22 Novembre 2016

La separazione della coppia di conviventi: i nuovi diritti di cui alla legge n. 76/2016

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Fino ad oggi non esisteva, dopo la fine dell’unione di fatto, una qualche forma di solidarietà tra i conviventi. Un certo tipo di tutela era stato riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui i doveri morali e sociali, derivanti dalla formazione sociale costituita dalla convivenza, incidenti sui rapporti di natura patrimoniale, escludono il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass. Civ. 15 maggio 2009, n. 11330, Cass. Civ. 13 marzo 2003 n. 3713 e Cass. Civ.  22 gennaio 2014 n. 1277).

Con la legge n. 76/2016 che regola le unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto (sia tra persone di sesso diverso sia tra persone dello stesso sesso), il legislatore ha riconosciuto al convivente alcuni diritti sulla base di determinati presupposti.

La legge definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. I conviventi devono essere coabitanti e aventi la dimora abituale nello stesso Comune.

Il legislatore non ha voluto equiparare alla convivenza di fatto, né quanto previsto per i coniugi né quanto previsto per le parti dell’unione civile, che ha modellato sull’istituto del matrimonio.

Se la coppia di conviventi di fatto si separa, l’ex convivente ha di diritto di ricevere gli alimenti dall’altro convivente se ricorrono due presupposti:

  1. versa in stato di bisogno
  2. non è in grado di provvedere al proprio mantenimento

Nel testo originale del Decreto legge Cirinnà, era previsto un obbligo di mantenimento o alimentare alla cessazione della convivenza. In caso di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 156 c.c., si disponeva la corresponsione di un assegno di mantenimento in considerazione di quanto necessario per il mantenimento dell’ex convivente e per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Se ricorrevano, invece, i presupposti di cui all’articolo 438 c.c. primo comma c.c., il convivente avrebbe potuto ricevere gli alimenti dall’altro convivente, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Rispetto all’obbligazione di mantenimento, questa obbligazione alimentare ha una capacità più limitata.

Innanzitutto, si parla di stato di bisogno senza alcun riferimento all’adeguatezza dei mezzi economici o al pregresso tenore di vita, mentre l’obbligo di mantenimento comprende aspetti ulteriori oltre alle esigenze primarie di vita.

Le nuove disposizioni fanno riferimento all’art. 438 c.c. quanto ai presupposti per la domanda, ma quanto alla durata dell’obbligo alimentare, questa sarà determinata dal giudice, in proporzione alla durata della convivenza.

La portata della nuova attribuzione è in realtà ridotta. L’obbligo alimentare dell’ex convivente precede solo quello dei fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno, mentre non scatta in presenza, di coniuge, figli, genitori e addirittura generi e nuore e suoceri.

Altro aspetto di cui si discute solitamente in sede di separazione è l’assegnazione della casa familiare.

La legge n.76/2016 non prevede nessuna disposizione in tal senso in favore del convivente. Pertanto, sulla casa familiare non si forma alcun diritto di abitazione che non sia collegato direttamente al titolo di proprietà dell’immobile.

Nel caso in cui i conviventi di fatto non abbiano figli, e abbiano stipulato un contratto di convivenza, ai sensi del comma 59 art. 1 legge 76/2016, in caso di recesso unilaterale di un convivente se la casa familiare sia nella disponibilità̀ esclusiva del recedente, l’atto di recesso – a pena di nullità – deve contenere il termine concesso al partner non inferiore a novanta giorni per lasciare l’abitazione comune (comma 61).

Tale tutela non è però applicabile al convivente che non abbia stipulato un contratto di convivenza e pertanto ha un ambito determinato.

In ogni caso, la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto al convivente non proprietario in un’unione caratterizzata da stabilità e contribuzione reciproca, il diritto di non essere estromesso improvvisamente dall’abitazione e di ottenere un congruo termine al fine di trovare un’altra sistemazione abitativa.

La Corte suprema, ha precisato che la convivenza non fa instaurare automaticamente in capo al non proprietario un diritto possessorio autonomo (Cass. Civ. n. 847/2001), ma ha affermato che la posizione del convivente non può essere equiparata sic et simpliciter alla posizione di un ospite.

La convivenza determina, sulla casa in cui si svolge la vita comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio, di conseguenza l’estromissione violenta o improvvisa, legittima le azioni a tutela del possesso (Cass. Civ. n. 7214/2013).

E’ dunque rimessa all’autonomia contrattuale delle parti la previsione di una tutela più incisiva per il soggetto debole alla cessazione della convivenza, da concordarsi nell’ambito dei nuovi contratti di convivenza previsti dalla legge 76/2016.