18 Giugno 2019

Il ricorso per Cassazione è procedibile se la controparte non disconosce la conformità della copia depositata della sentenza impugnata, notificata dal resistente ai fini del decorso del termine

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., sez. un, 25 marzo 2019, n. 8312

Pres. Mammone – Rel. Tria

Impugnazioni – Notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve – Notifica a mezzo PEC – Ricorso per cassazione – Deposito di copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione – Attestazione di conformità – Mancanza – Improcedibilità – Esclusione – Ipotesi

(C.p.c., artt. 369, c. 2, n. 2, 372 n. c. 2, 374; Cost. Artt. 101 e 111; Cedu, artt. 6 e 22; D.l. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23; L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 9, c. 1 bis e ter; D.lgs  31 dicembre 1992, n. 546, art. 25-bis)

[1] Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre, se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

CASO

La Corte d’appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta, dalla C.R.O. Società Cooperativa nei confronti di M.K.L., avverso sentenza pronunciata dalla Corte medesima, già passata in giudicato, ma accoglieva l’opposizione di terzo revocatoria esperita contro lo stesso provvedimento.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, di cui tre afferenti al merito della controversia – in ordine ai presupposti di applicabilità dell’opposizione di terzo revocatoria – e il quarto relativo alla contestazione della conferma della condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese del grado, pronunciata dalla Corte d’appello.  Il ricorrente depositava copia analogica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, effettuata via PEC, non corredata dall’attestazione di conformità. C.R.O. Società Cooperativa resisteva con controricorso, mentre gli ulteriori intimati non svolgevano attività difensiva.

QUESTIONI

La Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria 9 novembre 2018, n. 28844, rilevava un contrasto interpretativo tra le sezioni semplici in ordine alla seguente questione pregiudiziale:  se il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico, senza attestazione di conformità del difensore, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti o meno la sanzione dell’improcedibilità del ricorso.

Pertanto, rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto – in mancanza di attestazione di conformità – non vi sarebbe prova della data di notifica della sentenza, talchè il giudice non può verificare il rispetto dei termini fissati per introdurre il giudizio di cassazione. Tali termini sono sottratti alla disponibilità delle parti e nessun rilievo può avere la non contestazione della controparte. Dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso (20 giorni successivi all’ultima notifica: così l’art. 369 c.p.c.), non sarebbe più possibile il deposito dell’attestazione di conformità della sentenza d’appello (cfr. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765, Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918 e, più di recente, Cass. 21 marzo 2019, n. 8064, Cass. 20 marzo 2019, n. 7898; Cass. 19 febbraio 2019, n.  34764; in dottrina, Carrato, Le Sez. Un. riaffermano l’improcedibilità del ricorso per cassazione per la mancata prova della notifica della sentenza impugnata; in Riv. crit. dir lav., 2009, 551).

Un secondo indirizzo esclude, invece, l’improcedibilità dell’impugnazione, nel caso in cui il ricorrente depositi il proprio atto introduttivo notificato via PEC, come originale telematico e depositato in copia analogica (unitamente alle copie dei messaggi di PEC., della relata di notificazione e della procura) priva di attestazione di conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994,  art. 9, qualora il controricorrente, destinatario della notifica, depositi la copia del ricorso da questi ricevuta, ritualmente autenticata, o  non disconosca la copia informale del ricorso depositata dal ricorrente  (Cfr. Cass., Sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438, in GT Riv. Giur. Trib., 2019, 99).

Si evidenzia che questa seconda fattispecie non la riguarda l’autenticità della sentenza d’appello, ma del ricorso in cassazione notificato: le questioni sono però analoghe.

Secondo questo orientamento, la sanzione di improcedibilità sarebbe troppo severa, in considerazione del fatto che la controparte vi ha rimediato, riattivando la sequenza procedimentale senza ritardi apprezzabili (Cass., Sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648) e senza far valere alcuna eccezione in tal senso. In difetto, sarebbero violati l’art. 6, p. 1, CEDU, l’art. 47 della Carta di Nizza, nonché l’art. 111 Cost (Cass., Sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144).

