10 Maggio 2022

Nullo il giudizio che dispone l’affidamento esclusivo limitando la potestà genitoriale se il minore non è rappresentato da un curatore speciale

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. VI, ordinanza 21/04/2022, n.12802

Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale – nomina del curatore speciale

artt. 333 e 336 c.c. e art. 78 c.p.c.

Massima: “Nell’ipotesi in cui nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio il giudice emetta un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, deve essere nominato un curatore speciale in rappresentanza degli interessi del minore, potenzialmente in conflitto con quelli dei genitori”.

CASO

Nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Trieste aveva disposto l’affidamento del figlio minore all’Ente locale, stabilendo, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale e l’affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, con collocamento dello stesso presso quest’ultima e diritto di frequentazione del padre secondo le modalità e i tempi dettati dai Servizi Sociali.

Dall’accertamento tecnico era emersa l’impossibilità di un affidamento condiviso a causa dell’assoluta incompatibilità tra le posizioni educative dei due genitori.

Mentre non si rilevavano particolari criticità nella figura materna, alcune circostanze riconducibili alla condotta genitoriale paterna erano state ritenute pregiudizievoli per l’equilibrio psico-fisico del minore. In particolare, la tolleranza del padre circa il fatto che il figlio non andasse a scuola, l’ingiustificata intromissione nella funzione educativa degli insegnanti, la sottovalutazione delle difficoltà di salute del figlio.

La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado respingendo il reclamo del padre.

L’uomo ricorre in Cassazione, per la violazione delle norme di cui agli artt. 315 bis c.c. comma 3, artt. 336 bis e 337 octies c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto di escludere l’ascolto del minore, di undici anni.

Soluzione e percorso argomentativo: il conflitto di interessi tra minore e genitori quando si limita

la responsabilità genitoriale.

La Corte ha accolto il ricorso rilevando la nullità del giudizio di merito ex art. 354 c.p.c. comma 1, e rimettendo la causa al primo giudice con integrazione del contraddittorio ad un curatore speciale che rappresenti il minore.

Nell’ordinanza si richiama l’orientamento prevalente della Cassazione secondo cui, in forza dell’art. 78 c.p.c., quando si verifica un potenziale conflitto di interessi tra genitori e figli, il giudice deve nominare un curatore speciale in rappresentanza del minore (Cass. Civ. n. 5256/2018; Cass. Civ. n. 7196/2019 e Cass. Civ. n. 8627/2021).

In particolare, recentemente la Cassazione ha precisato che nei giudizi limitativi della responsabilità genitoriale la mancata nomina di un curatore del minore determina la nullità del procedimento, precisando che, negli altri giudizi riguardanti minori, non è sempre necessaria la nomina di un suo rappresentante, ma il mancato ascolto del minore – se non giustificato da un’espressa motivazione – integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti dello stesso.

Tuttavia, la questione del mancato ascolto del minore assume – secondo la Corte –un valore recessivo rispetto al vizio di nullità.

Nel caso in esame, il procedimento era iniziato con una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio in cui il minore è normalmente rappresentato dai genitori ma si è concluso con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con sospensione della responsabilità genitoriale del padre.

Al momento in cui il Tribunale ha accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino derivanti dalla condotta di un genitore, tali da richiedere l’emanazione di un provvedimento ex art. 333 c.c., avrebbe dovuto preliminarmente provvedere alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del figlio, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi.

QUESTIONI

La decisione è in linea con la precedente giurisprudenza che si è formata in materia, sulla base del disposto dell’art. 336 c.c. che attribuisce al minore la qualità di parte in senso formale.

Anche il giudice della separazione o divorzio, ai sensi dell’art. 38 disp att. c.c., può disporre i provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale attribuiti normalmente al tribunale minorile, e in tal caso si applicano le regole sulla rappresentanza del minore, con conseguente nullità del giudizio in caso di mancata nomina di un curatore ad hoc.

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