Il contributo al mantenimento dei figli aumenta in ragione della loro crescita
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza del 18/09/2025 n.25624
Mantenimento dei figli – prova delle accresciute esigenze
(Art. 337 ter c.c.)
Massima: “La differenza tra i redditi dei genitori e le accresciute esigenze dei figli in relazione alla loro età, giustificano una rimodulazione del contributo di mantenimento. La prova delle diverse e ulteriori necessità è insita nella crescita dei figli e non deve essere dimostrata dal genitore richiedente il mantenimento”.
CASO
Nel giudizio di divorzio il tribunale dispone l’affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre e l’obbligo per il padre di versare un mantenimento mensile di 500 euro. La sentenza è appellata dalla madre la quale chiede l’aumento del contributo paterno, che la Corte d’appello ridetermina in euro 800 mensili.
Secondo la Corte, il semplice avanzare dell’età dei figli e quindi delle loro esigenze legate alla crescita, giustificano il riconoscimento di una somma maggiore rispetto a quella individuata dal primo giudice. Inoltre, l’uomo aveva ulteriormente migliorato nel frattempo la propria situazione economica.
Semplicemente – affermano i giudici – non “appare congruo un contributo di meno di 10 euro al giorno per ciascuno” tenendo conto anche dei redditi dei genitori e delle condizioni economiche migliori del padre.
L’uomo ricorre in Cassazione lamentando una serie di errori da parte della Corte territoriale di L’Aquila. In primo luogo, sostiene che fosse onere della madre dimostrare le accresciute esigenze dei figli in relazione all’età. La revisione del contributo richiederebbe inoltre la dimostrazione di un cambiamento sostanziale e permanente delle condizioni economiche dell’obbligato.
Il ricorrente sostiene infine che non sia stato valorizzato il fatto che l’ex coniuge avesse avuto entrate economiche investite in buoni postali, come risultava dagli estratti conto depositati.
Un altro punto portato all’attenzione della Suprema Corte riguarda l’assegno unico universale percepito al 100% dalla madre per i figli, per importi tra i 350 euro e i 600 euro, che a parere dell’uomo dovevano essere considerati ai fini della quantificazione del suo contributo di mantenimento.
SOLUZIONE
La prova delle mutate esigenze dei figli.
La Corte suprema ha respinto il ricorso, riaffermando, in primis, un principio consolidato in giurisprudenza in relazione all’onere della prova delle aumentate esigenze di mantenimento dei figli. Già da un decennio la Cassazione ritiene che non debba essere dimostrato l’aumento delle esigenze economiche dei figli, perché notoriamente collegato alla loro crescita (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 13664/2022). I bisogni di un bambino in tenera età non sono gli stessi di un bambino in età scolare o adolescente.
Le presunte violazioni di legge nell’accertamento dei rispettivi redditi e patrimoni dei genitori non sono state riscontrate dalla Cassazione. Nello specifico, la Corte non doveva solo valutare i fatti sopravvenuti, ma trattandosi di appello, il giudice di seconda istanza era investito del potere di rivedere tutto il giudizio del tribunale. È stata quindi correttamente operata la comparazione dei redditi delle parti, dando anche rilievo al rifiuto del ricorrente di depositare l’ulteriore documentazione reddituale nel secondo grado.
Infine, quanto alla rilevanza dell’assegno unico universale, la Cassazione specifica che questo non costituisce reddito del soggetto che lo percepisce ma un sostegno economico pubblico per fronteggiare le esigenze delle famiglie con figli. Ciò non esonera i genitori dal contribuire proporzionalmente al proprio reddito al mantenimento dei figli.
QUESTIONI SU MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO
Recentemente si affermato che, in caso di affidamento condiviso, è legittima l’attribuzione integrale dell’assegno unico universale in favore del genitore presso cui sono collocati i figli minori (Cass. Civ. n. 4672 del 22/02/2025).
Il D.lgs. n. 230/2021 dispone che l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Secondo la Circolare dell’Inps n. 23/22, in ipotesi di affidamento condiviso ma con collocazione prevalente presso un genitore, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, in aggiunta all’assegno di mantenimento.
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