17 Aprile 2018

La giurisprudenza sul lavoro sportivo in attesa della delibera Coni

di Guido Martinelli Scarica in PDF

Le due maggiori novità contenute nel c.d. pacchetto Lotti, inserito nella legge di Bilancio 2018 entrata in vigore il primo gennaio di quest’anno, dopo oltre tre mesi, sono ancora ferme al palo.

Infatti, le due fattispecie di maggiore interesse, ossia la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa e l’inquadramento delle prestazioni sportive, sia in favore delle società sportive lucrative che non, quali collaborazioni coordinate e continuative necessitavano e al momento necessitano ancora, per la loro operatività, di appositi atti deliberativi da parte del Coni.

I commi 355, 358 e 360 dell’unico articolo di cui è composta la L. 205/2017, legano le tre agevolazioni riconosciute dal legislatore alle società lucrative (riduzione Ires al 50%, aliquota iva sui servizi sportivi al 10% e riduzione alla metà per il primo quinquennio di entrata in vigore della legge dei contributi previdenziali sulle collaborazioni coordinate e continuative) al loro “riconoscimento” da parte del Coni. Riconoscimento che, come tale, dovrà essere disciplinato sia ai fini della loro iscrizione al Registro (requisito indispensabile al fine del loro inquadramento come società sportive) sia ai fini delle necessarie modifiche agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva che, nella quasi genericità dei casi, prevedono la possibilità di affiliazione solo agli enti senza scopo di lucro.

Pertanto al momento appare possibile costituire, sotto il profilo civilistico, società lucrative che, però, non potendo (ancora) ottenere il riconoscimento da parte del Coni potranno operare solo come normali imprese commerciali senza poter beneficiare delle agevolazioni sopra descritte.

Analogamente da evitare al momento sono le eventuali “trasformazioni” da società non lucrativa in lucrativa in quanto ciò produrrebbe una “espulsione” dall’ordinamento sportivo con conseguente perdita di qualsivoglia beneficio di carattere fiscale.

Medesimo ragionamento andrà fatto per l’inquadramento come collaborazioni coordinate e continuative delle prestazioni sportive. Quelle che potranno essere considerate come tali, sia per le società lucrative (pertanto con diritto fino al 2022 della contribuzione ridotta al 50%) che per le non lucrative (per le quali troverà applicazione l’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir e, pertanto, esonerate da qualsiasi contribuzione previdenziale o assicurativa), ai sensi di quanto previsto dal comma 358, saranno solo quelle “individuate dal Coni”.

Ne deriva che, al momento sarà inutile porsi il problema sulla presunta obbligatorietà degli adempimenti legati a tale qualifica. Questi scatteranno solo quando il citato inquadramento sarà operativo. Ad oggi la comunicazione al centro per l’impiego e l’iscrizione nel libro unico, ai sensi di quanto già previsto dalla prassi amministrativa in materia, è dovuta solo per le collaborazioni amministrativo – gestionali.

Dobbiamo intanto registrare una interessante decisione della sez. lavoro della Corte d’Appello di Roma (sentenza del 13.03.2018). La fattispecie concreta è quella oggetto dei numerosi contenziosi esistenti in Italia. Accertamento Inps ad una palestra gestita da una associazione sportiva dilettantistica, opposizione da parte di quest’ultima avverso la cartella di pagamento a titolo di omessi contributi ex Enpals inerenti ai rapporti di collaborazione con un gruppo di istruttori.

In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso della associazione sul presupposto che l’ente vigilante non aveva documentato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella fattispecie in esame.

Su impugnativa dell’ente previdenziale la Corte del riesame svolge una serie di considerazioni che meritano attenzione. In prima battuta afferma che, nella gestione spettacolo, i contributi previdenziali sono comunque dovuti essendo previsti “per specifiche categorie professionali indipendentemente dalla natura subordinata e/o autonoma dei rapporti di lavoro che queste possano instaurare”.

Assodato che, anche solo per detto motivo, la Corte ritiene di non poter confermare il giudizio di primo grado, la parte più interessante è legata all’esame delle motivazioni per le quali il Tribunale abbia ritenuto di poter applicare la disciplina dei compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.

Innanzitutto afferma che la disposizione citata ha natura di: “norma eccezionale volta a sottrarre alcuni compensi alla regola generale della sottoposizione ad imposizione fiscale e contributiva”. È la prima volta che la Corte d’Appello della Capitale riconosce che le prestazioni sportive dilettantistiche costituiscono norma eccezionale non solo sotto il profilo fiscale ma anche lavoristico.

Partendo da questo condivisibile principio di diritto, la decisione, però, accoglie il ricorso dell’Inps, cassando il giudizio di primo grado sulla base di due motivazioni, nessuna delle quali appare convincente.

Viene infatti affermato che la disposizione che inquadra tra i redditi diversi la prestazione sportiva sia applicabile soltanto per “prestazioni di natura non professionale” citando quanto previsto per le collaborazioni amministrativo – gestionali ma non per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistica che sarebbe stata la previsione corretta di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir applicabile agli istruttori sportivi.

Come seconda motivazione fa riferimento alla mancata iscrizione nel registro Coni della associazione per gli anni oggetto dell’accertamento (2004 – 2008), pur se regolarmente affiliata all’ente di promozione sportiva ASI senza ricordare che l’obbligatorietà e vincolatività di detta iscrizione è partita dal 2010.

Una buona prospettiva per un eventuale ricorso in Cassazione.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“