29 Giugno 2015

Durata della fideiussione: Cassazione 27531/2014

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Riguardo alla durata dell’obbligazione fideiussoria, Cass. 30.12.2014, n. 27531 ha stabilito che deve ritenersi consentita la possibilità di prevedere un limite di tempo alla fideiussione inferiore a quello del rapporto garantito.

In motivazione è chiarito che tale opzione, sebbene non espressamente prevista dal codice, può ricondursi alla previsione dell’art. 1941, 2° co., c.c., che consente di prestare la fideiussione per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, e comunque non è vietata perché pur sempre tesa a mettere il garante in una posizione più favorevole rispetto a quella del debitore principale.

È la eventualità inversa, ovvero la possibilità che il garante sia impegnato più severamente che il debitore principale, che è vista sfavorevolmente dall’ordinamento e sanzionata con la riconduzione della garanzia fideiussoria prestata a condizioni più onerose rispetto al debito principale alle stesse condizioni della obbligazione principale stessa (art. 1941, 3° co., c.c.).

La giurisprudenza di legittimità, sebbene si sia raramente occupata del problema, non ha trovato ostacoli alla ammissibilità della prestazione della garanzia per un tempo inferiore a quello del contratto principale, precisando che il fideiussore non può essere tenuto in duriorem causam, cioè a condizioni più onerose del debitore principale, che possono riguardare il tempo, il luogo, le modalità (Cass. 19.12.1987, n. 9466; Cass. 20.2.1999, n. 1427).