16 Settembre 2025

Pattuizioni tra coniugi in vista del futuro divorzio: valido l’accordo di restituzione di somme pagate nell’interesse della famiglia

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 21/07/2025 n.20415

Accordi in vista del divorzio con condizione sospensiva lecita

(artt. 143 c.c. e 160 c.c., art. 1322 c.c. e artt. 1354 c.c.)

Massima: “È lecita la scrittura redatta dai coniugi in vista dell’eventuale e futuro divorzio con cui si prevede la restituzione alla moglie di somme pagate per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà del marito e per l’acquisto di arredi e beni mobili registrati. Si tratta di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi per la risoluzione di questioni patrimoniali non collegate all’inderogabilità dei doveri matrimoniali”.

CASO

Una coppia di coniugi redige una scrittura privata con la quale si prevedeva che al verificarsi dell’eventuale futuro divorzio il marito avrebbe restituito alla moglie la somma di 146.000 euro dalla stessa versata per spese di ristrutturazione, mutuo e impianto del sistema di riscaldamento sull’immobile intestato al marito e quale “contributo al benessere della famiglia, acquisto mobili e vetture”.

La donna, con la sottoscrizione dell’accordo, rinunciava al possesso di alcuni beni mobili quali imbarcazioni, arredamento e altre somme di denaro.

L’uomo agisce in giudizio per far dichiarare la nullità della pattuizione per contrarietà ai doveri inderogabili della famiglia e in generale a norme imperative e di ordine pubblico. La moglie, con domanda riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento della validità dell’accordo.

Sia il tribunale che la Corte d’appello hanno dichiarato la legittimità del patto sottoscritto otto anni prima della separazione della coppia. La decisione della Corte territoriale si basava sulla giurisprudenza di legittimità che già nel 2012 e nel 2013 ha riconosciuto piena validità agli accordi tra i coniugi che hanno come scopo quello di regolare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, individuando in tale evento una “condizione sospensiva” apposta al contratto, espressione della loro autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. (Cass. Civ. n. 23713/2012 e Cass. Civ. n. 19304/2013).

Secondo i giudici di merito gli interessi tutelati mirano al riequilibrio delle reciproche risorse economiche e sono validi perché non intaccano i diritti e doveri inderogabili nascenti dal matrimonio quali l’assistenza morale e materiale tra i coniugi.

Si arriva in Corte di Cassazione che respinge il ricorso del marito.

SOLUZIONE

Gli elementi per validità degli accordi negoziali tra coniugi

Nel confermare le decisioni di merito, la Corte rammenta la possibilità riconosciuta ai coniugi in base alla legge sul divorzio e alle norme sulla negoziazione assistita, di concordare le condizioni della loro crisi matrimoniale su questioni che non sono toccate dal vaglio del giudice, il quale interviene solo in materia di diritti indisponibili. Ciò a conferma della crescente propensione al riconoscimento di soluzioni personalizzate per la risoluzione delle controversie familiari.

Secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza gli accordi con i quali i coniugi fissano il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui riguardano l’assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile. Già da tempo però la Corte ha ammesso gli accordi che prevedono soluzioni di natura patrimoniale, come ad esempio l’obbligo di restituzione delle somme collegate ad un contratto di mutuo, sottoposto alla condizione sospensiva dell’evento separazione personale, poiché non esiste una norma imperativa che dichiari illecita tale pattuizione ex art. 1354 c.c.

Si è in presenza, quindi, di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi.

La Corte ha richiamato una certa precedente giurisprudenza esprimendo al contempo un principio molto chiaro che informerà i futuri giudizi di valutazione dei patti in vista della separazione personale o di divorzio dei coniugi.

La regola generale è che ciascun coniuge è tenuto, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a contribuire ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, e in sede separativa non c’è un diritto al rimborso per spese sostenute in modo indifferenziato.

A tale principio però è possibile derogare tramite un accordo contrattuale tra le parti che meglio può riprodurre le singole capacità economiche di ciascuno e riequilibrare gli apporti.

QUESTIONI

I patti “a latere” della separazione e del divorzio

I principi riaffermati dalla Cassazione in esame, sono ribaditi anche in tema di accordi aggiuntivi e integrativi del divorzio congiunto intercorsi tra le parti. La Corte ritiene che tali accordi, che non hanno come oggetto diritti indisponibili o in contrasto con nome inderogabili, non possano essere sindacati dal giudice che deve però tenerne conto come integrazione delle condizioni di divorzio espresse congiuntamente in tribunale.

Nella fattispecie di cui alla sentenza Cass. Civ. n. 18843/2024, i coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata in cui il marito si impegnava a versare alla moglie la somma di 2.500 euro ad integrazione dell’assegno divorzile, oggetto di esame nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio. La Corte ha valutato un errore del giudice dell’appello non aver riconsiderato quella scrittura privata alla luce del cambiamento delle circostanze, nella specie la nuova convivenza dell’ex coniuge che incideva in quel caso sul suo diritto al mantenimento.

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto e processo della famiglia