L’amministratore di fatto di una società può essere ritenuto penalmente responsabile anche in presenza di attività di gestione della medesima società poste in essere dagli amministratori “di diritto”

Cass. pen. Sez. V, sentenza del 24 aprile 2020 (udienza 6 febbraio 2020), n. 12912. Parole chiave: Società – Amministratore di fatto – Bancarotta fraudolenta Massima: “In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2639 c.c. non esclude che l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi o anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.” Disposizioni applicate: Art. 2639 c.c. La presente sentenza analizza la sussistenza di profili di responsabilità penale degli amministratori di fatto che abbiano commesso fatti di bancarotta fraudolenta in concomitanza con l’esplicazione dell’attività gestoria … Leggi tutto L’amministratore di fatto di una società può essere ritenuto penalmente responsabile anche in presenza di attività di gestione della medesima società poste in essere dagli amministratori “di diritto”