24 Gennaio 2017

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: non basta l’irregolarità della notificazione, è necessaria la prova della mancata tempestiva conoscenza del decreto

di Valeria Giugliano Scarica in PDF

Cass. c29 novembre 2016, n. 24253, Pres. Manna, Est. Lombardo

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Irregolarità della notificazione –  Prova della mancata conoscenza – Debitore opponente (Cod. proc. civ., art. 650)

[1] Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione tardiva – Forza maggiore (Cod. proc. civ., art. 650)

[2] L’allontanamento dalla propria residenza, sia pure in occasioni di lavori da eseguire, si configura come un fatto volontario e non rientra nel concetto giuridico di “forza maggiore” ai sensi dell’art. 650 c.p.c., identificandosi, quest’ultimo, in una forza esterna ostativa in modo assoluto, mentre in un simile caso è imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione di missive durante il periodo di assenza.

CASO

[1-2] La Suprema Corte analizza le censure mosse alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 630/2013, la quale aveva respinto l’appello avverso il provvedimento del locale Giudice di pace in accoglimento dell’opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo. Il giudice di merito aveva concluso per la nullità della notificazione del decreto ex art. 140 c.p.c., per difetto di prova dell’avvenuta ricezione e per ciò solo aveva ritenuto ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ritenendo inoltre che l’ingiunto non fosse venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo per “forza maggiore”, in quanto trasferitosi in altro domicilio.

SOLUZIONE

[1-2] La pronuncia in esame si sofferma sui presupposti che legittimano la proposizione dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., in particolare ritenendo, in accordo con la giurisprudenza dominante, che non sia sufficiente la prova della irregolarità della notifica, ma altresì la prova che da detta irregolarità sia derivata la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo. Inoltre, la Corte di cassazione precisa che la mancata ricezione della notifica per allontanamento volontario dal luogo di residenza non può nemmeno considerarsi “forza maggiore” ai sensi della stessa norma, in quanto il trasferimento è un fatto esclusivamente imputabile all’ingiunto.

QUESTIONI

[1] Nel senso che l’opponente ha l’onere di provare la mancata tempestiva conoscenza e il suo nesso di causalità con il vizio di notificazione anche in caso di nullità della stessa, sulla scia di Cass., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14572, Giust. civ. Mass. 2007, 6 e Sez. Un. 12 maggio 2005, n. 9938, Giust. civ. 2006, 2119, con nota di Saraceni. In dottrina, v. Conte, La prova nel procedimento per decreto ingiuntivo e nell’istanza di ingiunzione ex art. 186-ter, in Riv. dir. proc., 1999, 468. Secondo le citate pronunce, peraltro, la prova che a cagione della nullità l’ingiunto non ha avuto conoscenza del decreto entro la scadenza del termine, o, se prima della scadenza, in un momento nel quale l’opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta alla luce delle modalità di esecuzione della notifica sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Contra, sulla prova per presunzioni, cfr. Cass. 28 dicembre 1995 n. 13132, Giur. it., 1996, I, 1223, con nota di Ronco.

[2] Quanto alla configurabilità della diversa ipotesi di “forza maggiore”, nel senso che esso, come il caso fortuito, consista in un concreto impedimento non imputabile all’intimato, e in particolare in una vicenda esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell’atto e in un fatto di carattere oggettivo, avulso dalla volontà umana e causativo dell’evento per forza propria: Cass. 24 ottobre 2008, n. 25737, Giust. civ. Mass. 2008, 1514; in dottrina, Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 166; Colesanti, In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo notificato al carcerato, in Riv. dir. proc., 1966, 159. Gli accertamenti a riguardo compiuti dal giudice di merito sono incensurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.