4 Novembre 2025

Fideiussione e garanzia patrimoniale del fideiussore

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La fideiussione, istituto di ampia applicazione nella prassi bancaria, trova la propria disciplina negli articoli 1936-1957 del codice civile. Essa si configura come il contratto mediante il quale il fideiussore, assumendo un’obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.).

Le caratteristiche essenziali della fideiussione sono l’accessorietà e la solidarietà.
L’accessorietà implica che la fideiussione non possa nascere né sussistere in assenza di una valida obbligazione principale. Da essa deriva, inoltre, il diritto del fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore principale potrebbe far valere; e ancora, che la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione garantita, seguendo il destino del debito cui accede.

La solidarietà, d’altro canto, consiste nel fatto che la fideiussione instaura un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale, con la conseguenza che il creditore, in caso di inadempimento del debitore, può rivolgersi indifferentemente a quest’ultimo o al fideiussore. Entrambi, infatti, risultano obbligati in via diretta e immediata, e l’adempimento del fideiussore libera il debitore principale nei confronti del creditore. Il principio di accessorietà si esprime in alcune regole fondamentali (Cass. n. 2711/2021): l’art. 1939 c.c., che sancisce l’invalidità della fideiussione qualora non sia valida l’obbligazione principale; l’art. 1941 c.c., che configura una sorta di riduzione legale della prestazione del fideiussore; l’art. 1942 c.c., che prevede che la fideiussione venga prestata per l’intero debito e per tutte le sue conseguenze; e l’art. 1945 c.c., relativo alle eccezioni opponibili dal fideiussore. A tali disposizioni si è soliti aggiungere l’art. 1263, comma 1, c.c., secondo cui le garanzie personali e reali, oltre che i privilegi, sono trasferite dal cedente al cessionario per effetto della cessione.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22559/2019, che richiama Cass. n. 6407/1998), la capienza del patrimonio del fideiussore non costituisce un requisito indefettibile per la validità della fideiussione. L’ordinamento, infatti, non presuppone una coincidenza necessaria tra il concetto di garanzia patrimoniale e quello di capienza patrimoniale del debitore.

L’articolo 2740 c.c. stabilisce che «Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 2910 c.c. – che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni del debitore per ottenere quanto gli è dovuto – codifica il principio della responsabilità patrimoniale del debitore. Quest’ultima comporta l’esistenza di un vincolo sul patrimonio del debitore e il correlato potere di coazione del creditore. L’espresso riferimento dell’articolo 2740 c.c. ai beni futuri conferma, inoltre, che l’esistenza di una garanzia personale non è subordinata all’attuale capienza patrimoniale del debitore medesimo.

La Suprema Corte individua la causa della fideiussione nella funzione di garanzia dell’adempimento del debito altrui. La causa del contratto di fideiussione – che non ha natura aleatoria – risiede non già nel rischio dell’inadempimento dell’obbligazione principale, bensì nella funzione di garanzia dell’adempimento della stessa, attuata attraverso l’estensione della base soggettiva della responsabilità. Tale funzione resta del tutto indipendente dall’effettivo “rischio” di inadempimento e, dunque, dall’eventualità che il debitore principale non adempia la propria obbligazione o che il suo patrimonio, ovvero il bene offerto in garanzia reale, risulti insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (così Cass. n. 6407/1998).

Ne consegue che la causa del negozio di fideiussione, intesa come scopo concreto dell’operazione negoziale, risiede nella garanzia di un debito altrui e non può ritenersi mancante anche qualora la garanzia sia prestata da un soggetto incapiente. La fideiussione, infatti, determinando un mero ampliamento della garanzia patrimoniale, non presuppone la capienza attuale del patrimonio del fideiussore. Essa partecipa delle caratteristiche proprie della responsabilità patrimoniale di cui all’articolo 2740 c.c., vale a dire la sottoposizione del patrimonio a un vincolo di responsabilità e la soggezione al potere di coazione del creditore.

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