Minore con patologie psichiche ignorate dalla famiglia: i genitori decadono dalla responsabilità genitoriale
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 14/12/2025 n. 32577
Decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.)
Massima: “Il genitore immaturo e con difficoltà cognitive che non comprende e ignora le necessità di cura del figlio minore affetto da gravi patologie psichiche, decade dalla responsabilità genitoriale a causa della violazione di doveri ad essa inerenti e motivo di grave pregiudizio per il figlio”.
CASO
Il tribunale per i minorenni di Roma ha pronunciato la decadenza della responsabilità genitoriale del padre e della madre di un minore segnalato al servizio sociale dalla scuola. Il bambino presentava una disabilità derivante da ritardo psicomotorio e nell’ambito scolastico aveva manifestato strani comportamenti altamente sessualizzati.
Dall’indagine familiare riguardante la madre, era emerso che la stessa era poco collaborativa con i servizi e con la scuola, ostacolando alcuni interventi per la salute del bambino, come per esempio l’indagine genetica richiesta dal Servizio per la tutela mentale, che non era stato possibile effettuare, per il suo rifiuto di sottoporsi al prelievo del proprio DNA.
La donna stessa mostrava immaturità e difficoltà cognitive. Inoltre, era stato giudicato pregiudizievole il rapporto con la madre, nonna materna del minore, prevaricante nella gestione della vita della figlia e del nipote con cui coabitava.
La madre del minore aveva subito anche un processo penale per corruzione di minorenne poi archiviato per insussistenza del fatto.
La Corte di Appello – su reclamo della madre – aveva confermato la decisione del tribunale accertando l’inidoneità dei genitori di prendersi cura del bambino, non essendo consapevoli delle sue reali problematiche e delle difficoltà nella sua gestione quotidiana.
Il bambino, cui era stato nominato un tutore, rimaneva collocato in una struttura terapeutica con diagnosi di comportamenti disfunzionali e aggressivi auto ed eterodiretti, con necessaria presenza costante di un operatore, di supporti specializzati e di terapia farmacologica con antipsicotici.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE
Rimasto contumace il padre, con trascorsi di violenza nei confronti del figlio e della compagna, la donna si rivolge alla Corte suprema per la cassazione del provvedimento, sostenendo la violazione dell’art. 330 c.c.
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Secondo la ricorrente, ai fini della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, occorrono due presupposti: la violazione degli obblighi o abuso dei poteri genitoriali e che tale violazione abbia determinato un danno al figlio.
Al riguardo si richiama un precedente provvedimento della stessa Corte (Cass. Civ. n. 24708 del 16/09/2024). Secondo la donna, inoltre, la Corte di merito avrebbe erroneamente ricavato la sua inidoneità genitoriale dalla pendenza del procedimento penale che però si era poi concluso con l’archiviazione. La Cassazione ha specificato che “l’archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza dei comportamenti in sede civile” (Cass. Civ. n. 4595/2025).
La sentenza di assoluzione in sede penale aveva riguardato una specifica ipotesi di reato – la corruzione di minorenne – mentre il giudizio civile ha per oggetto l’autonoma verifica dei presupposti della pronuncia di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le ragioni della decisione sono invece ravvisabili in determinati comportamenti in violazione dei doveri genitoriali, quali: la mancata collaborazione con i servizi e con la scuola, il rifiuto dell’indagine genetica, il mancato accompagnamento del minore alle sedute riabilitative, la volontà di non iniziare un percorso di sostegno.
Con riguardo alla realizzazione di un danno derivante al minore da tali comportamenti, la Cassazione ribadisce che il grave pregiudizio per il figlio può essere ritenuto rilevante con riferimento alla potenzialità dannosa per il futuro, delle omissioni, violazioni o trascuratezze degli adempimenti legati al ruolo genitoriale (Cass. Civ. n. 12237/2023).
Come nel caso in esame, il pregiudizio per il minore può consistere, anche nell’impedire possibili miglioramenti di una situazione di salute già compromessa (miglioramenti che il minore aveva avuto da quando era stato collocato nell’istituto terapeutico lontano dal contesto familiare).
Giurisprudenza allo stato
La decisione si allinea all’indirizzo giurisprudenziale corrente che ritiene adottabile il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale in presenza di un grave pregiudizio per il minore, con prognosi da parte del giudice sulla possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali.
Senza dubbio il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’estrema ratio, ossia una misura adottabile solo se gli altri provvedimenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere sano nel contesto familiare d’origine.
È altrettanto vero che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità, non essendo semplicemente una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, deve fondarsi sull’accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l’ablazione della responsabilità genitoriale (Cass. Civ. n. 32004/2025).
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