9 Febbraio 2021

Unicità del procedimento di ingiunzione e spese processuali della fase monitoria nel caso di pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del decreto ingiuntivo

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29642. Pres. Gorjan, Estensore Tedesco

Procedimento d’ingiunzione – Emissione del provvedimento monitorio – Pagamento della sorte capitale in data anteriore – Conseguenze – Spese processuali della fase monitoria – A carico dell’ingiungente – Fondamento.

CASO

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata condannava in via monitoria Alfa S.p.a. al pagamento delle somme da lei dovute a Tizio. La compagnia impugnava la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione davanti al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice d’appello, che revocava il decreto ingiuntivo a motivo dell’incompetenza per territorio dell’autorità che lo aveva emanato e, nel rimettere le parti dinanzi al giudice competente, condannava inoltre l’ingiungente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio a favore di Alfa S.p.a.

Tizio ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.M. n. 55 del 2014. Invero, l’originaria pretesa fatta valere in sede monitoria davanti al Giudice di Pace si riferiva al compenso dovuto dalla compagnia al difensore a seguito di transazione con il danneggiato, richiesto per la somma di circa 1.300,00 €.

Nelle more fra il deposito del ricorso e l’emissione del decreto, la compagnia aveva tuttavia provveduto all’integrale pagamento della sorte capitale: Tizio notificava il decreto ingiuntivo per le sole competenze liquidate nel medesimo pari a 175,00 € per i compensi e a 69,50 € per le spese, oltre accessori di legge.

La compagnia resisteva con controricorso e presentava memoria con cui insisteva per la liquidazione delle spese processuali.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso con cui il ricorrente chiedeva all’ingiunto il pagamento delle spese processuali relative alla fase monitoria in un caso che vedeva il debitore provvedere al pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ribadisce un proprio orientamento ormai consolidato, a tenore del quale la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determina la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all’emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell’ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto.

QUESTIONI

La questione principale coincide con la funzione della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurata dalla società ingiunta all’evidente finalità di non rendere definitiva la condanna monitoria, sia pure nei limiti delle spese liquidate con l’ingiunzione, per il cui recupero il ricorrente aveva proceduto alla notificazione del decreto, essendo già stata corrisposta la sorte capitale prima dell’emissione del decreto stesso.

La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che la fase di opposizione si era resa necessaria per evitare la definitività del decreto ingiuntivo, richiama un proprio orientamento, che aveva già chiarito che la fase monitoria e di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo: l’unicità del procedimento monitorio, al cui interno è sì possibile individuare la fase monitoria e quella a cognizione piena a seguito di opposizione, ma senza che le stesse possano dirsi propriamente ‘autonome’, fa sì che la regolamentazione delle spese processuali derivi dallo svolgimento complessivo e dall’esito finale di tale processo (v. Cass. 27234/2017).

Nel caso di specie – ed anche in quello sottoposto alla richiamata statuizione di Cass. 27234/2017 – il debitore aveva provveduto integralmente al pagamento della sorte capitale prima dell’emissione del decreto ingiuntivo: proprio a mente della descritta unicità del processo monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria restano a carico dell’ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza per la liquidazione delle spese di lite, va verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto.

L’orientamento da ultimo ribadito con l’ordinanza in commento poggia su numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui si può ricordare Cass. 15 aprile 2010, n. 9033, la quale aveva affermato, sempre nel caso di un’opposizione a decreto ingiuntivo dove il debitore aveva pagato la sorte capitale prima dell’emissione del provvedimento monitorio, che «le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell’ingiungente, in quanto solo l’originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente».

Sempre sul fatto che nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione siano parte di un unico processo, con la conseguenza che la disciplina delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, sia regolata in base alla complessiva valutazione dell’intero svolgimento del procedimento, si vedano, inoltre, Cass. 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. 10 gennaio 1996, n. 164; e Cass. 10 aprile 2014, n. 8428.

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