30 Settembre 2025

Mediazione telematica a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e competenza territoriale dell’organismo di mediazione

di Chiara Crescioli, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Grosseto, sez. civile, sent. 4 giugno 2025, n. 458, Giudice dott.ssa Claudia Frosini

Mediazione – opposizione a decreto ingiuntivo – condizione di procedibilità – competenza territoriale – modalità telematica – improcedibilità della domanda monitoria – revoca del decreto ingiuntivo opposto

Massima:La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo in cui si trova il giudice competente per la controversia, anche qualora l’organismo abbia diverse sedi secondarie e a prescindere dal fatto che l’incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza, altrimenti non produce effetti e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.

CASO

Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Grosseto gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 50.260,09, oltre oneri e accessori, quale residuo insoluto di un contratto di finanziamento. Il convenuto opposto si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e onerava il creditore opposto di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari.

Alla successiva udienza l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria, deducendo l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione adito dall’opposta per essere stato erroneamente instaurato presso un organismo con sede legale a Roma anziché presso l’organismo territorialmente competente in Grosseto. La convenuta opposta ribadiva la correttezza del procedimento di mediazione instaurato, in quanto l’organismo aveva una sede secondaria anche a Grosseto presso la quale si è regolarmente tenuta la mediazione, anche se in via telematica.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Grosseto accoglieva l’eccezione del debitore opponente di improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria e pertanto dichiarava improcedibile la domanda monitoria e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

QUESTIONI

Il Tribunale di Grosseto si è pronunciato in merito agli effetti della domanda di mediazione presentata dinanzi ad un organismo privo di competenza territoriale.

Sul punto richiama la sentenza della Cassazione n. 17480 del 16/07/2015, secondo cui vi deve essere necessaria coincidenza tra la competenza territoriale dell’organismo conciliativo e quella dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale portare la controversia, come disposto dall’art. 84 del D.L. n. 69 del 2013 che, modificando il d.lgs. 28/2010, prevede che la domanda di mediazione vada presentata presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia.

Va infatti osservato che il criterio di competenza territoriale dell’organismo è stato introdotto al fine di evitare abusi ed eventuali conflitti tra procedure di mediazione. Per determinare l’organismo territorialmente competente occorre far riferimento ai criteri legali o convenzionali di determinazione del foro competente per territorio, di cui agli artt. 18 ss. c.p.c.

Il Tribunale di Grosseto ha poi affermato che non costituisce valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l’organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica. Sul punto, infatti, ha osservato che non solo il previgente articolo 7 comma 4 del D.M. n. 180 del 2010, come modificato D.M. n. 145 del 2011, escludeva che la mediazione potesse svolgersi integralmente da remoto, ma anche che la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è da ritenersi rimessa alla volontà di chi è chiamato. Pertanto, non è utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell’incontro, che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, la quale deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l’incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza.

Il Tribunale di Grosseto si è poi pronunciato anche in merito alla possibilità che l’organismo di mediazione prescelto abbia diverse sedi territoriali. Sul punto il Tribunale ha osservato che, affinché la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta, non è sufficiente la mera presenza di sedi secondarie, ma va dimostrato che la domanda sia stata presentata presso la sede secondaria territorialmente competente, mentre è irrilevante che gli incontri si siano svolti in via telematica, altrimenti verrebbe aggirata la norma sulla competenza territoriale. Ha quindi osservato che è onere dell’istante provare di aver adito l’organismo di mediazione competente, producendo in giudizio l’accordo dell’organismo per fruire della sede nel territorio del giudice competente, non essendo sufficiente la stampa della cartina geografica, nella quale sono indicate le varie sedi locali dell’organismo di mediazione con “bandierine rosse”.

Pertanto, ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato ed ha quindi statuito l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocandolo.

Sul punto va osservato che l’articolo 7 comma 4 D.M. n. 180 del 2010 citato dal Tribunale di Grosseto è stato abrogato dal successivo D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Inoltre, il D. Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto una specifica norma, inserita ex novo nel corpo del novellato D. Lgs. 28/2010, cioè l’art. 8-bis, rubricato “la mediazione telematica”, che disciplina forme, modalità e nuovi obblighi di svolgimento della mediazione in modalità telematica. Tale norma, entrata in vigore il 28.2.2023, ha previsto la possibilità dello svolgimento in modalità telematica della mediazione, escludendo la necessità del previo consenso delle altre parti. In seguito, con il d.lgs. n. 216/2024 il legislatore ha introdotto una nuova norma all’interno del d.lgs. n. 28/2010, dedicato proprio alla disciplina degli incontri di mediazione che si svolgono da remoto, ovvero l’art. 8-ter, che così recita: «Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto». In tale occasione è stato modificato anche l’art. 8-bis che, nella sua nuova formulazione, disciplina la mediazione telematica e la relativa formazione degli atti: per approfondimenti v. A.M. Tedoldi (a cura di), Manuale di negoziazione e di mediazione, Bologna, 2025).

Infine, va rilevato che l’art. 4 del d.lgs. prevede espressamente che: «la competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti». La mediazione, infatti, verte sempre su diritti disponibili, per cui le parti possono derogare di comune accordo ai criteri legali o convenzionali della competenza territoriale, anche quando la legge li indichi come inderogabili, dato che l’inderogabilità o l’esclusività di un foro è disposta unicamente per lo svolgimento del processo vero e proprio.

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