Il delitto di femminicidio: gli interventi normativi della Legge n. 181/2025
di Gaia Viani Scarica in PDFLa Legge 2 dicembre 2025, n. 181, che entra in vigore il 17 dicembre 2025, rappresenta l’intervento legislativo più organico degli ultimi anni in materia di violenza contro le donne e prevede, in sintesi:
1. Introduzione del reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.)
La legge introduce nel codice penale l’art. 577-bis c.p., che configura il delitto autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo.
Il reato si configura quando l’omicidio di una donna è commesso:
- per odio o discriminazione verso la vittima “in quanto donna”;
- come atto di prevaricazione, controllo, dominio o possesso sulla vittima “in quanto donna”;
- in relazione al rifiuto da parte della donna di instaurare o proseguire un rapporto affettivo;
- come forma di limitazione delle libertà individuali della vittima.
Nei casi in cui non ricorrono queste specifiche motivazioni, resta applicabile l’art. 575 c.p. (omicidio comune).
2. Aggravanti speciali collegate al movente di genere
La Legge estende il movente “di genere” come aggravante per vari reati violenti tipici del c.d. codice rosso.
La conferma riguarda in particolare l’estensione alle:
- lesioni personali;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).
Per tali reati, quando commessi con le stesse motivazioni previste per il femminicidio, le pene risultano inasprite.
3. Relazione annuale del Ministro della Giustizia
La Legge prevede un nuovo obbligo:
- il Ministro della Giustizia deve trasmettere annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione delle norme in materia di femminicidio e violenza contro le donne;
- la relazione deve contenere dati dettagliati sull’andamento del reato e sull’efficacia delle misure legislative.
4. Modifiche al codice di procedura penale
a) Competenza del tribunale monocratico
Per alcune forme di:
- maltrattamenti;
- stalking in determinate ipotesi.
b) Rafforzamento dei diritti informativi della persona offesa
La vittima deve essere tempestivamente informata:
- sulle richieste di definizione anticipata del procedimento;
- sulle evoluzioni rilevanti del procedimento;
- sulla concessione o revoca di misure restrittive.
Viene rafforzata la protezione delle vittime durante l’esame testimoniale, evitando la vittimizzazione secondaria.
c) Obbligo di informazione in caso di benefici penitenziari
Quando il condannato per reati di violenza, inclusi femminicidio e maltrattamenti aggravati, ottiene:
- misure alternative alla detenzione;
- altri benefici che comportino l’uscita dal carcere,
la vittima (o, se deceduta, i familiari) devono essere informati.
5. Modifiche all’ordinamento penitenziario
La Legge prevede:
- restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari per condannati per femminicidio o reati gravi di violenza di genere.
La Legge n. 181/2025 segna un passaggio significativo nella risposta dell’ordinamento penale alla violenza di genere; resta ora da verificare come le nuove disposizioni verranno concretamente applicate e se gli obiettivi del Legislatore saranno tradotti in strumenti effettivi di tutela e prevenzione.
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