11 Novembre 2025

Liquidazione controllata e compensi del gestore

di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Tribunale di Rovigo 2 settembre 2025

Parole chiave: Sovraindebitamento – Procedure – Liquidazione controllata – Liquidazione dei compensi – Gestore – Nomina del liquidatore – Compenso del liquidatore

Massima: “A mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa deal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo”.

Disposizioni applicate: art. 6 – 275 CCI CCI

Ripercorre il Tribunale di Rovigo l’annosa e delicata questione in merito ai compensi liquidati in seno alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento. La fattispecie rileva al fine di comprendere se la liquidazione sia unica, all’interno della liquidazione dell’incapiente, oppure debba essere suddivisa tra fase in capo al gestore e fase in capo al liquidatore, regolando le due diverse fattispecie in merito alla prededucibilità automatica o meno del credito.

CASO E SOLUZIONE

Si trova il Tribunale di Rovigo a valutare la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata di un soggetto, che risulta indebitato a seguito della contrazione di un mutuo che non riesce ad onorare con regolarità.

Esaminata la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento ed apprezzata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, procede con l’esame della fattispecie specifica del nucleo familiare e della reale sostenibilità, prima di dichiarare aperta la procedura di liquidazione.

Per la necessaria fase di liquidazione, nomina un liquidatore e per la parte afferente ai compensi, effettuata una distinzione tra liquidatore confermato nella persona del gestore che ha seguito la fase precedente, oppure liquidatore nominato ex novo.

Nel caso di conferma al ruolo di liquidatore del gestore della procedura, ritiene che i compensi liquidati dal GD a seguito dell’approvazione del rendiconto finale, non dovranno essere insinuati al passivo in quanto crediti maturati in seno alla procedura e quindi prededucibili ex art. 6 CCI.

Nel diverso caso in cui il liquidatore dovesse essere nominato in un professionista diverso dal gestore, allora il compenso verrà comunque liquidato dal GD, trattandosi di un credito ex art. 6 lett. a) CCI, ma dovrà essere oggetto di verifica da parte del liquidatore e comunque insinuato al passivo.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

In merito alla procedura di liquidazione controllata ed alla sussistenza di tutti i requisiti.

Si trova riunito in Camera di Consiglio il Tribunale di Rovigo ad accertare la sussistenza dei requisiti in ordine alla richiesta apertura di una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Tizio, dipendente pubblico a tempo indeterminato aveva sottoscritto un mutuo con l’INPS allo scopo di acquistare la casa adibita a residenza familiare e plurimi finanziamenti destinati a coprire i debiti residuati dalla vendita dell’attività di caffetteria gestita sino al 2008 dalla moglie.

Appurata la residenza in Adria, provincia di Rovigo e quindi la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, il Collegio ha accertato che il debitore non si trovasse in una situazione di impresa non minore e che effettivamente fosse in una situazione di sovraindebitamento, così come definita all’ art. 2 comma 1 lett. c) CCI.

La situazione debitoria evidenziata, pari a circa 230.000 euro, se correlata alle entrate annuali, pari a circa 20.400 lordi, conferma che Tizio non sia in grado di far fronte ai debiti contratti e si trovi quindi effettivamente in una situazione di sovraindebitamento.

La procedura permette però di mettere a disposizione dei creditori i ricavi derivanti dalla vendita sia l’immobile adibito a residenza familiare, sia di alcune porzioni indivise di due terreni destinati a bosco e prato siti in Pedavena (BL).

Non essendovi beni mobili e svolgendo il ruolo di casalinga la moglie, l’altra fonte di attivo possibile, diviene l’eccedenza l’unica altra fonte di attivo da destinare alla procedura.

In merito alla quantificazione dei compensi del gestore della crisi

I compensi corrisposti all’OCC comprendono quelli per l’OCC, per il Gestore della crisi e l’eventuale rimborso delle spese anticipate. Si quantificano applicando i parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del d.m. 202/2014. Il debitore sottoscrive un contratto d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. cod. civ. che prevede, la “negoziazione del compenso”. In mancanza di accordo, i compensi si quantificano secondo i parametri del d.m. n. 202/2014 o vengono comunque liquidati dal GD. L’art. 15, co. 2, d.m. n. 202/2014 prevede l’ammissibilità di acconti sul compenso finale.

La pattuizione del compenso assume estrema rilevanza anche ai fini della responsabilità, in quanto permette la corretta identificazione dei costi della procedura, la portata complessiva e la fattibilità oltre i costi della medesima, l’individuazione e comunicazione al debitore del grado di complessità dell’opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico. Deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa.

Il preventivo deve indicare per ciascuna singola attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, nonché l’indicazione dei presunti costi della procedura così come previsto dall’art. 68, co. 2, lett. d), CCII, costi che poi dovranno nuovamente essere quantificati ed indicati nella Relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. e), CCII.

