26 Aprile 2023

L’informativa di prima segnalazione “a sofferenza”

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Le disposizioni di Banca d’Italia in tema di Centrale dei rischi stabiliscono che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione “a sofferenza”.

In particolare, il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”.

Le predette Disposizioni di Bankitalia chiariscono altresì che la comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.

Il ‘preavviso’ di imminente segnalazione è dunque dovuto solo in caso di segnalazioni negative che si riferiscano a un consumatore o imprenditore individuale (art. 125, comma 3, TUB), come confermato dalla Cassazione: nella vigenza dell’art. 125 TUB, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo (Cass. n. 14382/2021; Cass. n. 39769/2021).

Riepilogando: riguardo alla segnalazione “a sofferenza”, l’obbligo di informativa – preventiva se cliente consumatore – interessa tutti i clienti dell’intermediario, mentre per le altre segnalazioni (“negative”) pregiudizievoli è necessario che il rapporto sia riconducibile al credito ai consumatori (artt. 121 e 122 TUB).

Il cessionario nell’ambito di un’operazione di cessione di credito ai sensi della legge n.130/1999 (cartolarizzazione) segnala tra le ‘sofferenze’ – salvo l’ipotesi che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione – i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza (Disposizioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi).

Essendo previsto per il cessionario del credito l’obbligo di segnalazione in continuità rispetto alla cedente – perdurando le condizioni economico-patrimoniali che giustificano la segnalazione a sofferenza -, è dibattuto se il cessionario debba reiterare nei confronti del debitore (ceduto) inadempiente l’avvertimento di segnalazione a sofferenza.

Per parte della giurisprudenza, l’ultimo cessionario non può effettuare/confermare la segnalazione a sofferenza se non ripete la comunicazione al debitore inadempiente. A imporlo sarebbe il rispetto del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto (Trib. Treviso 28.12.2020; Trib. Venezia 26.3.2020).

Secondo altri, invece, in caso di cessione di un credito a sofferenza non è necessario che il cessionario del credito avvisi ex novo il debitore ceduto della perdurante appostazione a sofferenza, poiché le Disposizioni di Banca d’Italia in materia di Centrale dei rischi prevedono l’obbligo di avvertimento in occasione della «prima» segnalazione a sofferenza (Trib. Treviso 13.12.2021, n. 4177; Trib. Milano 16.11.2020 n. 6033): quest’ultimo orientamento è preferibile.

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