14 Settembre 2015

Domande plurime e nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto

di Davide Turroni Scarica in PDF

Cass. Civile, Sez. I, 10 giugno 2015, n. 12059

Scarica la sentenza

Atto di citazione – Indeterminatezza dell’oggetto della domanda – Mancata correlazione tra domande cumulativamente proposte e fatti relativi a una pluralità di atti giuridici – Nullità
(C.p.c. artt. 163, 164)

[1] Nel caso di proposizione di una pluralità di domande giudiziali (nella specie, alcune alternative tra loro e altre subordinate) l’omessa indicazione della causa petendi relativa a ciascuna di esse, anche in relazione alla pluralità di negozi e atti oggetto delle domande proposte, ne determina la nullità ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all’art. 163, coma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., per assoluta incertezza dell’oggetto, data la pluralità delle possibili combinatorie e la postulazione di un inammissibile ruolo attivo e selettore da parte del giudice.

CASO
[1] Nell’atto di citazione la curatela fallimentare propone più domande (nullità, simulazione, inopponibilità; in subordine revocatoria fallimentare e ordinaria) prive di specifica correlazione con i molteplici atti giuridici enucleabili dai fatti allegati: l’attore si limita a una formula generica, riferendo le domande a «ogni contratto ed ogni atto comunque intervenuto e/o manifestato tra le parti». Il tribunale rileva la nullità ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c. invitando l’attore a integrare la domanda; poi dichiara la domanda «inammissibile» ritenendo l’atto integrativo dell’attore inidoneo a sanare il vizio. La sentenza viene confermata in appello e la curatela ricorre in cassazione.

SOLUZIONE
[1] La Cassazione respinge il ricorso enunciando la massima in epigrafe. Ritiene che una pluralità di domande esiga una specifica correlazione con i fatti allegati; specie se questi fatti – lungi dal convergere in una sola fattispecie univocamente apprezzabile nelle sue implicazioni – configurano una pluralità di atti giuridici e di possibili cause per cui ciascuno potrebbe soggiacere alle domande dell’attore. Evidenzia in particolare che questa soluzione è imposta dal principio di terzietà del giudice, al quale non è dato «scegliere» fra più effetti giuridici astrattamente invocabili, essendo questa una prerogativa riservata alla parte.

QUESTIONI
[1] La questione affrontata dalla sentenza investe l’art. 164, comma 4, c.p.c. che disciplina la nullità dell’atto di citazione per vizio relativo alla editio actionis: quindi – limitandoci al dato testuale – per petitum omesso o assolutamente incerto o per mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda. In linea di principio la disposizione detta una regola piuttosto chiara; ma la sua applicazione è caratterizzata da una giurisprudenza piuttosto fluida, condizionata della sensibilità del singolo giudice e dalle caratteristiche specifiche del caso concreto. Relatività e modulazione sul caso concreto assurgono a canone interpretativo dell’art. 164, comma 4, c.p.c. anche nell’insegnamento della Suprema Corte: v. soprattutto Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, in motivazione, par. 6.1., consultabile ad es. in Corr. merito, 2012, 791 ss., con nota di Travaglino; Corr. Giur., 2013, 89 ss., con nota di Scarpa, in Riv. dir. proc., 2012, 1640 ss., con nota di Ferrari (salvo segnalare che la sentenza in questione è nota soprattutto per avere chiarito che il giudizio sulla nullità ex art. 164, comma 4, c.p.c. è censurabile in cassazione come error in procedendo, quindi con un mezzo che consente alla Cassazione il diretto apprezzamento del fatto); e sulla stessa linea Cass., 29 gennaio 2015, n. 1681; Cass., 21 novembre 2008, n. 27670, ivi.  Pur nella varietà delle soluzioni, si registra comunque la tendenza verso una lettura restrittiva e sostanzialmente «mite» della disposizione (v. chiaramente in tal senso Cass., sez. un., 8077/2012 cit., loc. cit.). Con specifico riferimento alle azioni promosse dalle curatele fallimentari, v., oltre a Sez. un. 8077/2012, Cass., 27 dicembre 2013, n. 28669, in Fall., 2014, 1234; Cass., 28 gennaio 2013, n. 1802, ivi, 2013, 1311; Cass., 30 maggio 2008, n. 14552, ivi, 2009, 118, tutte nel senso della validità dell’atto introduttivo; nonché la giurisprudenza di merito (apparentemente non in sintonia con le massime enunciate dalla Suprema Corte) citati in Consolo (dir. da) Codice di procedura civile commentato, Milanofiori Assago, I, 2007, 1553, ove riferimenti anche ad altri ambiti del contenzioso.

Il tratto caratteristico della vicenda in commento risiede nel fatto che l’«indeterminatezza dell’oggetto della domanda» non dipende qui da una indecifrabilità intrinseca; ma dal fatto che, in presenza di una pluralità di domande e di possibili «combinatorie» con i fatti allegati, l’attore non ha indicato specifiche correlazioni tra le une e gli altri. Questa situazione lascia il «chiesto» indeterminato rispetto ai canoni stabiliti dagli artt. 99 e 112 c.p.c. Il criterio indicato dalla Suprema Corte chiarisce che la nullità relativa all’editio actionis è posta non solo a presidio della intelligibilità dell’atto di citazione, ma anche a garanzia del principio della domanda e – in ultima analisi – della terzietà del giudice. Specie se propone una pluralità di domande, in relazione a più atti e titoli giuridici, l’attore deve prospettare di ogni atto e domanda i reciproci collegamenti, in modo che non sia il giudice a dover scegliere, fra le varie possibili combinazioni, la domanda e l’oggetto su cui pronunciare.

Per la dottrina sul tema dell’art. 164, comma 4, c.p.c., v. Bonsignori, La nullità della citazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 743 ss.; Consolo, voce Domanda giudiziale, in Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore, V, Milano, 2007, 577; Rota, sub art. 164, in Commentario breve al codice di procedura civile, dir. da Carpi e Taruffo, Padova, 2015, 736 s.