30 Settembre 2025

La disparità tra i trattamenti pensionistici degli ex coniugi giustifica l’assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I ordinanza dell’08/09/2025 n. 24759

Assegno divorzile – Funzione perequativa

(art. 5 comma 6, L. n. 898/1970)

Massima: “L’esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi – da accertarsi al momento del divorzio e non in riferimento alle attribuzioni patrimoniali già attuate in sede separativa – giustifica il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa se lo squilibrio è direttamente collegato al contributo fornito dal coniuge più debole alla vita familiare con compiti di cura personali e patrimoniali”.

CASO

L’ex coniuge agisce in giudizio contro il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex moglie. Anche la Corte d’appello conferma l’assegno di divorzio ma con diversa motivazione.

Secondo i giudici del secondo grado il contributo del marito non sarebbe riconducibile ad uno squilibrio tra i patrimoni delle parti causato dal diverso ruolo nell’organizzazione familiare. In sede di separazione personale la coppia aveva regolato i propri rapporti patrimoniali e alla donna era stato attribuito il saldo del conto corrente, la somma ulteriore di circa 80.000 euro e una parte degli immobili.

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in funzione perequativa si giustificava però per l’attuale squilibrio delle rispettive pensioni dovuto all’esclusivo impegno assunto dalla donna di occuparsi dei figli per circa venti anni rinunciando al lavoro che aveva in precedenza come impiegata della Motorizzazione e come esaminatrice. Proprio questa ultima attività avrebbe incrementato l’attuale pensione di circa 300/400 euro.

Al contrario l’ex marito aveva fatto carriera, aveva viaggiato molto ed era stato spesso assente dalla famiglia. Infine, l’uomo da pensionato ricavava un ulteriore reddito per collaborazioni lavorative coordinate e continuative.

In Cassazione il ricorrente sostiene l’errata applicazione da parte della Corte di merito dei principi enunciati con la sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 18287/2018, poiché con le attribuzioni avvenute durante la separazione era stato eliminato ogni squilibrio derivante dal rapporto.

Ci sarebbe stato dunque una ingiusta duplicazione dell’elemento costituito dal ruolo della donna e dalle rinunce effettuate, per metterlo nuovamente alla base del riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativa.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE

La Corte ha respinto il ricorso ritenendo conforme la decisione alle norme di legge e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

L’assegno divorzile non ha una funzione meramente assistenziale ma ha anche una funzione compensativo-perequativa e può quindi essere riconosciuto in base all’apporto dato dal coniuge richiedente alla vita familiare, occupandosi dell’assistenza alla famiglia con rinunce personali e lavorative o contribuendo alla formazione del patrimonio personale dell’altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n. 24795/2024).

Nel caso di specie – secondo la Corte – gli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione riguardavano la suddivisione del patrimonio comune esistente a quella data, mentre ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile l’accertamento deve essere compiuto con riferimento al momento del divorzio.

I giudici di merito hanno rilevato un divario dei trattamenti pensionistici attuali derivante dalle rinunce lavorative della donna, dalla sua contribuzione nella famiglia e alla formazione del reddito attuale goduto dall’ex coniuge.

QUESTIONI

L’interpretazione del concetto di autoresponsabilità della coppia

In tema di solidarietà post matrimoniale, da tempo la giurisprudenza di legittimità utilizza ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile non più prevalentemente il solo elemento assistenziale. Spesso si è discusso di autosufficienza e di autoresponsabilità dei coniugi. Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che l’autoresponsabilità deve riferirsi a tutta la storia della vita matrimoniale che è quindi della coppia, quando all’inizio del matrimonio si concordano le scelte fondamentali su come organizzarla e anche successivamente al mutamento delle circostanze.

L’autoresponsabilità diventa individuale quando la relazione finisce: entrambe le parti sono tenute a procurarsi i mezzi che consentano a ognuno di vivere in autonomia.

Tuttavia, non si può tralasciare quello che è successo prima e in questo senso la funzione perequativo-compensativa dell’assegno ha lo scopo di tutelare il coniuge economicamente più debole quando ciò sia direttamente collegato non solo ad un accordo specifico tra i coniugi, ma anche a scelte comuni tacitamente compiute (Cass. Civ. 9 luglio 2025 n. 18693).

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