15 Maggio 2018

Sulla (tardiva) modifica della proposta di concordato preventivo e la (conseguente) revoca dell’ammissione alla procedura

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Trib. Busto Arsizio, (decreto), 4 aprile 2018 – Pres. C. Leotta – Est. S. Passafiume

Proposta di concordato – mancata approvazione – modifica della precedente propostainammissibilità – revoca dell’ammissione alla procedura (L. fall., artt. 161, comma 2 e 3; 162, comma 2;  172, comma 2, 1; 177; 179).

[1] La modifica della precedente proposta di concordato è tardiva se formulata dopo il decorso del termine di cui all’art. 172, comma 2, e, pertanto, in caso di non approvazione della prima proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze, il tribunale dispone la revoca dell’ammissione del debitore alla procedura.

CASO

[1] Non essendo stata approvata la proposta di concordato per il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’ art. 177 l. fall., il Giudice di Busto Arsizio ha fissato udienza ex artt. 179 e 162 comma 2, l. fall. per la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Successivamente la debitrice ha depositato una successiva proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, unitamente al piano e alla documentazione di cui all’art. 161 comma 2 e 3, l. fall. e, contestualmente, ha depositato una memoria con la quale, ha chiesto il rigetto della (futura) istanza di fallimento, posto che era stata proposta una nuova domanda di concordato.

All’udienza ex artt. 179 e 162 , comma 2, l. fall., il pubblico ministero ha effettivamente chiesto il fallimento; al contempo la debitrice ha chiesto il rigetto della suddetta istanza per improcedibilità alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9935 del 2015.

SOLUZIONE

[1] Visti gli artt. 179 e 162 l. fall., il Tribunale ha revocato il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, stante la mancata approvazione della proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 l. fall. Segnatamente, il Collegio ha affermato che la (successiva) proposta di concordato presentata in pendenza del sub-procedimento per la declaratoria d’inammissibilità della prima proposta concordataria non integra una “nuova proposta”; essa, pertanto, è inidonea ad interferire con l’istanza di fallimento avanzata dal pubblico ministero a seguito della mancata approvazione della prima proposta da parte dei creditori. La revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo sembra corretta e va condivisa per le seguenti ragioni.

LA QUESTIONE

[1] La proposta successiva, innestandosi in una procedura già instaurata e non ancora definita, non costituisce affatto una nuova proposta ma, più semplicemente, integra una modifica della proposta già ammessa e non approvata dai creditori. Da qui la preliminare decisione del Collegio di riunirla e trattarla unitamente alla procedura concordataria già pendente, e la conseguente dichiarazione d’inammissibilità in quanto presentata oltre il termine stabilito dall’art. 172, comma 2, l. fall.

Sotto altro profilo deve essere segnalato che la proposta successiva avrebbe offerto ai creditori chirografari una percentuale di soddisfacimento “migliorativa” trascurabile (21% in luogo dell’originario 20%) e, in parte, teneva presente i rilievi formulati dal Commissario nella relazione ex art. 172 l. fall, (vale a dire la necessità di appostare un fondo rischi garantito).

Da qui il condivisibile rilievo, da parte del Collegio, che tali modifiche non incidono sulla struttura dell’operazione concordataria contenuta nella originaria proposta: manca, difatti, una miglioria significativa del trattamento dei creditori o l’introduzione delle classi, né sussistono variazioni in relazione al piano (si pensi, ad esempio, ad un passaggio dallo scenario della “garanzia” a quello della continuità o della liquidazione dei beni).

Nessun dubbio, invece, che al debitore sia consentito modificare la proposta di concordato; tuttavia tale facoltà va esercitata nel rispetto di determinati limiti temporali (A. Nigro – D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna 2017, 374 ss.).

Se, prima del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, l’art. 175, comma 2, l. fall. stabiliva espressamente che la proposta potesse modificarsi sino all’inizio delle operazioni di voto, nel regime attuale è l’art. 172 l. fall. a delimitare il termine per la modifica della proposta, modifica che è consentita «fino a quindici giorni prima dell’adunanza dei creditori». In questo stato di cose la proposta modificativa presentata dalla debitrice è inammissibile, perché intervenuta oltre l’anzidetto termine.

Laddove poi si voglia qualificare la proposta successiva come “nuova proposta”, essa sarebbe comunque inammissibile atteso che, conformemente all’orientamento riconducibile a Cass. n. 495 del 2015 (cfr. ,in tal senso, anche Cass. n. 2594 del 2006), l’ammissione alla procedura di concordato preventivo preclude la proposizione di una ulteriore ed autonoma domanda di concordato. Segnatamente, affinché possa configurarsi una successione tra proposte concordatarie riferite al medesimo stato d’insolvenza e al medesimo debitore, occorre valutare se il debitore abbia effettivamente abbandonato (recte rinunciato al) la domanda iniziale di concordato (Cass. n. 495 del 2015); ovvero abbia offerto ai creditori una soluzione della crisi d’impresa diversa da quella prospettata in precedenza.

Resta da dire che, anche a ritenere ammissibile ratione temporis la proposta depositata successivamente, questa non precluderebbe la dichiarazione di fallimento, trattandosi di una condotta abusiva, lesiva dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo (Cass. n. 5677 del 2017. In dottrina: P. Farina, Il nuovo regime di concordato preventivo: abuso del diritto ed effetti sulle procedure esecutive e cautelari, in Dir. fall., 2013, 62 ss.). Al riguardo, è appena il caso di segnalare che la proposta anzidetta, riproduce – di fatto – quella precedente, non approvata: essa da un canto, tende a regolare la crisi d’impresa in modo analogo a quella già prospettato e, dall’altro, è stata depositata il giorno prima dell’udienza ex artt. 179 e 162 comma 2, l.fall. allo scopo di paralizzare la futura istanza di fallimento del p.m., così come esplicitato nella memoria depositata dalla debitrice.

Da qui la condivisibile affermazione del Collegio che «se anche a detta proposta volesse essere riconosciuta autonomia rispetto alla proposta non approvata dai creditori (il che è da escludere, per le motivazioni innanzi illustrate)», essa costituirebbe un abuso della domanda di concordato e dovrebbe ritenersi inammissibile con contestuale declaratoria di fallimento, nel rispetto del principio che impone l’esaurimento della procedura di concordato prima della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 9935 -9936 del 2015).