Tre sono, in particolare, i quesiti sottoposti alle Sezioni Unite dall’ordinanza di rimessione:

[1] se in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria nel suddetto termine di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;

[2] se il deposito in cancelleria (nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) di copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso anche se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio;

[3] se ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, sia sufficiente per il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), ed attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, o sia necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico.

SOLUZIONI

Dopo oltre due anni, le Sezioni Unite tornano, quindi, sul problema della procedibilità o meno del ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 369 comma 2 c.p.c., per mancanza dell’attestazione di conformità sulla copia cartacea della sentenza e della relata di notifica, stampate dalla PEC, quale strumento utilizzato per notificare l’atto oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.

A seguito di una complessa e approfondita disamina, le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che “i principi affermati da Cass. n. 22438 del 2018 cit. si devono ritenere applicabili anche al procedimento di autenticazione di copia della sentenza (…) anche in questo caso, ove la decisione impugnata sia stata predisposta e sottoscritta digitalmente, la Corte di cassazione non potrebbe che prenderne cognizione attraverso il deposito di copia analogica, stante l’impossibilità del deposito telematico, senza che possa predicarsi la necessità che l’attestazione provenga dal cancelliere (…) Inoltre, non si ravvisano ragioni che inducano a precludere, pure nella suddetta ipotesi, il recupero della condizione di procedibilità nei tempi di “non apprezzabile ritardo” pure individuati dalle Sezioni Unite secondo il meccanismo a formazione progressiva, vale a dire fino all’udienza ovvero alla camera di consiglio. Pure in questo caso se il difensore deposita una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l’improcedibilità può [essere] evitata ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l’asseverazione “ora per allora”.

Con un palese cambio di posizione, la Corte ritiene, dunque, che la mancata attestazione non comporti l’improcedibilità del ricorso qualora l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli.

Ove, invece, l’unico destinatario della notifica del ricorso non si costituisca oppure nell’ipotesi in cui, comunque, il controricorrente disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, il ricorrente, per evitare la declaratoria di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.

Conseguentemente in caso di notifica telematica, viene definitivamente meno il  meccanismo della “doppia attestazione” (affermato nella pronuncia Cass. 9 novembre 2017, n. 26520 e già espressamente disatteso nella successiva del 22 dicembre 2017, n. 30765), che prevedeva il deposito anche di copia autenticata della sentenza estratta direttamente dal fascicolo informatico (cfr. De Cristofaro, L’improcedibilità in Cassazione 2.0: quali gli oneri congrui di deposito a fronte della sentenza a mezzo pec?, in Corr. Giur., 2018, 547; Bruzzone, Procedibilità del ricorso per cassazione notificato via p.e.c.: parziale revirement della Suprema Corte, in Ilgiuslavorista.it, 6 dicembre 2018).

I principi enunciati trovano applicazione anche nell’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

La Cassazione ha, inoltre, chiarito che, nelle predette ipotesi (deposito di copia informale della  sentenza e, se avvenuta, anche della prova della notifica telematica), il ricorrente incorre  nell’improcedibilità del ricorso solo se l’unico controricorrente (o uno dei controricorrenti) non si costituisce o disconosce espressamente la conformità della copia  analogica all’originale digitale, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del Cad. In tali circostanze, per evitare l’improcedibilità del ricorso, il ricorrente deve depositare in giudizio l’asseverazione di conformità  all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (asseverazione “ora per allora”). Il meccanismo dell’asseverazione “ora per  allora” comporta, come conseguenza, la sopravvenuta autenticazione della copia semplice depositata

Per finire, La Corte ha anche evidenziato che la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione.

La pronuncia in commento costituisce, dunque, il superamento di ciò che è stato definito il “neo-formalismo informatico”: orientamento giurisprudenziale che esaspera il rispetto di requisiti formali nell’ambito della progressiva digitalizzazione del processo civile, assorbendo, così,“il dovere decisorio del giudice con una decisione meramente processuale (recte, procedurale)”, con l’unico scopo di decongestionare il contenzioso giudiziale, bypassando ogni decisione nel merito (Villata, Contro il Neo-formalismo informatico, in Riv. Dir. Proc., 2018, 155 ss.).