4 Ottobre 2022

Opposizioni esecutive e litisconsorzio necessario

di Valentina Scappini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, terza sez., sentenza del 6 settembre 2022, n. 26211; Pres. Rubino; Rel. Spaziani.

Massima: “Nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive sussiste il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione. Il difetto originario del contraddittorio comporta la nullità della sentenza emessa senza la partecipazione di tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente. Tale nullità è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, con obbligo di rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio pieno e integro”.

CASO

La Banca di Credito Cooperativo di Roma promuoveva una procedura esecutiva immobiliare avverso D.M. e la moglie Do.Fr.

Questi ultimi chiedevano la conversione del pignoramento, che era concessa dal Tribunale di Roma nella somma complessiva di € 168.674,92.

D.M. impugnava l’ordinanza di conversione del pignoramento, contestando che il giudice dell’esecuzione avesse ricompreso nell’importo convertito anche la somma di € 75.176,15, dovuta al creditore intervenuto Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

D.M. sosteneva che, in relazione a quest’ultimo debito, era stato ottenuto il beneficio della rateizzazione ed era già stata pagata la prima rata. Pertanto, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione ed il pagamento della prima rata avrebbero precluso all’agente della riscossione, oltre che di avviare nuove azioni esecutive, anche di procedere con l’azione di recupero del credito già avviata.

D.M. domandava, quindi, che fosse dichiarata la sopravvenuta impossibilità dell’esattore di proseguire nell’azione esecutiva e che fosse espunto dall’ordinanza di conversione del pignoramento l’importo di € 75.176,15.

Il procedimento non vedeva la partecipazione della condebitrice esecutata Do.Fr., né della Banca, creditrice procedente.

Il Tribunale di Roma, rigettata l’istanza cautelare, decideva nel merito, nella contumacia della convenuta Agenzia delle Entrate – riscossione e rigettava l’opposizione, sulla base del fatto che: a) avverso il provvedimento di conversione, D.M. avrebbe dovuto dedurre, con l’opposizione agli atti esecutivi, solo vizi in procedendo e non già la contestazione della sussistenza o dell’ammontare del credito; b) esclusa, in ogni caso, l’ammissibilità della domanda di modifica dell’ordinanza di conversione (non proposta da D.M. in sede di merito), la domanda di accertamento negativo dell’inesistenza del diritto del creditore intervenuto di proseguire l’azione esecutiva esattoriale era infondata, in quanto il succitato d.P.R. n. 602/197, art. 19, essendo dettato per la procedura esecutiva esattoriale, non avrebbe potuto essere applicato nelle ordinarie procedure esecutive immobiliari, ove fosse intervenuto l’agente della riscossione.

D.M. proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

Il ricorso per cassazione è fondato su di un unico motivo, ossia la dedotta violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 602/1973, art. 19.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato l’impossibilità di esaminare tale motivo, dovendosi, in via prioritaria e d’ufficio, sollevare il vizio di nullità del giudizio di primo grado, per difetto di contraddittorio, con obbligo di rimessione della causa al giudice di unico grado ex art. 383, co. 3, c.p.c.

QUESTIONI

La Suprema Corte ha rilevato che, nella fattispecie, non era in discussione che, oltre all’opponente D.M., anche la moglie di questo, Do.Fr., era debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare che era stata intrapresa dalla Banca romana.

Eppure, entrambi questi soggetti non sono stati convenuti nel giudizio di opposizione, né il Tribunale di Roma ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, che è risultato non integro per indebita pretermissione di due litisconsorti necessari.

La Corte ha ricordato come, per giurisprudenza assolutamente consolidata, nelle opposizioni del debitore (è indifferente che si tratti di opposizioni all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi), litisconsorte necessario è il condebitore esecutato, in quanto soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo, sia dell’incidente cognitivo costituito dal giudizio di opposizione proposto contro di esso.

Pertanto, qualora il giudizio di opposizione sia definito senza il condebitore esecutato, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass., 21.07.2000, n. 9645; Cass., 29.09.2003, n. 14463; Cass., 28.04.2011, n. 9452).

La Corte ha osservato anche che, in termini più generali, nelle opposizioni esecutive e nelle controversie distributive sussiste il litisconsorzio processuale necessario nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass., 12.06.2020, n. 11268) e la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento alla proposizione della domanda (Cass., 28.06.2019, n. 17441).

Quindi, poiché il difetto originario del contraddittorio, per indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità, la Corte di Cassazione ha provveduto ai sensi degli artt. 383, co. 3 e 354 c.p.c., cassando la sentenza impugnata e rimettendo le parti al giudice di unico grado, cosicché il giudizio sia rinnovato a contraddittorio pieno e integro.

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