Come si qualifica ed in cosa consiste la responsabilità del collegio sindacale per omissione dei dovuti controlli?
di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge Scarica in PDFCass. pen., Sez. V, Sent., 02/10/2025, n. 32560
Parole chiave: collegio sindacale – reato di bancarotta – responsabilità per omesso controllo – amministratori di società – libri e scritture contabili – falsi in bilancio
Massima: “I componenti del collegio sindacale di una società fallita rispondono per concorso nei reati di bancarotta se, omettendo i dovuti controlli, hanno consentito agli amministratori di porre in essere condotte illecite. La responsabilità dei sindaci si estende non solo alla verifica formale della contabilità, ma anche alla congruità della stessa rispetto alla realtà aziendale”.
Disposizioni applicate: art. 2409 c.c. – art 2403 c.c. – artt. 217, comma primo, n. 4, e 224 legge fall.
CASO E QUESTIONI
La controversia oggetto della pronuncia in commento inerisce all’impugnazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Torino con la quale veniva confermata la responsabilità – in senso parzialmente conforme a quanto già statuito dal Giudice di Prime cure – di A.A per i reati bancarotta al medesimo ascritti nella qualità di presidente del collegio sindacale, dal 2001 al 15 aprile 2008, della S.r.l. Industrie B.B. (dichiarata fallita il 14 agosto 2009), causati da una condotta omissiva concernente i controlli che, invero, avrebbe dovuto effettuare sull’operato degli amministratori (i quali, mancando il dovuto controllo, hanno tenuto diverse condotte illecite tra cui, inter alia, l’aver cagionato o aggravato il dissesto mediante l’appostazione in bilancio di crediti inesistenti, aver falsificato libri e scritture contabili, ecc.).
A fronte di ciò, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, articolando il proprio ricorso sulla base di cinque motivi, contestando, in particolare: (i) la sussistenza del concorso consapevole nell’omesso controllo nelle condotte tenute dagli amministratori, nonché (ii) la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo e sulla corresponsabilità nei delitti di bancarotta impropria e documentale.
La Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito come che i sindaci di una società rispondono, per omesso controllo rivestendo una posizione di garanzia, anche per una condotta meramente omissiva e che costoro non possono limitarsi alla verifica della regolarità formale della contabilità sociale ma devono anche operare un controllo della congruità della medesima rispetto all’operatività concreta della società.
In particolare, specifica la Corte, qualora, come nel caso concreto, la condotta attribuita al sindaco di una società sia di mera omissione dei dovuti controlli, si deve affermare – per dichiararne la relativa responsabilità – che nella contabilità della società poi fallita, o nel rapporto fra questa e la sottostante operatività concreta, fossero, all’epoca, già presenti dei “segnali di allarme” o degli “indici rivelatori” delle condotte illecite che gli amministratori stavano consumando, così, per un verso, da poter ritenere colpevole l’omissione del controllo e, per l’altro, da potersi affermare che l’omesso controllo dei sindaci aveva concretamente agevolato le medesime condotte illecite.
Così argomentando, la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, nel caso di specie, la piena ed integrale esistenza di “segnali d’allarme”, come già peraltro correttamente identificati dalla Corte d’Appello di Torino; dinanzi a tali “indici rivelatori” i sindaci avrebbero tenuto una condotta completamente inerte ed omissiva, permettendo così agli amministratori della società di compiere le condotte illecite ad essi imputate.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso formulato da A.A., pronunciando il principio di diritto sopra indicato.
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