Contratti bancari: la Cassazione fa chiarezza sull’obbligo di consegna
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFA norma dell’art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Analogamente, l’art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF) prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, nonché, se previsto, quelli relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti. Parimenti, nell’ambito del credito al consumo, l’art. 125-bis, comma 1, TUB, nel disciplinare i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito in un’ottica di tutela del consumatore, stabilisce che «una copia del contratto è consegnata ai clienti».
Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è volto a garantire una maggiore tutela dei clienti, assicurando loro la piena conoscenza del contenuto delle singole clausole contrattuali (Cass. n. 16671/2012). In tale prospettiva, la forma scritta assolve una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (favorendo la “responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell’atto sottoscritto.
La nullità prevista dall’art. 117, commi 1 e 3, TUB, per l’ipotesi di mancata stipulazione per iscritto del contratto, configura una nullità di protezione, rilevabile anche d’ufficio in base all’inequivoco disposto dell’art. 127, comma 2, TUB (Cass. n. 2338/2024; Cass. n. 22385/2019). Tuttavia, tale rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela» (Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242).
Come previsto dall’art. 117, comma 1, TUB, un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La consegna del contratto è di norma attestata mediante una sottoscrizione separata del cliente, aggiuntiva rispetto alla firma del contratto, apposta sull’esemplare del contratto conservato dall’intermediario.
Secondo un diffuso (e preferibile) orientamento giurisprudenziale, l’inosservanza, da parte della banca, dell’obbligo di consegnare copia della documentazione contrattuale al cliente è irrilevante ai fini della validità del contratto, trattandosi di un adempimento successivo alla sua formazione (cfr. Cass. nn. 15160/2024, 18230/2024, 7603/2025; v. anche Cass. n. 21600/2013 e Cass. n. 21600/2021, in tema di intermediazione finanziaria).
L’ordinanza n. 18230/2024 della Cassazione, in particolare, ha ribadito questa impostazione, escludendo che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità, e tantomeno una nullità rilevabile d’ufficio dal giudice di merito. La decisione chiarisce che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma prevede un obbligo specifico in capo all’istituto bancario, complementare al vincolo di forma, finalizzato ad agevolare l’esercizio dei diritti da parte del cliente.
Appurato che la mancata consegna del documento non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, soltanto la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto può determinarne la nullità. La violazione di norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti, invece, può essere fonte di responsabilità, ma non comporta la nullità del contratto stesso (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).
Di questo tenore sono le conclusioni di Trib. Torino 22 gennaio 2025 n. 345: la consegna materiale di una copia del contratto bancario non costituisce un elemento essenziale del requisito formale di cui all’articolo 117 TUB, la cui omissione comporterebbe la nullità del contratto. L’eventuale mancata consegna rileva, al massimo, sul piano della responsabilità della banca, ma non incide sulla validità del rapporto contrattuale.
In argomento, è stato osservato che «la consegna del contratto non è requisito formale: all’omissione non si applica la sanzione della nullità. In tal caso, l’interpretazione mutua proprio dai concetti civilistici: la consegna, per il codice civile, è materiale dazione della res. Certamente va escluso si tratti di un obbligo di forma in senso tecnico, ma è mero supporto per l’immagazzinamento dei dati e comportamento imposto relativo alla documentazione. Onde nessuna innovazione al riguardo il TUB ha apportato al concetto civilistico di “consegna”» (L. Nazzicone).
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30 Settembre 2025 a 10:24
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