2 Novembre 2016

Conflitti tra azioni esecutive civili e sequestri disposti dal giudice penale

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

L’articolo esamina le conseguenze derivanti dalla concessione di misure cautelari reali di natura penale sui processi esecutivi civile, aventi ad oggetto gli stessi beni. In questi casi occorre coordinare il processo esecutivo civile con le esigenze cautelari penali. La materia viene regolata dall’art. 55 del codice delle leggi antimafia, che detta una disciplina limitata soltanto ad alcune ipotesi di sequestro. Il principio, che sta a fondamento di questa norma, potrebbe essere esteso alle altre ipotesi di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria penale in funzione della successiva confisca. 

  1. La legislazione penale negli ultimi anni utilizza sempre più spesso all’uso di misure cautelari reali, al fine di aggredire i patrimoni illeciti.

Il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione» prevede la confisca dei patrimoni illeciti non soltanto se il proposto è indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa (come definita dall’art, 416 bis c.p.), ma pure in una ampia serie di altri casi, come ad esempio nel caso di soggetti indiziati di reati collegati al traffico di stupefacenti o di sfruttamento della prostituzione o di trasferimento fraudolento di valori (art. 4 del codice delle leggi antimafia e le norme dallo stesso richiamate, tra le quali va ricordato l’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.).

La confisca per misure di prevenzione può essere disposta pure nei confronti dei soggetti che debbano ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi o che comunque, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, di traffici delittuosi (art. 4, lett. c, del codice delle leggi antimafia).

Oltre alla confisca come misura di prevenzione, la legislazione penale prevede anche altri casi di confisca.

La figura più tradizionale è regolata dall’art. 240 c.p., che è considerata una misura di sicurezza e ha ad oggetto le cose che servirono o furono usate per commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto o il profitto.

A questa ipotesi si sono aggiunte la confisca per equivalente (prevista da specifiche norme di legge, come l’art. 322 ter c.p. e, per reati tributari, dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, c.d. Finanziaria 2008, poi sostituito dall’art. 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) e la confisca penale c.d. «allargata», disciplinata dall’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in l. 8 giugno 1992, n. 306 (questa disposizione, a sua volta, richiama numerosi reati regolati dal codice penale e da leggi speciali, compresi reati di criminalità organizzata, reati contro la pubblica amministrazione, riciclaggio ed altri ancora).

  1. Le confische previste dalle leggi penali (con questa espressione si fa riferimento a tutte le ipotesi di confisca che sono state richiamate, compresa la confisca come misura di prevenzione) sono spesso precedute da misure cautelari reali.

Il particolare:

  1. a) l’art. 20 del codice delle leggi antimafia regola il sequestro finalizzato alla confisca per misure di prevenzione;
  2. b) gli articoli 253 ss. c.p.p. regolano il sequestro probatorio, che ha ad oggetto il corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti;
  3. c) gli articoli 321 ss. c.p.p. si occupano del sequestro preventivo, che ha ad oggetto le cose pertinenti e mira ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze o che possano essere aggravate le conseguenze del reato;
  4. d) gli articoli 316 ss. c.p.p. disciplinano il sequestro conservativo;
  5. e) speciali norme in materie di sequestro sono contenute nell’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, che regola la confisca penale allargata.

Queste misure cautelari hanno presupposti tra loro diversi, ma in parte sovrapponibili.

  1. In primo luogo, il sequestro regolato dall’art. 20 del codice delle leggi antimafia ha ad oggetto i beni che potrebbero essere oggetto di confisca come misura di prevenzione.

L’art. 45 del codice delle leggi antimafia stabilisce espressamente che la confisca, che viene adottata all’esito del procedimento per misure di prevenzione, comporta la acquisizione dei beni in favore dello Stato «liberi da oneri e pesi».

Se il bene viene acquisito dallo Stato libero da oneri e pesi, le azioni esecutive civili non possono proseguire e i creditori potranno fare valere i loro diritti nei limiti e con le forme previste dal codice delle leggi antimafia, mediante istanza al giudice delle misure di prevenzione nelle forme regolate dagli articoli 52 e ss. dello stesso codice.

