Le eccezioni ammissibili nei confronti del beneficiario da parte del garante autonomo
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl tratto distintivo del contratto autonomo di garanzia è costituito dall’impegno del garante a eseguire la prestazione oggetto della garanzia a prima richiesta del creditore garantito, senza poter opporre eccezioni relative alla validità, all’efficacia e alle vicende del rapporto principale.
Tale inopponibilità, tuttavia, non può tradursi in un’incondizionata sudditanza del garante rispetto a ogni pretesa del beneficiario (Cass. n. 16345/2018; Trib. Firenze 8.6.2022 n. 1749). Sotto il profilo funzionale, il regime “autonomo” del Garantievertrag incontra infatti precisi limiti, destinati a riaffermare la tenuta sistematica della disciplina (Cass. n. 3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018; Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; Cass. n. 5997/2006).
Così, è indubbio che:
– possano essere sollevate le eccezioni attinenti alla validità del contratto di garanzia (Cass. n. 31956/2018; Cass. n. 25914/2019; Cass. n. 36612/2023), ovvero al rapporto tra garante e beneficiario (Cass. n. 6728/2002);
– il garante sia legittimato a far valere l’inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008; Cass. 7420/2024);
– la nullità del contratto-base, quando dipenda da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa (si pensi, ad esempio, agli interessi usurari), determini l’inefficacia del meccanismo di garanzia, poiché non può consentirsi che attraverso quest’ultima si assicuri un risultato che l’ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 20397/2017; Cass. n. 10786/2024). La nullità della pattuizione di interessi ultralegali e le altre contestazioni relative alla debenza di commissioni e spese non adeguatamente previste non si comunicano automaticamente al contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 10786/2024). Ciò in quanto nel nostro ordinamento non è vietato, in via assoluta, il pagamento di interessi e spese, ma soltanto quello di interessi usurari (Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 5044/2009; Cass. n. 26262/2007). Riguardo agli interessi anatocistici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica qualora essa non si fondi su un uso normativo e non ricorrano le condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. o dall’art. 120 TUB per gli esercenti l’attività bancaria. Ammettere la soluzione contraria significherebbe, infatti, consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato vietato dall’ordinamento (Cass. n. 371/2018; Cass. n. 3873/2021; Cass. n. 24011/2021; Cass. n. 36612/2023). In definitiva, la natura imperativa dell’art. 1283 c.c. legittima anche i garanti autonomi a far valere la nullità delle clausole anatocistiche eventualmente pattuite (Cass. n. 10786/2024).
Ulteriore limite è rappresentato dalla proponibilità della c.d. exceptio doli generalis seu praesentis. Essa opera quando risulti evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale, sia per adempimento sia per altra causa. In tale ambito assumono rilievo condotte abusive e fraudolente del beneficiario (Cass. n. 5997/2006; Cass. n. 23786/2007; Cass. n. 26262/2007; Cass. n. 16213/2015; Cass. n. 16345/2018; Cass. n. 6525/2021). L’abusività della richiesta di garanzia, ai fini dell’accoglimento dell’exceptio doli, deve emergere prima facie o comunque da una prova liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire. Non possono invece essere addotte circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario, poiché queste restano precluse al garante. Il debitore può nondimeno avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, purché alleghi e dimostri la condotta abusiva del creditore che abbia escusso la garanzia in assenza di un diritto di credito, al fine di perseguire uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento e/o allo scopo esclusivo di arrecare pregiudizio al debitore (Trib. Bologna 7.5.2020).
Le eccezioni predette confermano, come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010; conf. Cass. n. 371/2018; Cass. n. 10786/2024), che l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale non viene meno del tutto, ma assume una connotazione elastica, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni. Tale accessorietà attenuata trova riscontro non solo nel meccanismo delle rivalse, che riequilibra le diverse posizioni contrattuali, ma anche nella rilevanza attribuita a quelle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni comunque riconducibili al rapporto sottostante.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

