Liquidazione controllata e requisiti di accesso: la disponibilità del debitore è satisfattiva?
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTribunale di Chieti 10 giugno 2025
Parole chiave: Sovraindebitamento – Procedure – Liquidazione controllata – Rispetto dei requisiti di accesso – Attivo liquidabile
Massima: “L’adesione del debitore alla domanda proposta dal creditore non vincola in alcun modo il giudice, né preclude il controllo rigoroso sulla sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge. La natura pubblicistica della procedura impone infatti che l’apertura della liquidazione controllata avvenga solo in presenza di condizioni che giustifichino l’attivazione del meccanismo concorsuale e fra tali condizioni vi è – imprescindibilmente – l’offerta di una qualche utilità da parte del debitore, quale manifestazione minima ma necessaria della sua meritevolezza. L’accesso alla procedura non può quindi essere consentito sulla sola base di dichiarazioni di intenti prive di concretezza o fondate su ipotesi di redditi futuri non verificabili, nè supportate da elementi oggettivi. In difetto di qualunque bene da liquidare, o di una quota di reddito cedibile, la procedura richiesta risulterebbe del tutto priva di funzione e si tradurrebbe in un automatismo verso l’esdebitazione, in assenza di qualsiasi sforzo patrimoniale da parte del debitore”.
Disposizioni applicate: art. 2, comma 1 – 268 – 270 – 283 CCI
Emerge nella decisione del Tribunale di Chieti come l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore, benché connotata dalla presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, non possa prescindere dalla concretezza della fattispecie in esame e, nello specifico, dall’effettiva liquidazione del patrimonio del debitore a soddisfacimento – seppur parziale – della massa creditoria.
La decisione rileva per l’assoluta prevalenza assegnata al principio della efficienza delle procedure concorsuali, per cui in presenza di una oggettiva antieconomicità della procedura, relativa all’effettivo soddisfacimento dei creditori, l’apertura è inammissibile e il diniego può essere pronunciato dal tribunale d’ufficio – pur in presenza di adesione alla domanda da parte del debitore – ed anche in assenza dell’eccezione di incapienza del convenuto e dell’attestazione dell’OCC richiesta dall’art. 268, terzo comma, primo periodo, CCII. Sull’attestazione di incapienza, già si è ribadita l’assoluta necessità che l’eccezione eventualmente sollevata dal debitore sia accompagnata dalla relativa attestazione dell’OCC, per cui «nel procedimento promosso dal creditore per l’apertura della liquidazione controllata, va respinta l’eccezione di improcedibilità sollevata dal debitore sul presupposto della impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile, ove detta eccezione sia solo affermata dal resistente, in assenza di una completa attestazione dell’OCC» (Tribunale di Salerno 3 febbraio 2025).
CASO E SOLUZIONE
Provvedeva il creditore Alfa alla presentazione del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata della ditta individuale di Tizio a seguito dell’emissione di un titolo esecutivo la cui esecuzione individuale non era andata a buon fine per mancanza di beni aggredibili.
La richiesta di apertura della procedura concorsuale era comunque stata accompagnata dal rilievo che non vi fosse alcun patrimonio aggredibile ed utile a soddisfare i creditori.
Costituitosi il debitore, confermava la presenza di uno stato di sovraindebitamento, dettato dal perdurante e grave squilibrio economico-patrimoniale, dovuto in larga parte al fallimento della propria attività agricola individuale, avviata nell’anno 2020 e cessata nel 2022, nonché alle garanzie prestate quale fideiussore, per le obbligazioni assunte da due società riconducibili alla propria famiglia e di fatto gestite da altro familiare, già coinvolto in vicende giudiziarie di natura penale.
