Composizione negoziata e misure cautelari: l’inibizione dell’escussione della garanzia MCC
di La Scala Società tra Avvocati Scarica in PDFÈ ormai noto che le ristrutturazioni aziendali, quale che sia la procedura scelta, abbiano oggi un comune denominatore costituito dalla presenza di finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia statale (MCC/ SACE/ISMEA ecc..).
È altrettanto noto come tale circostanza di per sé costituisca una complicazione alla redazione di Piani e/o Progetti di risanamento e, nell’ambito delle procedure stragiudiziali, alla conduzione delle trattative, non potendosi ignorare, da un lato, la presenza dalla garanzia e, d’altro lato, il fatto che l’eventuale credito di regresso del garante statale è un credito di natura privilegiata (il privilegio ex art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123). E, infatti, nella impostazione dei processi ristrutturativi e delle relative strategie è ormai circostanza comune doversi scontrare con il dato di fatto che le Banche assistite da una garanzia statale abbiano – a prescindere dagli ipotizzabili scenari – come obiettivo (legittimo) quello escutere la stessa e incassare la quota di credito garantito (generalmente intorno all’80%).
Ciò ha, ovviamente, portato gli operatori a cercare alcune soluzioni a questa “complicazione”.
Tra queste, nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e in particolare nella Composizione negoziata, rileviamo in particolare la richiesta da parte del debitore di una specifica misura cautelare rivolta nei confronti delle Banche e tesa ad inibire alle stesse l’escussione della garanzia statale o sia nei confronti del garante statale (in caso di escussione già avvenuta) e tesa a inibire la liquidazione della predetta garanzia.
Nel presente contributo ci soffermeremo su questo ultimo profilo, esaminando la giurisprudenza formatasi sul tema e quella che è – a nostro avviso – l’utilità operativa di una tale misura cautelare
In estrema sintesi la motivazione più comune a fondamento di questa misura cautelare (in termini di sussistenza del periculum in mora) poggia sul fatto che con l’escussione si verrebbe a creare definitivamente il “super privilegio” di MCC e che dunque la iniziativa del debitore e il buon esito della composizione negoziata verrebbe irrimediabilmente pregiudicato.
Le pronunce di merito sul tema sono molte. Alcune delle più rilevanti sono state emesse dal Tribunale di Milano, il quale ha affermato che, in tema di composizione negoziata della crisi, il tribunale può disporre l’applicazione delle misure cautelari nei confronti dei creditori garantiti da Medio Credito Centrale e così vietare l’escussione della garanzia nonché inibire la prosecuzione dell’istruttoria e il pagamento delle somme dovute da parte del Fondo in forza di tale garanzia, nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Secondo il Tribunale di Milano con particolare riferimento al periculum in mora, esso deve ritenersi sussistente nella misura in cui l’eventuale attivazione della garanzia costringerebbe il debitore a considerare nel piano e nell’accordo il “super-privilegio” di MCC, costituendo un apposito fondo rischi e destinando altrimenti la finanza necessaria alla conclusione dell’accordo, il tutto in pregiudizio all’andamento e al buon esito delle trattative (cfr. Trib. Milano, 12 maggio 2024 e Trib. Milano, 4 settembre 2024).
Ancora, secondo un recente provvedimento del Tribunale di Modena (cfr. Trib. di Modena, 8 marzo 2025) la misura cautelare consistente nella inibitoria, per la banca creditrice, di escutere la garanzia pubblica non ha tanto l’obiettivo di evitare la maturazione di poste di debito privilegiato nelle more delle trattative, ma, piuttosto, quelli di: i) facilitare le trattative stesse, da condursi col finanziatore garantito senza dover attivare la ben più gravosa trafila volta alla transazione con il gestore del Fondo; ii) consentire un approfondito esame circa la genuinità ed il carattere non abusivo della concessione di credito, in un contesto “protetto” dalla mancata escussione.
D’altro lato si è formata negli ultimi tempi una giurisprudenza contraria tesa al rigetto di questa misura cautelare.
Ad esempio, i Tribunali di Bologna e Pordenone (cfr. Trib. Bologna 2 Maggio 2025 e Trib. Pordenone, 26 febbraio 2025) hanno affermato, in estrema sintesi, che la inibitoria all’escussione delle garanzie pubbliche (ad es. MCC) può essere concessa solo in presenza di un concreto periculum in mora, tale da compromettere lo svolgimento delle trattative. La sola pendenza della garanzia non è sufficiente, in quanto le Disposizioni operative del Fondo consentono la sospensione e la transazione anche in corso di escussione (cfr. DM 2 agosto 2023 -Disposizioni operative Fondo PMI, Parte VI, Sezione C.1.3).
A noi pare che queste ultime pronunce colgano meglio nel segno, poggiando su un assunto pragmatico e immediatamente percepibile: le Banche, anche se coinvolte nelle trattive e con la migliore buona fede, correttezza e disponibilità possibile, non rinunciano alla garanzia statale. L’escussione della garanzia è pertanto solo un tema di quando, non di se. Esiste poi una specifica procedura prevista dalle Disposizione Operative del Fondo per addivenire sia ad una sospensione dei termini per l’escussione che ad un accordo transattivo con il Fondo.
Riteniamo, dunque, che tutte le volte che una società prospetti una proposta che preveda uno stralcio (spesso molto rilevante) dei finanziamenti garantiti, la richiesta cautelare della inibizione della escussione della garanzia non sia sorretta dal necessario fumus e periculum, dovendo la società impostare la proposta dando per “scontata” l’escussione da parte delle Banche e tenendo conto, dunque, delle procedure disciplinate dalle Disposizioni Operative del Fondo per addivenire ad un accordo con il Fondo stesso.
Diversa è, invece, l’ipotesi in un cui una società prospetti un piano in continuità diretta, senza stralci, e ad esempio proponga una moratoria dei finanziamenti a medio/lungo termini assistiti dalla garanzia statale. In tal caso, a fronte di irragionevoli azioni da parte delle Banche volte alla escussione della garanzia, allora il necessario periculm a fondamento della misura cautelare della inibizione della escussione della garanzia ci pare essere apprezzabile. Ciò ovviamente ferme restando tutte le necessarie valutazioni (demandate al Tribunale e all’Esperto) sul fumus e dunque sulle concrete prospettive di risanamento della società.
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