DIRITTO BANCARIO

Rapporti tra esecuzione per credito fondiario e liquidazione giudiziale

L’art. 41 del TUB disciplina l’esecuzione immobiliare per credito fondiario e regola i suoi rapporti con la procedura di liquidazione giudiziale. Come noto, la questione della sopravvivenza dei privilegi fondiari nel contesto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stata decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22914/2024 ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Brescia, nei seguenti termini: il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso…

Continua a leggere...

Rinegoziazione del mutuo

La rinegoziazione del mutuo tra le parti (mutuatario e banca mutuante) consiste nella modifica di una o più condizioni contenute nel contratto originario, alterato da sopravvenienze che abbiano inciso, nella fase di esecuzione, sul suo assetto economico-giuridico. Lo scopo è consentire al mutuatario di individuare soluzioni più adeguate alla propria condizione economica e finanziaria, mutata nel tempo (ad esempio, possono essere oggetto di modifica la durata, il tasso applicato, il sistema di indicizzazione, lo spread, le commissioni legate al mutuo, ecc.). Pur in assenza di un espresso obbligo generale di rinegoziazione dei contratti di mutuo colpiti da sopravvenienze che rendano necessario un riequilibrio dell’assetto degli interessi delle parti contraenti, assumono rilievo i principi generali dell’ordinamento, in particolare la clausola generale…

Continua a leggere...

La disciplina privilegiata delle operazioni di credito fondiario

Il regime privilegiato del credito fondiario, disciplinato dagli artt. 38-41 del Testo Unico Bancario (TUB), introduce una serie di norme derogatorie rispetto alla disciplina di diritto comune, che attribuiscono vantaggi sia ai soggetti finanziati sia alle banche mutuanti. Tali norme, concepite per incentivare la diffusione dei finanziamenti ipotecari e garantire maggiore sicurezza giuridica agli attori coinvolti, riflettono un bilanciamento di interessi, ma presentano anche rilevanti implicazioni applicative. Le disposizioni a favore del soggetto finanziato includono strumenti che agevolano la gestione del debito e rendono meno oneroso il ricorso al credito fondiario: 39, comma 5, TUB: Estende il diritto del debitore alla riduzione dell’importo ipotecario iscritto e alla restrizione dell’ipoteca. Questa previsione permette una maggiore flessibilità nella gestione dell’ipoteca in funzione…

Continua a leggere...

Aspetti essenziali dell’anticipazione bancaria

L’anticipazione bancaria (art. 1846 cod. civ.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto, mediante versamento o costituzione di una disponibilità, una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, subordinatamente alla costituzione di un pegno su merci, titoli o documenti rappresentativi. Tale concessione deve rispettare i limiti della proporzione originaria tra la somma anticipata e il valore dei beni dati in pegno. Dal punto di vista operativo, l’anticipazione bancaria – che nella prassi viene regolata in conto corrente – si presenta come una sorta di apertura di credito garantita, pur conservando le sue caratteristiche peculiari: la garanzia della banca consiste in un pegno su merci o su titoli, solitamente rappresentativi di merci. Gli aspetti caratterizzanti di…

Continua a leggere...

La giurisprudenza sul riconoscimento di affidamenti bancari di fatto: criteri sintomatici e presunzioni

L’esistenza di un c.d. affidamento di fatto è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, anche di legittimità (Cass., 18 ottobre 2023, n. 34997; Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338), alla presenza di una serie di indici sintomatici, tra cui: una sistematica, non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”; l’assenza di azioni di recupero dell’esposizione debitoria da parte della banca. A tale riguardo, si sottolinea la mancanza di intimazioni di rientro, di rifiuti nell’esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo («neppure consta che la banca abbia mai intimato il rientro o rifiutato l’esecuzione di ordini sul saldo debitore, diffidato l’attrice dal fare ulteriori atti dispositivi sul c/c a…

Continua a leggere...

La clausola floor è uno strumento derivato?

La clausola floor, talora apposta ai contratti di mutuo (o leasing) a tasso variabile, è un meccanismo di redditività minima del finanziamento scollegato dalla variabilità dell’interesse corrispettivo; configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo. Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia per la banca mutuante, poiché garantisce all’istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all’Euribor) risultasse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor. In sostanza, il mutuatario non potrà mai beneficiare completamente di un calo dei tassi d’interesse,…

Continua a leggere...

Capienza patrimoniale del fideiussore e garanzia del credito

La fideiussione, ampiamente utilizzata nella prassi bancaria, è disciplinata dagli articoli 1936-1957 del codice civile. Il fideiussore è il soggetto che, assumendo un’obbligazione personale nei confronti del creditore, garantisce l’adempimento delle obbligazioni di un terzo (art. 1936 c.c.). Le caratteristiche essenziali della fideiussione sono l’accessorietà e la solidarietà. L’accessorietà implica che la fideiussione non possa nascere né sussistere senza una valida obbligazione principale; inoltre, il fideiussore ha facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale; infine, la fideiussione si estingue con l’estinzione dell’obbligazione garantita e segue il destino del debito cui accede. La solidarietà consiste nel fatto che la fideiussione instaura un rapporto obbligatorio accessorio rispetto a quello principale, per cui il creditore, in caso di…

Continua a leggere...

La forma scritta dei contratti bancari

A norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell’informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone (Cass. n. 16671/2012). A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione: protettiva, informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto. Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La previsione normativa, finalizzata a garantire al cliente l’acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria. La consegna del contratto è attestata…

Continua a leggere...

Apertura di credito: modalità di utilizzo del credito accordato

Il primo comma dell’art. 1843 c.c. stabilisce che “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme d’uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”. Le modalità concrete di utilizzo del credito accordato (provvista) sono sostanzialmente rimesse alla determinazione delle parti. Gli atti di utilizzo sono operazioni autonome, anche se collegate economicamente all’apertura di credito, rispetto alla quale incidono soltanto in quanto modificano la misura della disponibilità. Ai fini dell’utilizzo delle somme messe a disposizione con l’apertura di credito, è sufficiente che l’accreditato compia operazioni — come prelievi diretti, bonifici a favore di terzi o emissione di assegni (per i quali è discusso se rientrino tra le «forme d’uso» o richiedano…

Continua a leggere...

Il diritto del garante di accesso alla documentazione bancaria

Il quarto comma dell’art. 119 del TUB stabilisce che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Anche il garante può richiedere la documentazione relativa alle operazioni bancarie dell’obbligato principale/soggetto garantito per verificarne la regolarità (Trib. La Spezia, 30.5.2019: il diritto del fideiussore di ottenere la consegna della documentazione dalla banca trae fondamento dall’art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione…

Continua a leggere...