28 Maggio 2019

Sui limiti temporali previsti nel caso in cui il giudice disponga discrezionalmente di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali

di Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11204, Pres. Amendola – Est. Olivieri

[1] Riassunzione del processo – Termine assegnato dal giudice – Limiti temporali – Invalidità del provvedimento – Conseguenze. (Cod. proc. civ., artt. 50, 307).

In base al combinato disposto dell’art. 50 c.p.c., comma 1, e art. 307 c.p.c., comma 3 – nel testo riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 -, qualora la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l’esercizio del potere da parte del giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dai termini minimo – un mese – e massimo – tre mesi – previsti dalla norma generale di cui all’art. 307 c.p.c., comma 3. Qualora il giudice, con il provvedimento che dichiara la propria incompetenza, assegni alle parti, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., comma 1, un termine per la riassunzione, rispettivamente, inferiore o superiore a quello minimo e massimo stabilito dall’art. 307 c.p.c., comma 3, il provvedimento deve ritenersi tamquam non esset, in quanto improduttivo di effetti idonei a condizionare l’attività processuale delle parti. Ne consegue che – analogamente alle ipotesi in cui il giudice si sia astenuto dall’esercitare il potere discrezionale – trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (fissato in tre mesi dalla comunicazione della decisione di incompetenza dall’art. 50, comma 1, in corrispondenza al termine massimo indicato dall’art. 307 c.p.c., comma 3).

CASO

[1] Decidendo su una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace di Airola dichiarava con sentenza la propria incompetenza per territorio, assegnando alle parti il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento per riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di Benevento, indicato come competente.

Il creditore riassumeva la causa con comparsa notificata entro il termine di sei mesi assegnato dal Giudice di Pace di Airola ma oltre il termine di tre mesi fissato dall’art. 50 c.p.c. A fronte di ciò, e alla luce del disposto di cui all’art. 50, secondo comma, c.p.c. – secondo cui il processo si estingue se non riassunto nel termine di tre mesi appena ricordato – il debitore sollevava eccezione di estinzione del giudizio, la quale veniva rigettata dal Giudice di Pace di Benevento.

Il debitore proponeva allora appello innanzi al Tribunale di Benevento, deducendo l’intervenuta estinzione del giudizio di opposizione. L’adita autorità giudiziaria rigettava però l’impugnazione rilevando come la norma di cui all’art. 50 c.p.c. non impedisca al giudice di fissare discrezionalmente un termine per la riassunzione diverso da quello legalmente previsto, trovando detta norma applicazione solamente per l’ipotesi in cui il giudice ometta di esercitare tale potere discrezionale.

Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 50 e 307, terzo comma, c.p.c.: il ricorrente sosteneva come il giudice non potesse violare il termine legalmente previsto per la riassunzione della causa (di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza), con la conseguenza per cui il termine eccedente quello legale dovesse considerarsi inefficace, trovando applicazione quello massimo, previsto ex lege, per il caso di mancata assegnazione in via giudiziale.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione dichiara la fondatezza del motivo proposto. In particolare, si afferma che, nel caso in cui la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti un termine perentorio per il compimento di un atto processuale a pena di estinzione del processo, tale potere debba rispettare i limiti, minimi e massimi (rispettivamente pari a un mese e tre mesi) fissati dalla norma generale in materia, ossia l’art. 307, terzo comma, c.p.c. Nel caso in cui il giudice non rispetti tali vincoli – assegnando alle parti un termine inferiore a un mese o superiore a tre mesi -, il provvedimento deve considerarsi tamquam non esset, con la conseguenza per cui troverà applicazione sussidiaria il termine perentorio previsto dalla norma di legge invocata: nel caso di specie, a fronte dell’assegnazione di un termine superiore a quello massimo previsto ex lege, troverà applicazione quello legale di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza fissato dall’art. 50 c.p.c., in corrispondenza al termine massimo indicato dall’art. 307, terzo comma, c.p.c.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica affrontata dalla Suprema Corte si risolve nell’identificazione del regime applicabile al provvedimento giudiziale che assegni alla parte un termine perentorio per provvedere alla riassunzione del processo superiore a quello massimo previsto ex lege (nel caso di specie, veniva assegnato un termine di sei mesi, superiore a quello di tre mesi fissato dall’art. 50 c.p.c.); e, una volta escluso che il giudice possa provvedere in tal senso, qualificare il tipo di invalidità di cui il provvedimento sarebbe affetto e trarne le conseguenze sul piano della disciplina applicabile.

