4 Giugno 2019

Contenzioso bancario e lite temeraria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto il collegamento tra ammortamento francese e anatocismo o la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del tasso usurario, in talune circostanze la giurisprudenza, a fronte di un giudizio incentrato su erronei ed inappropriati assunti giuridici e/o destituito di qualsiasi supporto probatorio, ha ravvisato gli estremi della lite temeraria, sanzionabile ex art. 96 c.p.c. (cfr. Trib. Verona 24.3.2015; Trib. Salerno 30.1.2015; Trib. Brescia 13.6.2017 e 27.9.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.3.2017;  Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Verona 27.4.2014; Trib. Padova 17.2.2015 e 10.3.2015; Trib. Reggio Emilia 6.10.2015; Trib. Civitavecchia 25.3.2016; Trib. Milano 9.3.2017 e 9.11.2017; Trib. Treviso 29.12.2017; Trib. Torino 2.3.2018).

In particolare, è abitualmente censurata (ex multis Trib. Roma 26.9.2018): la proposizione di un giudizio basato su allegazioni astratte, ipotetiche, dubitative e generiche, prive di concreti e specifici agganci con una realtà fattuale adeguatamente rappresentata e dimostrata; la reticenza nel fornire al Tribunale la documentazione (contratti ed estratti conto), o comunque la grave carenza documentale, accompagnata dalla pretesa che sia che la convenuta – supplendo così al vuoto istruttorio del fascicolo attoreo – a produrla in giudizio per ordine del giudice; l’uso di una perizia dichiaratamente difforme dai corretti criteri di calcolo econometrico, peraltro fondata su documentazione non sufficiente.

Quanto precede è stato giudicato chiaro sintomo della volontà di generare un contenzioso seriale con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di “disturbo” dell’ordinato svolgimento dell’attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio. Di tale diritto, costituzionalmente garantito, la lite temeraria costituisce un abuso che reca pregiudizio non soltanto alla controparte, costretta a subire gli effetti della pendenza di un processo, ma anche alla collettività intera: ed è per questo che il legislatore ha voluto, con la modifica dell’art. 96 c.p.c., svincolare la condanna per lite temeraria dalla domanda di parte e dalla prova di un danno, attribuendole così una evidente funzione sanzionatoria.

La pendenza di una lite, rileva ancora la giurisprudenza, è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia, frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative, ecc. E questo inconveniente dev’essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata “ragionevole”, ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto iniziare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.

Non solo. La lite temeraria contribuisce ad ingolfare i ruoli della giustizia e concorre così all’allungamento dei tempi della risposta giudiziaria, con grave danno per quanti, in attesa della pronuncia risolutiva di una reale controversia, sono costretti a subire processi di durata non “ragionevole”. Quando, poi, la lite temeraria non sia un’iniziativa isolata, ma si inserisca in un filone di cause seriali, aventi ad oggetto l’attività bancaria, non soltanto l’effetto di rallentamento della macchina giudiziaria è amplificato dalla serialità del contenzioso, ma, inoltre, si producono conseguenze pregiudizievoli per tutta l’attività produttiva e per l’economia del paese, giacché ogni lite di questa natura contribuisce a rendere rischiosa l’attività creditizia e difficoltoso l’accesso al credito, a detrimento della nascita di nuove realtà produttive e dello sviluppo di quelle esistenti.