Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa – Sentenza n. 12160 del 10 settembre 2020 Parole chiave: limiti dello statuto – potere di rappresentanza – rappresentanza dell’amministratore – opponibilità ai terzi – falsus procurator – invalidità e inefficacia del contratto – Massima: Anche nelle società a responsabilità limitata è possibile attribuire il potere di rappresentanza soltanto ad alcuni amministratori, poiché la regola posta dall’art. 2475 bis c. 1 c.c. assume rilevanza unicamente nel silenzio dello statuto o dell’atto di nomina. Tuttavia, spetta esclusivamente alla società (e non ai soci) valutare la ricorrenza dei presupposti ex art. 2475 bis c. 2 c.c. ai fini dell’opposizione ai terzi delle limitazioni del potere amministrativo. Disposizioni applicate: articoli 2475 bis c.c., 1388 … Leggi tutto Le limitazioni al potere rappresentativo degli amministratori possono essere opposte ai terzi unicamente dalla società e non dai soci
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