23 Settembre 2025

L’azione di ripetizione tra società di persone e soci, relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti, può essere qualificata quale azione generale di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.?

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20514

Parole chiave: società di persone – azione di ripetizione dell’indebito – prescrizione ordinaria decennale – utili societari non conseguiti.

Massima: “In tema di ripetizione di somme anticipate ai soci di società di persone a titolo di utili non realmente conseguiti, l’azione di restituzione promossa dalla società costituisce una ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non potendosi qualificare come inerente ai diritti derivanti da rapporti sociali, e pertanto è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.”.

Disposizioni applicate: art. 2033 c.c. – art. 2949 c.c. – art. 2315 c.c. – art. 2949 c.c.

La controversia oggetto della sentenza in commento muove da un’azione legale esercitata dall’Amministratore giudiziario e custode delle quote sociali della società AGROSI di E.E e C. S.a.s. nei confronti dei soci E.E. e F.F., nonché degli ex soci B.B., A.A. e C.C. e D.D, volta al recupero delle somme presuntivamente e indebitamente prelevate dagli stessi, a titolo di “soci c/risultato esercizio 2008”, a fronte della circostanza per cui la società non avesse generato in realtà alcun utile.

In accoglimento dell’azione esercitata dall’attore, il Tribunale di Catania condannava i sopra indicati convenuti, in solido tra loro, alla restituzione delle some indebitamente prelevate; in sede di gravame, la Corte d’Appello di Catania, per quel che ai nostri fini interessa, rigettava le impugnazioni dei G.G. e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da E.E. e F.F, specificando che il pagamento indebito delle somme in favore dei soci risultava dimostrato e che risultava infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. sollevata da C.C., trattandosi di indebito oggettivo, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.

Ebbene, con specifico riguardo al tema della prescrizione applicata allo specifico caso di specie, la Corte di Cassazione ne ha evidenziato l’assoluta novità. La Suprema Corte ricorda in primo luogo come, secondo un importante precedente risalente al 2021 (Cass. Civ., sent. n. 979/2021), l’azione con cui l’amministratore recupera le anticipazioni di utili conseguiti dai soci di società di persone in assenza dei presupposti di legge costituisce ripetizione d’indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c., applicabile anche alle società in accomandita semplice grazie al rinvio operato dall’art. 2315 c.c..

Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha poi specificato che l’elemento costitutivo della suddetta azione – sia qualora si qualifichi come indebito soggettivo, che oggettivo – è rappresentato da un pagamento effettuato in assenza di una causa giustificativa, sia essa mancante ab origine o venuta meno successivamente.

Nel caso oggetto di specie, nonostante il pagamento contestato si sia verificato nell’ambito di una vicenda che lo ha visto come espressione di un preteso diritto, ritenuto derivante da un rapporto sociale, alla luce della sopra indicata peculiarità dell’azione di ripetizione di indebito, la Cassazione ha statuito che non rileva tanto il contesto in cui il pagamento è stato effettuato — nella specie, il rapporto tra un socio e una società — quanto piuttosto la sussistenza o meno di una giusta causa del pagamento stesso. L’indagine, pertanto, spiega la Suprema Corte, non può essere ricondotta alla validità o meno del diritto soggettivo vantato, ma deve concentrarsi sulla presenza del requisito essenziale dell’indebito: l’assenza di un’obbligazione giuridica che giustifichi la prestazione eseguita.

In tale prospettiva, è evidente come l’esistenza di un rapporto sociale non possa assorbire o modificare i presupposti dell’azione restitutoria: l’azione esercitata ai sensi dell’art. 2033 c.c., infatti, ha un fondamento autonomo e trova il suo titolo non nel diritto vantato, bensì nella mancanza della sua giustificazione.

Pertanto, la Corte conclude ritenendo come l’applicazione dell’articolo 2949 c.c. sia del tutto inappropriata rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito, la quale si fonda su presupposti distinti e autonomi: l’azione restitutoria non si risolve nella mera contestazione di un diritto nascente dal rapporto sociale, ma si radica in un fatto costitutivo autonomo, ovverosia il pagamento indebitamente effettuato.

Da tale ragionamento, la Suprema Corte ha statuito come, in tali casi, la regola prescrizionale resta quella decennale generale, in quanto il disposto dell’art. 2949 c.c. detta una regola relativa al diritto il cui esercizio e la cui realizzazione ha dato luogo all’indebito, ma non può estendersi all’azione diretta a ripetere il pagamento in tal guisa indebitamente eseguito.

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