Autosufficienza del figlio maggiorenne e revoca dell’assegnazione della casa familiare
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 17/09/2025, n.25535
Mantenimento figlio maggiorenne – revoca assegnazione casa familiare
(Art. 337 sexies e septies c.c.)
Massima: “Il figlio venticinquenne che ha terminato i suoi studi e che ha iniziato una sua attività di impresa è considerato autosufficiente economicamente e ciò comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare anche se continua la convivenza con il genitore”.
CASO
Nell’ambito di procedimenti iniziati per la modifica delle condizioni di divorzio, il tribunale stabilisce la revoca dell’assegnazione della casa familiare al padre, per la raggiunta autosufficienza del figlio, con lui convivente.
Il padre e il figlio in via autonoma propongono reclamo in Corte d’appello contro la decisione. La casa familiare, una villa di prestigio con parco, era stata assegnata in sede di divorzio al padre nell’interesse del figlio, il quale dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, grazie al supporto economico del padre e della zia paterna, aveva deciso di iniziare un’attività imprenditoriale utilizzando, come sede dell’impresa individuale, la casa familiare dove comunque continuava a vivere con il padre.
La Corte d’appello respingeva entrambi i reclami sostenendo che il ragazzo venticinquenne aveva ormai da tempo raggiunto la maggiore età e l’attività intrapresa dopo gli studi – dopo aver fatto anche esperienze all’estero nel settore – lo rendeva autosufficiente economicamente. Confermava quindi la revoca dell’assegnazione della casa familiare essendo venuti meno i presupposti.
Padre e figlio hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.
I giudici dell’appello avrebbero stabilito come “assioma” l’equivalenza tra ingresso nel mondo del lavoro e raggiungimento dell’indipendenza economica, senza accertare l’effettivo conseguimento, da parte del figlio, di un livello reddituale tale da consentirgli un’esistenza libera e dignitosa.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che fosse venuta meno la natura di casa coniugale per il solo fatto che in quell’immobile era stata stabilita la sede sociale dell’impresa, stante l’ancora attuale convivenza del figlio con il padre.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE
La definizione di autosufficienza
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La decisione e la motivazione dei giudici della Corte di appello di Torino è corretta e in linea con la recente giurisprudenza in materia. Il figlio si considera economicamente autosufficiente quando raggiunge l’indipendenza economica o è nella condizione di poter essere economicamente autonomo. Si considerano a tal fine l’età e il livello di competenze raggiunte, oltre all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa. Assume rilievo anche la condotta personale tenuta, da parte dell’avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età verso la ricerca dell’autosufficienza.
Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere se lo stesso ha iniziato un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, e non rilevano le eventuali circostanze successive – come la perdita del lavoro o il fallimento di una attività – che lo rendano momentaneamente privo di sostentamento.
L’eventuale perdita del reddito non fa rivivere l’obbligo di mantenimento, i cui presupposti sono già cessati. In tali casi, l’unico obbligo che può rimanere in capo al genitore è quello di corrispondere gli alimenti come persona adulta ai sensi dell’art. 433 c.c..
La revoca dell’assegnazione della casa familiare.
La normativa vigente (art. 337 sexies c.c.) prevede che si disponga il diritto di assegnazione della casa familiare solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Il giudice assegna la casa familiare nell’esclusivo interesse dei figli di rimanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, e mantenere le consuetudini di vita antecedenti alla separazione dei genitori.
In mancanza di figli, infatti, il giudice non può statuire sulle questioni inerenti la casa coniugale a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che la revoca dell’assegnazione della casa familiare ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. Civ. 20 novembre 2023, n. 32151).
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