Per evitare che la espropriazione forzata possa proseguire sui beni che potrebbero essere acquisiti dallo Stato a titolo originario, l’art. 55 del codice delle leggi antimafia stabilisce che, a seguito del sequestro, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e i beni oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario.

Le esecuzioni in sede civile potranno essere riassunte soltanto nel caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca. L’art. 55 del codice delle leggi antimafia prevede ancora che la confisca definitiva comporta la estinzione delle procedure esecutive.

Le disposizioni del codice delle leggi antimafia vengono richiamate all’art. 12 sexies, comma 4 bis, del d.l. n. 306 del 2012, il quale stabilisce che nel caso di sequestro o di confisca disposto dall’autorità giudiziaria penale ai sensi dello stesso art. 12 sexies (che regola la c.d. confisca allargata) o nei procedimenti penali relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p, trovano applicazione le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati dettate dal codice delle leggi antimafia.

Il richiamo al codice delle leggi antimafia comporta la applicazione integrale, in questi casi di sequestro e di confisca, delle norme dello stesso codice.

Ne deriva che i creditori possono fare valere i loro diritti soltanto davanti al giudice penale e che, nel caso di confisca, i beni saranno acquisiti dallo Stato a titolo originario (cfr. Cass. penale 15 febbraio 2016 n. 12362 ed ivi richiami; contra Cass. penale 20 gennaio 2016, n. 8935, la quale ha affermato invece che il richiamo al codice delle leggi antimafia, contenuto nell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992 riguarderebbe soltanto la «destinazione» e la «amministrazione» dei beni sequestrati, e pertanto non comprenderebbe le disposizioni sulla tutela dei terzi, con la ulteriore conseguenza che l’eventuale confisca non potrebbe travolgere i diritti di garanza sui beni confiscati).

In questi casi, se viene disposto un sequestro preventivo penale, i procedimenti esecutivi pendenti devono essere sospesi ai sensi dell’art. 55 del codice delle leggi antimafia e non possono essere promosse nuove azioni esecutive su beni oggetto di sequestro.

Per completezza, appare utile segnalare che, nel caso di sequestro ex art. 12 sexies, comma 4 bis, del d.l. n. 306 del 2012, la disciplina del codice delle leggi antimafia può trovare applicazione soltanto per i sequestri e le confische penali successive alla data di entrata in vigore della l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che ha introdotto il comma 4 bis dell’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria, va aggiunto che la legge di stabilità 2013 ha dettato norme transitorie anche nella materia regolata dal codice delle leggi antimafia (su queste disposizioni, sia consentito rinviare a Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca quale misura di prevenzione: le novità introdotte dalla legge di stabilità 2013, in Riv es. forzata 2013, p. 251 ss.; e Carlozzo, Nelle procedure per misure di prevenzione iniziate prima del 13 ottobre 2011 il creditore può pignorare i beni oggetto di sequestro, in Eclegal 9 giugno 2015).

  1. Nel caso di sequestro probatorio e di sequestro preventivo, occorre valutare di volta in volta lo scopo e la finalità del sequestro.

Il tema è molto articolato e meriterebbe un approfondimento molto ampio.

Si può comunque affermare che il sequestro probatorio è una misura strumentale alle esigenze processuali, che mira ad persegue l’interesse all’accertamento dei fatti nel procedimento penale: pertanto questo sequestro dovrebbe privare della disponibilità del bene soltanto per un periodo di tempo limitato.

Tuttavia, il sequestro probatorio può avere ad oggetto cose che rientrano tra le ipotesi di confisca, come il corpo del reato: pertanto può convertirsi in sequestro preventivo e i beni oggetto di sequestro potrebbero essere oggetto di confisca penale ex art. 240 c.p. (cfr. art. 262, comma 3 e 4, c.p.p. v. Cass. penale S.U. 24 maggio 2004 n. 29951).

