Deposito di titoli in amministrazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl deposito di titoli in amministrazione costituisce un servizio di custodia e gestione offerto dalla banca ai sensi dell’art. 1838 c.c. In forza di tale contratto, azioni, obbligazioni e titoli del debito pubblico – cartacei o dematerializzati – possono essere affidati in custodia alla banca, la quale assume l’incarico, remunerato, di provvedere all’esercizio dei diritti inerenti ai titoli.
In particolare, la banca cura il rinnovo e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. La banca accredita o addebita le somme che, rispettivamente, siano da essa dovute al depositante o che siano ad essa dovute dal cliente in relazione ai titoli e agli strumenti finanziari presenti nel deposito.
La banca, nello svolgimento dell’attività di custodia e di gestione, è tenuta a osservare la diligenza richiesta dalla particolare natura dell’attività professionale esercitata (bonus argentarius). Ne consegue che è nulla qualsiasi previsione contrattuale che esonera la banca dall’osservare l’ordinaria diligenza nell’amministrazione dei titoli.
Si distinguono due categorie di obblighi di amministrazione: nella prima, l’intermediario può e deve svolgere in modo autonomo l’attività di gestione, senza cooperazione del cliente. Rientrano in questa categoria a) l’incasso dei dividendi dei titoli azionari; b) le cedole relative agli interessi dei titoli obbligazionari o delle somme che costituiscono il rimborso del valore nominale di quest’ultimi; c) la partecipazione alle operazioni di sorteggio in occasione di premi o di rimborso del capitale; d) l’accreditamento delle somme riscosse sul conto del cliente; e) l’esercizio di ogni forma di tutela dei diritti inerenti al titolo.
Nella seconda delle due categorie predette rientrano gli obblighi di amministrazione per i quali è richiesta la cooperazione del cliente, il quale deve impartire alla banca le istruzioni e le direttive richieste. Appartengono a questa seconda categoria a) i versamenti delle somme richieste a titolo di conferimento in società; b) l’esercizio del diritto di opzione o di altri diritti inerenti al titolo azionario; c) la conversione dei titoli. Ove necessario, per il compimento degli atti di gestione, la banca deve dunque chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni, relativamente ai diritti di opzione, questi devono essere venduti per conto del depositante tramite intermediario finanziario.
Il contratto di deposito di titoli in amministrazione adempie, quindi una duplice funzione, di deposito e di mandato: custodia dei titoli e amministrazione degli stessi. Sulla banca incombe, come detto, l’obbligo di agire con la diligenza professionale ex art. 1176 c.c. La dematerializzazione e la digitalizzazione degli strumenti finanziari hanno ridotto la funzione di custodia, accentuando quella di gestione.
È stato escluso che l’intermediario, nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione, abbia un obbligo di informazione relativo all’aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato, proprio del contratto di gestione del portafoglio (Cass. n. 32517/2018; Cass. n. 16318/2017; Cass. n. 4602/2017).
A differenza del contratto di conto corrente, nel quale è comunemente prevista l’obbligazione accessoria di inviare al correntista estratti conto periodici, nel conto di deposito la banca assume l’obbligazione di custodire i titoli acquistati dal correntista, ma non anche di informarlo periodicamente sulla consistenza dei titoli depositati (salvo espresse pattuizioni), la quale può anche non variare in assenza di acquisti (Cass. n. 15568/2020).
Qualora non sia previsto un termine di scadenza, la mancata richiesta di restituzione dei titoli non rappresenta un esercizio mancato del diritto alla restituzione, ma sottende l’interesse del depositante a che il rapporto, attraverso cui si soddisfano le finalità di custodia e amministrazione dei titoli, abbia corso (Cass. n. 8998/2021).
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