22 Maggio 2018

Le quote di una s.r.l. sono acquistabili per usucapione

di Redazione Scarica in PDF

La possibilità di acquisire per usucapione, ai sensi dell’articolo 1161 cod. civ.il diritto di proprietà di una quota di una s.r.l. impone, in primo luogo, di esaminare la questione relativa alla natura giuridica della medesima partecipazione.

L’orientamento prevalente attribuisce alla quota di partecipazione di una s.r.l. la qualità di bene mobile. La quota nella società a responsabilità limitata, non incorporata in un’azione e quindi in un documento avente natura di cosa materiale, è bene immateriale, che deve essere equiparato, sulla base dell’articolo 812, ultimo comma, cod. civ., ai beni mobili materiali. Tale equiparazione è giustificata dal fatto che l’articolo 812 cod. civ. (sulla distinzione dei beni mobili e immobili) indica, nei primi due commi, quali sono i beni immobili che sono, per loro natura, beni materiali, mentre nel terzo comma dispone che “sono mobili tutti gli altri beni”. Pertanto, sono considerati mobili sia i beni materiali aventi valore mobiliare sia i beni immateriali, tra i quali va ricompresa la partecipazione in s.r.l.

Ne deriva che, in via generale, le disposizioni concernenti i beni mobili materiali si applicano anche ai beni immateriali (tra i quali è ricompresa la quota nella società a responsabilità limitata) con ciò riferendosi soprattutto all’articolo 813 cod. civ. il quale statuisce che “salvo che dalla legge risulti diversamente (….) le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti

La quota di partecipazione in s.r.l., pur non configurandosi come bene materiale (al pari dell’azione), ha un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e si configura come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi. Secondo, infatti, il principio di patrimonialità è possibile qualificare come beni in senso giuridico tutte le entità che abbiano la qualità di risorsa economica e che assumano un valore di scambio in quanto oggettivamente suscettibili di essere scambiate.

Basandosi proprio su questa specifica connotazione della quota di partecipazione di una s.r.l. quale bene mobile immateriale, il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3398/2015, ha ritenuto fondata la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto della quota di partecipazione per usucapione, ai sensi dell’articolo 1161 cod. civ.; in tal senso, precedentemente, si era espressa la giurisprudenza costante, precisando che le “quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali obiettivate, suscettibili, come tali, di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo valore di scambio che consente di qualificarle come beni giuridici” (Cass., n. 7409/1986; n. 697/1997; n. 934/1997; n. 5494/1999; n. 6957/2000).

Non vi sono poi ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (articolo 2910 cod. civ., in relazione all’articolo 2740 cod. civ.) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (articolo 2905 cod. civ.).

In tale ottica, appare dunque pienamente applicabile anche alle partecipazioni societarie la regola di cui all’articolo 1161 cod. civ., secondo la quale la proprietà dei beni mobili si acquista in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.

Nella suddetta sentenza si evidenzia che la parte aveva esercitato i diritti insiti nella qualità di socio per oltre 10 anni e la circostanza del durevole esercizio del diritto di socio si evince dal riconoscimento contenuto nella diffida stragiudiziale inviata dall’altro socio in cui si legge che il diritto di voto era stato esercitato per una quota superiore a quella spettante. Pertanto, erano stati compiuti “atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoriain contrapposizione all’inerzia del titolare”.

Nella sentenza si precisa poi che “quanto alla buona fede, essa deve essere presunta ex articolo 1147 cod. civ.” poiché non emerge agli atti che i soggetti che agivano per conto del socio abbiano avuto contezza dell’esercizio del diritto di opzione da parte dell’altro socio e non risulta neppure dimostrato che il socio, ritenutosi danneggiato, abbia mai reclamato l’attribuzione della quota nella percentuale da lui ritenuta corretta.

In aggiunta si evidenzia che, in ogni caso, la rivendicazione verbale stragiudiziale sarebbe stata comunque priva di effetto perché il possesso ad usucapione è interrotto solamente dall’attività giudiziale del proprietario diretta ad ottenere il recupero del possesso e la sua privazione da parte del possessore usucapente.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“