27 Gennaio 2026

Utilizzabilità della relazione di accertamento tecnico preventivo nei confronti delle parti che non hanno partecipato al relativo procedimento ante causam

di Chiara Pisciuneri Scarica in PDF

Cass., sez. II, 7 gennaio 2026, n. 342, Pres. Di Virgilio, Rel. Maccarone.

Massima:La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una -o più, come nel caso di specie- delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo”.

CASO

[1] S.D. aveva comprato un motoveicolo dalla B.A.M. S.r.l., che riportava, dopo nemmeno due anni dall’acquisto, gravissimi danni al motore i quali, a seguito di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. venivano attribuiti ad un difetto di costruzione.

S.D. conveniva davanti al Tribunale di Perugia la società venditrice, facendo valere la garanzia prevista dall’art. 131 cod. cons. La convenuta B.A.M. S.r.l. chiamava in causa in manleva la D.M. S.p.a., produttrice del veicolo, la quale, a sua volta, chiamava in causa la Og. S.p.a., in qualità di fornitrice del pezzo risultato difettoso e quest’ultima chiamava in causa la D.E. S.r.l. quale produttrice della menzionata parte malfunzionante, sempre ai fini di garanzia.

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda di risarcimento dei danni proposta da S.D. nei confronti di B.A.M S.r.l. e rigettava tutte le domande di manleva per mancanza di prova dell’avvenuta riparazione, sostituzione ovvero del rimborso da parte della venditrice e per intervenuta decadenza dall’azione di garanzia.

Proposto il gravame, la Corte d’Appello di Perugia confermava integralmente la sentenza impugnata.

La società venditrice proponeva ricorso per Cassazione, dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti per agire avverso il produttore e il Supremo Collegio accoglieva il ricorso, enunciando il principio di diritto a mente del quale il diritto alla garanzia riconosciuto al venditore non è subordinato all’avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore.

In sede di rinvio, la Corte d’Appello dichiarava coperta da giudicato la condanna principale di B.A.M. S.r.l. nei confronti del compratore e rigettava le plurime domande di manleva sulla base dell’inutilizzabilità della relazione di accertamento tecnico preventivo nei confronti delle parti che non avessero partecipato al relativo procedimento di istruzione preventiva.

La venditrice B.M.A. S.r.l. proponeva nuovamente ricorso per Cassazione, denunciando, per quanto qui di interesse, un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 696 c.p.c. per avere la Corte ritenuto inutilizzabile ai fini probatori la relazione resa all’esito dell’ATP nei confronti delle parti non partecipanti al procedimento di istruzione preventiva.

SOLUZIONE

[1] La Corte ha giudicato fondato il motivo di ricorso. Richiamandosi a precedenti arresti, il Supremo Collegio ha evidenziato come la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente prodotta ed acquisita, entri nel materiale probatorio del procedimento di merito e, come tale, risulti utilizzabile dal giudice per la formazione del proprio libero convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche non partecipanti al procedimento di istruzione preventiva, posto che le stesse sul documento prodotto hanno potuto esercitare il diritto al contraddittorio.

QUESTIONI

[1] La sentenza si occupa del tema della valenza probatoria della relazione del tecnico, nominato ex art. 696 e ss. c.p.c., nel successivo giudizio di merito.

Preliminarmente giova rammentare che l’accertamento tecnico preventivo (ATP), previsto dall’art. 696 c.p.c., è una figura particolare del procedimento di istruzione preventiva, specificamente funzionalizzata alla verifica, nei casi di urgenza e prima del giudizio, dello stato dei luoghi, ovvero della qualità o la condizione di cose, nonché dei danni eventualmente occorsi a quanto oggetto di verifica e delle relative cause. L’ATP, invero, può essere disposto anche sulla persona dell’istante, nonché del convenuto previa acquisizione del suo consenso (Cfr. Corte Cost., 19 luglio 1996, n. 257 in DeJure). Esso ha pertanto una funzione accertativa e valutativa di una situazione di fatto, cui si aggiunge una funzione conciliativa, nei casi di cui all’art. 696-bis c.p.c., ovvero laddove si tratti di accertare e determinare, anche al di fuori dei casi di urgenza, crediti da mancata o inesatta esecuzione di obbligazione contrattuali o da fatto illecito (Cfr. C.Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2023, p. 242 ss.; C.Mandrioli, A.Carratta, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2022, p. 334 ss., G.L.Barreca, I procedimenti di istruzione preventiva dopo la riforma, Milano, 2009, p. 148 ss.).

