27 Febbraio 2018

Tutela del socio lavoratore di cooperativa

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 novembre 2017, n. 27436

Licenziamento – Società cooperative – Licenziamento individuale di socio lavoratore – Delibera di esclusione – Rapporto fra le impugnazioni – Mancata impugnazione della delibera – Tutela risarcitoria – Sussiste

MASSIMA

In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria.

COMMENTO

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere i contrasti sorti in ordine alla ammissibilità della domanda di reintegrazione formulata dal socio lavoratore di cooperativa che non ha impugnato la delibera di esclusione dalla stessa. Prima di commentare la massima sopra riportata, la Corte ha ribadito che, secondo la L. 142/2001, il lavoro cooperativo si caratterizza per il collegamento negoziale che si instaura tra un primo rapporto associativo e un “ulteriore e distinto rapporto di lavoro” (art. 1). Tale collegamento, necessario, assume aspetti di unidirezionalità nella fase estintiva del rapporto, considerando che “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie” (art. 5, co. 2): in altri termini, tale «ulteriorità» del rapporto lavoristico comporta, alla cessazione del vincolo sociale, la necessaria perdita anche dello status di lavoratore. Tuttavia, il rapporto lavorativo è altresì «distinto» dalla posizione di socio e, quindi, autonomo rispetto a tale vincolo. Proprio queste due aggettivazioni del rapporto lavoristico permettono, secondo le Sezioni Unite, di inquadrare correttamente la fattispecie: essendo «ulteriore», difatti, l’eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento non può comportare, in alcun caso, un ripristino del rapporto associativo, che è determinata esclusivamente dall’espulsione dalla compagine sociale; del resto, essendo «distinto», la delibera di esclusione può cagionare un autonomo danno ingiusto al socio che illegittimamente ha perso il suo status di lavoratore. È proprio l’ingiustizia del danno, in considerazione dell’autonomia del rapporto, a richiedere che il pregiudizio derivante dal licenziamento illegittimo venga risarcito: ciò, del resto, è coerente con il sistema di tutele previsto dalla legge, e cioè, da un lato, con l’impugnazione della delibera di esclusione e, dall’altro, con l’impugnazione del licenziamento. Le Sezioni Unite riconoscono, dunque, che il socio lavoratore di cooperativa che impugni il solo licenziamento e non la contestuale delibera di esclusione dalla base sociale può comunque ambire alla tutela risarcitoria in caso di illegittimità del recesso datoriale: in questi casi non potrà, invece, ottenere una pronuncia di reintegrazione stante il chiaro dettato normativo.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”