Trasparenza bancaria e pattuizione degli interessi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFUno dei principi ispiratori della cosiddetta trasparenza bancaria è rappresentato dalla correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere. Tali informazioni devono essere idonee ad assicurare al cliente un quadro chiaro ed esaustivo, che favorisca la comprensione ex ante delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi offerti dalla banca.
I contratti devono indicare «il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (art. 117, comma 4, TUB). L’insieme di tali prezzi e condizioni, unitamente al saggio di interesse, concorre alla corretta determinazione e definizione del dato aggregato rappresentato dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).
Al pari di quanto stabilito dall’art. 1284, comma 3, c.c. («Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto»), il quarto comma dell’art. 117 TUB richiede l’indicazione nel contratto stipulato in forma scritta del tasso di interesse praticato. Per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è dunque necessaria la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale (Cass. n. 5609/2017; Cass. n. 10516/2016; Cass. n. 3017/2014).
Come infatti noto, in caso di invalidità di una clausola a causa della mancata o errata indicazione del tasso di interesse, si applica il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione (art. 117, comma 7, TUB).
In tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato. Qualora esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua concreta individuazione nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che ne consentano la precisa determinazione, non essendo sufficienti generici richiami dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 36026/2023; Cass. n. 23655/2021; Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 2072/2013).
La Cassazione ha affermato che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre a essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultino sottratti all’unilaterale determinazione della banca: «il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ult. comma, c.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, contenuto nell’art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità» (nei termini Cass. n. 20555/2020; conf. Cass. n. 3930/2024; Cass. n. 13556/2024; Cass. n. 16456/2024).
In definitiva, la valida pattuizione del tasso di interesse presuppone l’indicazione di criteri prestabiliti ed elementi oggettivamente individuabili, idonei a consentire la concreta determinazione del tasso convenzionale, anche se per relationem.
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