8 Maggio 2018

Usura: interessi moratori mai applicati e interesse ad agire

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’interesse ad agire è una condizione dell’azione, il cui difetto determina il rigetto della domanda (Cass. n. 2416/95), e sussiste nell’ipotesi in cui l’attore si affermi titolare di un diritto che necessita di tutela giurisdizionale.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’interesse ad agire si identifica con il vantaggio che l’istante intende realizzare con la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 8236/03 e Cass. n. 10036/15) e che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. n. 9013/16), o in vista della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. n. 27151/09).

Tali principi sono applicabili anche nell’azione di nullità: “la legittimazione generale all’azione di nullità prevista dall’art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell’attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica“ (Cass. n. 5420/02).

Tanto premesso, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza dell’interesse ad agire laddove sia lamentata l’usurarietà di interessi moratori mai applicati, attesa la regolarità dei pagamenti, sul presupposto che tale eventuale nullità non implicherebbe il venir meno dell’obbligazione di pagare gli interessi corrispettivi (non usurari): “deve evidenziarsi come, risultando incontestato che il contratto dedotto in lite sia in corso di esecuzione, in assenza di specifica allegazione e prova della applicazione di interessi di mora (e della misura degli stessi), non si vede dove risieda l’interesse ad agire di parte attrice. Se infatti interessi corrispettivi e di mora hanno autonomia ontologica e funzionale (ove i primi integrano il corrispettivo del contratto di mutuo e i secondi sono preordinati a risarcire, in via preventiva e forfettaria, il mutuante del solo eventuale ritardo nell’adempimento), deve concludersi nel senso che anche ove si verificasse il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi di mora, la nullità ex art. 1815/2 c.c. travolgerebbe la clausola relativa agli interessi moratori, senza invero incidere sul diritto alla corresponsione degli interessi corrispettivi fissati nel rispetto del tasso soglia” (Trib. Savona 20.2.2017; conf. Trib. Venezia 15.10.2014, Trib. Ferrara 16.12.2015, Trib. Mantova 8.9.2016).