Il sequestro preventivo, invece, mira ad impedire la prosecuzione del reato e, nel contempo, può essere disposto anche come anticipazione della confisca penale.

Può riguardare anche beni soggetti a confisca in via obbligatoria.

Ora, nel caso di confisca penale, gli eventuali terzi che intendono aggredire i beni confiscati devono fare accertare la loro buon fede mediante incidente di esecuzione dinanzi al competente giudice penale; nelle more il processo deve essere sospeso (sul punto v. Farina, Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell’aggiudicatario nell’espropriazione dei beni confiscati, in Riv. dir. fall. 2008, II, 493 ss.).

Il creditore ipotecario nell’incidente di esecuzione deve provare l’esistenza del diritto, l’anteriorità della trascrizione del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e la situazione soggettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole e come mancanza di consapevole adesione ai successivi passaggi di proprietà del bene su cui è stata iscritta la garanzia ipotecaria (cfr. Cass. penale 1 dicembre 2009, n. 301).

Se il creditore aveva trascritto un pignoramento senza essere titolare di un diritto di ipoteca, la esistenza della misura cautelare penale impone di garantire i possibili aggiudicatari del bene.

Il vincolo derivante dal sequestro penale, infatti, priva il debitore della disponibilità de bene e non può essere rimosso o dichiarato inefficace dal giudice civile. Se tale vincolo viene trascritto, non può essere oggetto di ordine di cancellazione da parte del giudice penale con il decreto di trasferimento previsto dall’art. 586 c.p.p.

L’eventuale aggiudicazione avrebbe ad oggetto un bene gravato da un vincolo (che talvolta non risulta neppure dai registri immobiliari) con conseguenti gravi incertezze e rischi di pregiudizi per l’aggiudicatario, che non potrebbe neppure essere immesso nel possesso, in violazione dell’art. 560 c.p.c.

In una tale situazione, in mancanza di una norma espressa, il giudice civile dovrebbe sospendere il processo esecutivo in attesa dell’esito del processo penale.

Si tratterebbe di una sospensione necessaria, legata alla necessità di risolvere, in via pregiudiziale, la questione relativa alla appartenenza del bene pignorato: in particolare occorre accertare, in via preliminare, se il bene appartiene al debitore o se lo stesso deve essere considerato di proprietà dello Stato.

Il fatto che la sospensione, in questo caso, non sia prevista dalla legge non costituisce un impedimento alla adozione del relativo provvedimento e va ricordato che in altri casi la giurisprudenza utilizza il meccanismo della sospensione del processo esecutivo per risolvere i problemi legati alla corretta individuazione o intestazione del bene pignorato, che costituiscono presupposti necessari affinchè possa procedersi alla vendita forzata (basti menzionare la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione per consentire al creditore di trascrivere la accettazione dell’eredità per ricostruire la continuità delle trascrizioni).

  1. Infine, per quanto riguarda il sequestro conservativo disposto da giudice penale, si osserva che questa misura cautelare ha le medesime finalità del sequestro conservativo civile e va eseguito nelle stesse forme.

Il sequestro conservativo penale può essere concesso su istanza del pubblico ministero quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato; può essere concesso pure su istanza della parte civile, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

I crediti garantiti dal sequestro si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi. Il privilegio è regolato dall’art. 2768 c.c.

La previsione del privilegio costituisce una importante differenza, rispetto al sequestro conservativo civile, che non è fonte di un diritto di preferenza.

Per il resto, gli effetti dei due provvedimenti sono identici. I due sequestri conservativi vanno eseguiti nelle stesse forme e si convertono in pignoramento se è emessa una sentenza di condanna.

Considerata la funzione del sequestro conservativo penale, si può senz’altro affermare che la concessione di tale provvedimento non impedisce di proseguire l’azione esecutiva iniziata da altri creditori sui beni del debitore.

Il privilegio derivante dal sequestro, se successivo al pignoramento, sarà opponibile al creditore pignorante ed agli eventuali intervenuti soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 2916 c.c., in quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione non si tiene conto dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento e non si tiene conto neppure dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.