In prima battuta, dunque, la Cassazione afferma che, poiché i poteri discrezionali de quibus sono attribuiti al giudice da una norma di legge, essi devono conformarsi e rispettare i limiti fissati da detta norma di legge. Più nello specifico, l’art. 50 c.p.c. attribuisce al giudice il potere discrezionale di assegnare il termine perentorio per riassumere la causa a seguito di declaratoria di incompetenza, fissando in mancanza quello legale di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, a pena dell’estinzione del giudizio; la disciplina di cui all’art. 50 c.p.c. non si sottrare, a tal proposito, a quella generale posta dall’art. 307, terzo comma, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di fissare discrezionalmente il termine per il compimento di determinati atti processuali, pur nel rispetto dei limiti, ivi fissati, minimo e massimo, pari a un mese e tre mesi. Di conseguenza, il provvedimento che violi tali condizioni non può che considerarsi affetto da invalidità.

Sul piano della qualificazione di tale invalidità, la Suprema Corte osserva come il vizio non rivesta solo carattere formale, ma sia destinato a incidere sui diritti delle parti (in particolare, sul diritto di difesa dell’una laddove il giudice assegni un termine inferiore a quello minimo, ovvero sul diritto all’effettività della tutela di quella che abbia ragione, in caso di assegnazione di un termine eccedente quello massimo), e rivesta dunque natura sostanziale, in quanto tale insanabile. Esso risulterebbe poi assoggettato, fra l’altro, alla disciplina di cui all’art. 159 c.p.c., con la conseguenza per cui tutti gli atti processuali compiuti nell’ambito del giudizio proseguito dopo la scadenza del termine massimo previsto ex lege per la riassunzione sarebbero da considerarsi parimenti invalidi.

Una volta optato per il carattere insanabile dell’invalidità de qua, la Cassazione ha affrontato la conseguenziale questione inerente alla disciplina applicabile al provvedimento – e al giudizio proseguito – in tal modo viziati, avendo particolare riguardo al modo in cui è chiamata a operare la norma generale che fissa i limiti legalmente previsti. A tal proposito, tra i rari precedenti rinvenibili sul tema, è possibile invocare due pronunce (Cass., 29 agosto 2005, n. 17424 e Cass., 27 novembre 2006, n. 25142, entrambe intervenute in relazione al testo dell’art. 50 c.p.c. nella versione precedente alle modifiche apportate dalla l. 18 giugno 2009, n. 69), che hanno affermato come il provvedimento invalido debba considerarsi tamquam non esset, e che la norma generale sia chiamata ab externo a fornire la regola suppletiva applicabile nel caso di specie. In altri termini, l’ipotesi in cui il giudice assegni alle parti un termine inferiore o superiore a quello legale dev’essere equiparata, ai fini ora in esame, a quella in cui il giudice ometta tout court di esercitare il potere discrezionale di assegnazione del termine che la norma gli attribuisce: con la conseguenza per cui opereranno i termini legalmente previsti (nel caso di specie, quello massimo di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento dichiarativo dell’incompetenza fissato dall’art. 50 c.p.c.).

Applicando tale principio di diritto al caso di specie, la Cassazione, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha accolto il ricorso, cassando la sentenza e dichiarando l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per mancata riassunzione nel termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 50 c.p.c.