All’esito dello svolgimento dell’ATP il consulente tecnico nominato dal giudice redige una relazione, di cui debbono indagarsi i profili di utilizzabilità nel successivo procedimento di merito.

Nulla quaestio sulla possibilità di utilizzare la soprammenzionata relazione, regolarmente prodotta dalla parte interessata ed acquisita perciò al giudizio, nei confronti di chi abbia rivestito la qualità di parte nel relativo procedimento di istruzione preventiva, posto che in tale caso la parte ha potuto esercitare pienamente il diritto al contraddittorio, anche per il tramite della nomina di un proprio consulente di parte.

Maggiori dubbi si appalesano con riguardo alla utilizzabilità della relazione nei confronti delle parti del giudizio di merito rimaste estranee al procedimento di istruzione preventiva ante causam.

A tal riguardo, la pronuncia in commento, richiamandosi al concetto, molto dibattuto in dottrina, di prova atipica, afferma che la rituale produzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 87 disp. att. c.p.c., della relazione conclusiva di ATP, comporti la piena acquisizione del documento al materiale probatorio del giudizio, con la conseguenza che lo stesso potrà concorrere a formare il libero convincimento del giudice nei confronti di tutte le parti (così già App. Bari, 19 luglio 2023, n. 1186 in DeJure; per un’aggiornatissima, seppur sintetica, ricognizione sul tema delle prove atipiche si veda R.Siciliano, Le prove atipiche nell’attualità del processo civile, in Judicium, 2025; G.F.Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999). Ed invero, una volta che il documento sia regolarmente acquisito al giudizio, nel rispetto delle modalità di produzione e delle preclusioni istruttorie, ciascuna parte ha diritto a contraddire, contestandone l’attendibilità e la rilevanza, nonché esercitando la prova contraria, anche eventualmente per il tramite della richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio, finalizzata ad un approfondimento ulteriore (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2023, n. 8496 in DeJure; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13229 in DeJure, Trib. La Spezia, 10 agosto 2023, n. 588 in DeJure).

Ne discende che la parte non possa beatamente disinteressarsi del contenuto del documento prodotto per il solo fatto che esso costituisca il risultato di un procedimento di istruzione preventiva cui la stessa non abbia partecipato, viceversa gravando su di essa il preciso onere, anche ai sensi dell’art. 115 c.p.c., di contestarne specificamente le risultanze, se le ritenga non condivisibili, avanzando le richieste istruttorie che si reputino più opportune.

Il tema affrontato dalla pronuncia in commento ci riporta, per analogia, anche al dibattito sull’utilizzabilità e la valenza probatoria del verbale relativo all’istruttoria svolta in altro giudizio tra le stesse parti o tra parti differenti, ove la giurisprudenza, con plurime pronunce espressive di un orientamento oramai granitico, ha affermato che, in assenza di una norma che tipizzi in modo tassativo i mezzi istruttori, il giudice possa formare il proprio libero convincimento sulla base di prove innominate, tra cui le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove vi sia un corretto impianto motivazionale alla base della pronuncia e tali prove non siano smentite dal raffronto con altre risultanze istruttorie emerse nel processo (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 16 aprile 2025, n. 9957 in DeJure; Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2025, n. 976 in DeJure; Cass. civ., sez. VI, 01/02/2023, n. 2947 in DeJure, in dottrina si veda V.Baroncini, Sull’utilizzabilità, in sede civile, delle prove raccolte in altro processo, in Euroconference Legal, 16 maggio 2023; M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 116 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 1388 ss.; F.Rota, sub art. 116, in F.Carpi, M.Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, Milano, 2021, p. 863 ss.).

Sebbene la posizione qui assunta dalla Suprema Corte debba considerarsi maggioritaria, giova, comunque, sottolineare la presenza di un arresto di legittimità giurisprudenziale di segno contrario, a mente del quale l’opponibilità, nel giudizio di merito, delle risultanze probatorie dell’ATP presuppone che il soggetto, nei confronti del quale le stesse siano fatte valere, sia stato regolarmente evocato nel procedimento cautelare (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2020, n. 24981 in DeJure, M. Montanari, V. Baroncini, sub art. 116 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, Milano, 2018, I, 1392 ss.; G.Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 2015, p. 188 ss.).

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