Cartolarizzazione dei crediti: l’efficacia probatoria della dichiarazione del cedente
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNel dibattito giurisprudenziale in tema di cartolarizzazione dei crediti, si pone la questione se una dichiarazione scritta e dettagliata, sottoscritta dalla società cedente e attestante l’avvenuta cessione di una specifica posizione debitoria, possa essere considerata idonea a fornire la prova della cessione stessa e dei suoi contenuti.
Una parte della giurisprudenza di merito nega tale possibilità, ritenendo che la dichiarazione della cedente non possa qualificarsi come confessione, non provenendo da una parte processuale, né come documento in senso proprio, in quanto predisposta ad hoc per la lite. Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione unilaterale priva di efficacia probatoria autonoma. In tale direzione si collocano, tra le altre, le pronunce del Tribunale di Avezzano 17 febbraio 2022, secondo cui la dichiarazione unilaterale, successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione e all’introduzione del giudizio, sottoscritta da soggetto di cui non risultano i poteri rappresentativi, non può assumere valore confessoria; del Tribunale di Treviso 16 settembre 2021, che qualifica irrilevante il documento formato unilateralmente per il giudizio in corso. In termini analoghi si esprimono il Tribunale di Treviso 12 ottobre 2021, il Tribunale di Brescia 5 ottobre 2022, n. 7626, il Tribunale di Ravenna 15 maggio 2023, n. 337, e il Tribunale di Termini Imerese 13 marzo 2024.
Un orientamento giurisprudenziale opposto ammette, invece, che tale dichiarazione possa essere utilizzata a fini probatori. Secondo questa linea interpretativa, la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni, e dunque anche attraverso un’attestazione proveniente dalla banca cedente. Così il Tribunale di Verona 14 novembre 2020, che riconosce valore probatorio all’attestazione della cedente circa l’avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa; il Tribunale di Napoli 3 marzo 2022, che reputa idonea la dichiarazione con la quale la cedente conferma espressamente la cessione di uno specifico credito, indicando il numero del contratto; e il Tribunale di Vicenza 29 giugno 2022, n. 131, il quale, richiamando Cass. n. 10200/2021, attribuisce alla dichiarazione comunicata dal cessionario al debitore ceduto, mediante produzione in giudizio, il valore di elemento documentale importante, potenzialmente decisivo.
Sullo stesso solco si pongono, tra le altre, le pronunce del Tribunale di Napoli 26 luglio 2022, n. 7487, del Tribunale di Firenze 5 dicembre 2022, n. 3401, del Tribunale di Nuoro 15 dicembre 2022, n. 630, e della Corte d’appello di Milano 24 gennaio 2023, n. 220, la quale ha qualificato la dichiarazione sottoscritta dalla cedente come “prova liquida”, atta a confermare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, evidenziando l’assenza di un interesse della cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Più di recente, a tali decisioni si affiancano il Tribunale di Catania 8 settembre 2025, n. 4437, il Tribunale di Pavia 23 luglio 2025, n. 881 e il Tribunale di Firenze, 6 giugno 2025, n. 1942, che attribuiscono alla dichiarazione della banca cedente valore di elemento documentale indiziario di rilievo, idoneo a dimostrare l’avvenuta cessione del credito oggetto di giudizio. In particolare, secondo il Tribunale di Pavia 23 luglio 2025, n. 881, la dichiarazione della cedente, unitamente alla documentazione contrattuale e agli estratti conto del debitore ceduto, pone il fideiussore al riparo dal rischio di doppio pagamento, configurandosi non già come atto “confessorio”, bensì come indice concreto dell’avvenuto trasferimento del credito nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.
Sotto il profilo sistematico, poiché la forma del contratto di cessione è libera e altrettanto libera è la prova della sua esistenza, appare coerente ritenere che la dichiarazione del cedente – configurabile come dichiarazione negoziale di un fatto – possa costituire dimostrazione idonea dell’intervenuta cessione. Tale interpretazione si armonizza con quanto affermato dalla Corte di cassazione n. 17944/2023, conforme Cass. n. 5478/2024, secondo cui, ai fini della prova della cessione, assumono rilievo gli accertamenti di fatto che consentano di presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione.
La Suprema Corte, in linea con tale impostazione, ha altresì riconosciuto che la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante produzione in giudizio può costituire, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un “elemento documentale importante, potenzialmente decisivo”, e che la prova della cessione può essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 10200/2021).
Infine, la giurisprudenza di merito, pur ammettendo la produzione in giudizio della dichiarazione della società cedente, ne sottolinea i requisiti essenziali di validità: la sottoscrizione da parte di un soggetto dotato di poteri rappresentativi e un contenuto sufficientemente dettagliato, tale da consentire l’identificazione certa del credito ceduto nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione. In tal senso si esprimono il Tribunale di Cassino 15 novembre 2022 n. 1528 e il Tribunale di Torino 12 ottobre 2022, n. 3943, che ribadiscono come solo una dichiarazione chiara, completa e riferibile con certezza alla società cedente possa assurgere a elemento probatorio efficace a conferma dell’avvenuta cessione.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

