Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 30 Gennaio 2024
Cass. Civ., Sez. I, n. 35489/2023, ord. Massima: [A]“L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuto alcun compenso al professionista, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale.” (massima non ufficiale). [B] “Il credito del professionista che ha predisposto la...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 27 Giugno 2023
Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2023, n. 10997, ord. Massima: “L'effetto dell’esenzione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., è quello di rendere non revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus. Ai fini dell’accertamento, il Giudice dovrà valutare la sussistenza di una prassi invalsa tra le parti in epoca prossima ai pagamenti revocandi” (massima non ufficiale). Disposizioni applicate: art. 67, co. 3, lett. a), l.fall. Parole chiave: revocatoria – termini d’uso – ritardo pagamenti – prassi CASO La Corte d’Appello di Perugia, ribaltando la sentenza di...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 24 Gennaio 2023
Tribunale di Bologna, 21 ottobre 2022 Massima: “In ordine all’ampiezza dell’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi del piano attestato, l’affidamento dei terzi contraenti non pare possa essere tutelato oltre i limiti dell’evidenza, seppure sopravvenuta, dell’inidoneità del piano stesso al risanamento prospettato. Seppure possa ammettersi che nella valutazione ex ante il piano si presentasse come veritiero e fattibile e sia stato ragionevolmente attestato come tale, l’esenzione non può “coprire” gli atti esecutivi compiuti in un momento in cui si sia già evidenziata l’inidoneità al superamento della crisi”. Disposizioni applicate: art. 67, co. 3, lett. d), l.fall. – art. 67, co. 2, l.fall. Parole chiave: revocatoria – pagamenti – piano attestato – attestazione CASO Il Tribunale di Bologna è stato chiamato a...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 28 Giugno 2022
Tribunale di Siracusa, 12 maggio 2022 Massima: “La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, infatti, comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto. Non esclude, però, l’esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole) talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda,...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 25 Gennaio 2022
Corte di Cassazione, sent. 26 agosto 2021, n. 23476 Massima: “In caso di vendita coattiva immobiliare effettuata direttamente dal giudice delegato del fallimento, è valida anche l'offerta ribassata per non oltre un quarto rispetto al prezzo fissato nella relativa ordinanza, potendo allora il predetto giudice, in caso di unicità di offerta, aggiudicare il bene a tale offerente, ove sussistano i presupposti di cui all'art.572 co.3 c.p.c. novellato, applicabile ratione temporis, in particolare dando conto che non ricorre seria possibilità di conseguire un prezzo superiore per effetto di una nuova vendita, secondo i limiti di compatibilità dell'istituto, che costituisce un elemento normativo integrante il provvedimento”. Disposizioni applicate: artt. 107 – 108 l.fall.; art. 572 c.p.c. Parole chiave: vendita fallimentare – giudice...
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