11 Novembre 2025

Anatocismo bancario: la Cassazione riafferma il primato della pattuizione espressa

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La Suprema Corte, con decisione del 14 ottobre 2025 n. 27460, ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di anatocismo bancario: a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la validità della pattuizione di capitalizzazione degli interessi presuppone un espresso accordo tra le parti, formulato nel rispetto dell’art. 2 della citata Delibera (Cass. n. 9140/2020).

Per i contratti anteriori alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la Cassazione ha chiarito che «è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa l’introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità, giacché sul punto non è previsto alcun automatismo, ma è rimesso all’autonomia delle parti decidere se il contratto debba produrre, alla detta condizione, interessi anatocistici» (Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 29420/2020).

Tale impostazione, che si pone in linea di continuità con precedenti orientamenti (Cass. n. 7105/2020; Cass. n. 3861/2020; Cass. nn. 26769 e 26779/2019), prende atto degli effetti derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 425 del 2000, la quale ha dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega, dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999. Tale declaratoria ha determinato la caducazione parziale della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, nella parte in cui essa aveva fatto salvo l’anatocismo in presenza di pari periodicità tra interessi creditori e debitori.

In conseguenza della pronuncia di incostituzionalità, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la Delibera CICR è divenuta illegittima nella parte in cui aveva inteso preservare la validità delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi nei contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, anche qualora tali clausole prevedessero pari periodicità tra interessi debitori e creditori. In tal senso, la Cassazione ha precisato che «la pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la Delibera del 9 febbraio 2000» (Cass. n. 9140/2020).

Diversamente, resta impregiudicata la competenza del CICR a disciplinare il passaggio dei contratti “vecchi” al nuovo regime normativo, sul presupposto che le clausole previgenti fossero divenute nulle e che si rendesse necessaria una nuova regolamentazione dei rapporti bancari. In tale contesto, la Delibera CICR stabilisce, all’art. 7, comma 2, che la modifica delle clausole contrattuali possa essere effettuata unilateralmente dalla banca soltanto qualora le nuove condizioni non risultino peggiorative, mentre, in caso contrario, è richiesta una specifica approvazione pattizia (art. 7, comma 3, della Delibera CICR del 9 febbraio 2000).

La Cassazione, con orientamento costante (Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 7105/2020), ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità debba considerarsi, tendenzialmente, se non «evidentemente», peggiorativa delle condizioni contrattuali previgenti. Di conseguenza, è necessario che il correntista manifesti il proprio consenso espresso all’introduzione dell’anatocismo con pari periodicità.

Tale linea interpretativa è stata condivisa dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 29240/2020; Cass. n. 23489/2021; Cass. n. 19396/2023; Cass. n. 35210/2023), ma è stata oggetto di temporanea rimeditazione da parte di Cass. n. 5054/2024 e Cass. n. 5064/2024. In queste ultime decisioni si è sostenuto che la natura peggiorativa delle clausole non dovesse essere presunta, ma valutata in termini relazionali, comparando le nuove condizioni con quelle precedenti, e non, invece, con quelle “epurate” da ogni forma di capitalizzazione.

Questo mutamento di prospettiva non ha tuttavia trovato seguito: la successiva giurisprudenza di legittimità è tornata al principio originario, ritenendo impraticabile qualsiasi comparazione tra le nuove condizioni e quelle precedenti, poiché la nullità delle clausole anatocistiche elimina uno dei termini di raffronto. Di conseguenza, «la natura peggiorativa non può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, in virtù dell’impraticabilità di una siffatta comparazione, discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale» (Cass. n. 28215/2024; conf. Cass. n. 13669/2025; Cass. n. 7377/2025).

Ne deriva che, in assenza della possibilità di verificare se le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti, trova necessariamente applicazione l’art. 7, comma 3, della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, il quale impone che le nuove clausole che introducono l’anatocismo con pari periodicità siano assistite da pattuizione scritta.

Non è dunque sufficiente la mera applicazione di fatto della capitalizzazione degli interessi in mancanza di una pattuizione espressa, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che ha accertato l’assenza di prova circa l’adeguamento delle condizioni contrattuali alle prescrizioni della Delibera CICR («non risulta fornita alcuna prova […] che le condizioni relative alla capitalizzazione degli interessi scaduti, dopo il 30.6.2000, siano state adeguate a quelle previste dalla Delibera CICR»). È pertanto imprescindibile una specifica pattuizione scritta che recepisca tale adeguamento.

Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario ai sensi della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, in attuazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342 del 1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta Delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Delibera CICR citata, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse ai sensi dell’art. 7, comma 3, della medesima Delibera, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa» (Cass. n. 27460/2025).

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