26 Aprile 2017

Consulenza tecnica d’ufficio e presclusioni istruttorie

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nel contenzioso bancario, specie nel caso di accertamenti contabili sui conti correnti, la CTU è indispensabile per verificare la correttezza del calcolo degli interessi.

In linea generale, la consulenza non costituisce la sede per aggirare decadenze in cui le parti siano incorse. Rientra, infatti, nei poteri-doveri del consulente unicamente l’acquisizione di documentazione, essenzialmente di carattere tecnico, di natura accessoria, utile al fine di dare compiutamente risposta ai quesiti sottopostigli dal giudice: “è consentito al consulente tecnico d’ufficio acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass. 14 dicembre 2015 n. 25140).

In materia di consulenza contabile, poi, occorre tener conto anche di quanto previsto dall’art. 198 c.p.c., secondo cui il consulente, col consenso di tutte le parti, può esaminare anche documenti non prodotti in causa. A prima vista, parrebbe una norma idonea a consentire una produzione documentale più ampia, anche oltre i termini di decadenza sanciti dalle scansioni temporali del giudizio di primo grado.

Ma – opportunamente – la giurisprudenza di legittimità, interpreta restrittivamente questa disposizione, ad evitare di trasformare, quelli preclusivi dell’art. 183 c.p.c., in termini puramente “canzonatori” (come accadrebbe se l’accordo delle parti potesse far “saltare” le preclusioni istruttorie). Si afferma, infatti, che “in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l’ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso solo con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice” (Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549, poi ripresa anche da Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; conf. App. Napoli 28.12.2016).