Mantenimento dei figli: necessario un accertamento simmetrico delle capacità economiche dei genitori
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 12/01/2026 n.676
Mantenimento dei figli – principio di proporzionalità (art. 337 ter c.c.)
Massima: “Ai fini della corretta quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli, l’omessa comparazione della situazione reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori obbligati al mantenimento, viola il principio di proporzionalità della contribuzione e il principio di uguaglianza. Il giudice deve compiere doverosi accertamenti sui fatti emersi o la parziale documentazione allegata”.
CASO
Nel giudizio di separazione, il Tribunale di Genova dispone a titolo di mantenimento dei figli un contributo di 2.000 euro a carico del padre. Nessun assegno per la moglie che risultava dagli atti avere patrimonio e redditi ampiamente adeguati alle proprie esigenze di vita. In appello la moglie chiede ed ottiene un aumento dell’assegno per i figli, portato ad euro 4.000 in ragione della elevata capacità economica del padre e del tenore di vita goduto prima della separazione tra i genitori. Anche il contributo alle spese straordinarie viene elevato al 70% a carico del padre. Nonostante la moglie in appello non avesse richiesto per sé un assegno di mantenimento, la Corte incidentalmente aveva esaminato alcuni fatti. La donna, infatti, pur sostenendo di non essere in grado di lavorare, aveva un reddito molto elevato (circa 100.00 euro annui) risultante dalla parziale documentazione reddituale prodotta e aveva acquistato un immobile del valore di 3.000.000 di euro. L’uomo, al contrario, sosteneva ingenti spese tutte a suo carico, tra cui il mutuo della casa familiare assegnata alla moglie, e quelle della casa in montagna in comproprietà al 50% con la moglie, che la stessa utilizzava regolarmente per le sue vacanze, anche col suo nuovo compagno, senza da anni contribuire pro quota alle spese.
Il marito ricorre in Cassazione per violazione dell’art. 337 ter c.c.
La Corte territoriale di Genova avrebbe fissato il mantenimento per i figli basandosi unicamente sulla capacità economica del padre senza un accertamento e comparazione con la condizione patrimoniale e reddituale della madre, violando così il principio di proporzionalità della contribuzione tra i genitori. Il ricorrente lamenta nello specifico che i giudici dell’appello, pur censurando la condotta processuale della donna che aveva depositato documentazione reddituale parziale e tardiva, non avesse poi svolto accertamenti specifici sul patrimonio della moglie.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE
La Cassazione ha accolto il ricorso richiamando i principi della materia. In tema di mantenimento ai figli ci sono due aspetti: il primo è in direzione dei figli, relativamente al loro diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati. Il secondo riguarda il rapporto interno tra i genitori in relazione a tale obbligo, tra i quali vige il principio di proporzionalità. Ciascun genitore deve contribuire considerando le proprie sostanze, la propria capacità di lavoro professionale o casalingo, tenendo presente anche i tempi di permanenza dei figli presso l’uno o l’altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Nel caso in esame la Corte d’appello di Genova non ha tenuto conto degli argomenti di prova derivanti dalla condotta processuale della donna, omettendo di utilizzarli nel valutare il quadro complessivo delle prove.
La Cassazione ricorda che l’argomento di prova ex art. 116 c.p.c., può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del fatto. Il giudice può trarre conclusioni allo stesso modo in cui, in tema di presunzioni ai sensi dell’art. 2727 c.c., può desumere conseguenze da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto. Il sospetto dei redditi occultati al fisco deve condurre il giudice a disporre indagini della polizia tributaria.
In relazione a ciò la Cassazione ha ravvisato la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, non avendo la Corte territoriale argomentato sulla rilevanza che le risorse finanziarie della moglie avrebbero avuto nella decisione sul contributo di mantenimento.
QUESTIONI
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere l’esclusione di ogni automatismo nel determinare il contributo del genitore al mantenimento. La legge prevede una serie di parametri che rimandano non solo al dato economico e reddituale dei genitori ma anche ad altri elementi fattuali come lo stile di vita e le esigenze attuali dei figli, il tempo trascorso con loro. Anche l’assegnazione della casa coniugale riveste un valore economico da considerare.
Il giudice non può in ogni modo esimersi dal compiere una valutazione comparata dei redditi e del patrimonio dei genitori a prescindere da chi sia il genitore collocatario (Cass. Civ. 19/06/2024 n.16950).
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