Il preventivo viene quindi composto sulla base delle attività e passività indicate dal sovraindebitato nell’istanza di avvio della procedura; l’OCC quantifica nel rispetto dei parametri dell’art. 16 d.m. n. 202/2014 la quantificazione, che in tale fase non può che indicata in modo “presunto”. Solo a seguito dell’effettiva analisi delle corrispondenze documentali, nel rispetto degli artt. 68 e 76 CCII, non si potrà parlare di presunzione dei compensi ma di indicazione precisa, non solo a tutela dell’operato del gestore/OCC, ma anche al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori esborsi che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare.

L’importo complessivo così determinato (che tiene conto dei valori dell’attivo e del passivo del debitore) deve essere necessariamente ripartito nelle seguenti tre fasi:

– la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della Relazione;

– la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della

domanda e fino all’eventuale Decreto di omologa;

– la fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso

Pur trattandosi di compenso unico, è preferibile suddividerlo nelle diverse fasi di avanzamento della procedura, anche al fine di tutelare l’Organismo in uno con il gestore designato, da eventuali rinunce alla procedura.

Nella formulazione del preventivo e nella richiesta degli acconti sul compenso si deve prestare attenzione a non superare l’eventuale compenso complessivo finale in modo da non costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell’attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell’Organismo, un conguaglio sull’ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore.

La norma all’art. 6, lettera a) CCII prevede la prededucibilità dei crediti relative a spese e compensi, per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è su tale prededuzione normativa che si snoda la riflessione del Tribunale rodigino in ambito di insinuazione dei compensi al passivo della procedura o meno.

In merito alla distinzione tra compensi insinuati al passivo e compensi maturati in prededuzione da non insinuarsi al passivo di procedura.

Molti sono oggi i vademecum in merito alla predisposizione dei compensi per gli OCC ed alla redazione dei preventivi. Non vi sono però parimenti né testi legislativi univoci, né decisioni chiare in merito. Le uniche pronunce giurisprudenziali Tribunale di Napoli del 22/03/2023, n. 38/2023 che riprende Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105, e le linee guida emanate da alcuni Tribunali concordano nel dare prevalenza alla pattuizione tra le parti rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.

Resta tuttavia la circostanza che a fronte di un compenso pattuito tra le parti, nella procedura di liquidazione controllata lo stesso debba essere liquidato dal GD post deposito del rendiconto finale.

Qui la riflessione che oggi attira l’attenzione della scrivente: la distinzione tra compensi maturati in prededuzione ex art. 6 CCI che debbano essere insinuati comunque al passivo e compensi che ex art. 6 CCI non debbano essere insinuati al passivo della procedura.

Elemento di distinzione delle due fattispecie la circostanza che nella prima il liquidatore sia soggetto diverso rispetto al gestore della procedura, mentre nel secondo caso che il gestore venga confermato nel ruolo di liquidatore.

Tale distinzione lascia spazio alla riflessione innanzitutto del perché il GD possa in generale nominare un soggetto diverso nelle due fasi.

La fattispecie che qui interessa risponde al quesito indicando nell’esiguo numero di professionisti iscritti all’OCC la risposta e nella necessità quindi di non accumulare un numero eccessivo di cariche in capo ad ogni singolo gestore.

In generale invece, il Tribunale rileva come solo nella fattispecie del cambio professionista, il compenso – benchè maturato in prededuzione ex art. 6 lett a) CCI – debba essere insinuato al passivo, benchè liquidato dal GD e benchè liquidato nel rispetto del preventivo sottoscritto dal debitore e depositato nel fascicolo di procedura.

Si rileva in tale insinuazione un doppio controllo, ma altresì una doppia salvaguardia del gestore. Da una parte la necessità che tale somma sia insinuata al fine di una corretta ri quantificazione a seguito dell’esame del corretto operato del gestore effettuata dal liquidatore. Dall’altra la certezza da parte del gestore di veder cristallizzata la somma spettante, almeno nella quantificazione contrattuale sottoscritta con il debitore, in uno stato passivo.

Il controllo sull’operato del gestore che verrà effettuato dal liquidatore spinge il gestore alla miglior professionalità nella prima fase, in quanto non ha certezza del suo ruolo nella successiva fase di liquidazione.

Resta poi la circostanza, già analizzata da diversi tribunali di merito, sul ruolo professionale del liquidatore, il quale può non afferire all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento, ma proprio nel suo ruolo di liquidatore essere un curatore iscritto all’elenco ex art. 356 CCI.

Concludendo

Il Tribunale di Rovigo spinge ad una riflessione di estremo rilievo professionale. Il preventivo che il debitore sottoscrive in sede di presentazione della domanda per la gestione della crisi da sovraindebitamento, se da una parte l’obbliga al corretto adempimento nel pagamento, dall’altra porta il professionista alla corretta quantificazione per fasi, nel rispetto della normativa prevista ed alla corretta esecuzione.

Resta poi obbligo del medesimo gestore insinuare il dovuto all’OCC- benchè maturato quale spesa prededotta così come riconosciuto dall’art. 6 CCI- alla procedura – al fine di garantire il dovuto all’Organismo ed al gestore che effettivamente hanno lavorato. Tale cristallizzazione de credito impone anche al GD in fase di liquidazione complessiva, di tenere in considerazione le quantificazioni già effettuate. Il tutto nel pieno rispetto delle pattuizioni privatistiche intervenute tra OCC e debitore.

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