Provvedeva il debitore all’ammissione delle proprie difficoltà economiche, alla conferma della mancanza di beni immobili aggredibili ed alla messa a disposizione per la durata di tre anni, della quota di reddito eccedente la soglia incomprimibile del proprio reddito, oltre ad eventuali attivi futuri non noti e non prevedibili.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
In merito alla proposta di accesso alla procedura di liquidazione controllata da parte del creditore
L’art. 268 CCI prevede che il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento possa accedere ad una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. La medesima procedura può essere richiesta ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI anche da uno dei suoi creditori se il debitore si trovi in uno stato di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. La procedura promossa dal creditore non può essere aperta se l’ammontare dei crediti/debiti sia inferiore ad euro cinquantamila. Vi è inoltre un ulteriore requisito ai fini dell’apertura della procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento da parte del creditore: l’OCC su richiesta del debitore, deve attestare che vi sia attivo da distribuire ai creditori, anche attraverso azioni giudiziarie. In difetto, non si provvede all’apertura della liquidazione giudiziale. Tale attestazione deve essere altresì corredata ai sensi dell’art. 283, comma 3 CCI:
– dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
– dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
– dalla copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
– dall’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
Altro requisito di non poco interesse è dettato dalla circostanza che mentre il debitore può accedere spontaneamente alla procedura di liquidazione controllata in presenza di uno stato di sovraindebitamento, così come definito all’art. 2, comma 1 lett. c) (lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto – legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza), affinché la procedura possa essere aperta a seguito dell’iniziativa del creditore, si richiede che il debitore non si trovi in un semplice stato di sovraindebitamento, ma in uno stato di insolvenza, così come definito all’art. 2, comma 1 lett. b CCI (lo stato de debitore che si manifesta con inadempimento od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni).
In merito all’effettivo accesso alla liquidazione controllata in presenza dei requisiti
Rileva la presente pronuncia, come seppur in presenza dei requisiti di accesso alla procedura, la medesima debba concretizzarsi nella liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, sebbene rappresentato dai soli emolumenti stipendiali.
Ed è per questo motivo che la procedura deve concretamente essere di vantaggio alla massa creditoria. La circostanza che effettivamente sussistano i requisiti di natura soggettiva, dettati dalla domanda presentata da un soggetto che non sia soggetto alle procedure maggiori, e che l’elemento oggettivo di sovraindebitamento o insolvenza se la domanda viene presentata invece da un creditore, non pare sufficiente. E non risulterebbero parimenti satisfattive le circostanze che il debitore abbia partecipato alla procedura confermando il proprio stato di insolvenza, abbia allegato tutta la documentazione richiesta, collaborando attivamente alla buona uscita dell’elaborazione della domanda, seppur correlate dalla disponibilità del debitore medesimo di mettere a disposizione della procedura tutto lo stipendio in esubero rispetto al dovuto per il mantenimento della propria famiglia e tutte le sopravvenienze attive future.
Osserva infatti il Tribunale di Chieti, che «la disponibilità a offrire un’utilità, anche minima, al ceto creditorio rappresenta il nucleo essenziale della procedura, nonché la condizione implicita di meritevolezza che ne giustifica l’attivazione e l’eventuale accesso finale all’esdebitazione. In assenza di tale offerta concreta, la procedura si ridurrebbe a un meccanismo puramente formale, svuotato della sua finalità concorsuale, e incompatibile con i principi che ne governano la struttura».
Nel caso che qui rileva, l’adesione alla procedura ed ai requisiti tutti soggettivi, oggettivi, di merito e di proposta ai creditori si risolverebbe in concreto in una mera affermazione di principio, priva di reale contenuto economico, in quanto tra il dichiarato a titolo di reddito netto da parte del debitore e le spese necessarie non vi è margine di utile cessione alla massa dei creditori.
Appare dunque evidente che pur in presenza dell’adesione del debitore, non è ravvisabile alcuna funzione liquidatoria concretamente attivabile.
In tale senso si rileva come già Trib. Piacenza 23 dicembre 2024, rilevasse come la valutazione della soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4 lett. b) CCI costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato per ciascuna fattispecie nell’ottica e nel rispetto del bilanciamento degli interessi in gioco.
Per questo motivo l’eventuale adesione del debitore alla domanda proposta dal creditore non vincola in alcun modo il Giudice, che deve parimenti considerare come l’accesso alla procedura non possa esser consentito sulla sola base di dichiarazioni di intenti prive di concretezza o fondate su ipotesi di redditi futuri non verificabili, né supportati da elementi oggettivi.
Concludendo
Il Tribunale di Chieti, pur riconoscendo lo stato di sovraindebitamento della resistente, ritiene che la domanda, così come proposta, non possa essere accolta per assenza del presupposto sostanziale e indefettibile della procedura: l’effettiva e attuale esistenza di beni o redditi concretamente destinabili alla soddisfazione dei creditori. Ne consegue il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata.
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