20 Settembre 2016

No al cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione obbligatoria

di Francesca Romana Leanza Scarica in PDF

Tribunale di Verona, sez. III, ordinanza 12 maggio 2016

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Mediazione – Cumulo casi obbligatori – Esclusione

(D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3, comma 1 e 5; D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1-bis)

[1] L’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 – che consente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità – si applica solo ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse

Il caso

[1] Il caso in esame trae origine da una domanda di risarcimento del danno, quantificato in misura inferiore ad euro cinquantamila, fondata su una condotta integrante, da un lato, gli estremi dell’art. 2043 c.c., in relazione ai profili diffamatori a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità attribuita ai convenuti, e, dall’altro lato, gli estremi dell’art. 2598, comma 1, n. 2, c.c. in tema di concorrenza sleale.

Dinnanzi a tale fattispecie, il Tribunale di Verona – nell’affrontare la questione pregiudiziale sollevata dai convenuti sull’omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, ex art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 – ha, d’ufficio, esaminato anche la questione relativa alla necessità di espletare, ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, sia la mediazione, tenuto conto del titolo di responsabilità da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, sia la negoziazione assistita, avuto riguardo all’entità della condanna richiesta (inferiore ad euro cinquantamila), sulla scorta del diverso e concorrente titolo di responsabilità.

La soluzione

[1] Secondo il Tribunale di Verona il caso in esame non rientra tra le ipotesi di cumulo previste dall’ art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo periodo D.L. n. 132/2014 che esclude in ogni caso dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, come la fattispecie in oggetto in relazione alla prospettata condotta di diffamazione.

Le questioni

[1] Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verona ha chiarito l’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, secondo la quale la disciplina sulla negoziazione assistita non pregiudica “le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati”.

Come evidenziato dallo stesso Giudice estensore del provvedimento de quo in una precedente ordinanza del 23 dicembre 2015 «tale norma impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita» (cfr. Trib. Verona, sez. III, ord., 23 dicembre 2015, in www.eclegal.it , con nota di Giulia Ricci).

Come sottolineato dallo stesso Giudice M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, è la stessa collocazione della norma, dopo l’elenco dei giudizi per i quali la negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità (comma 3 dell’art. 3, D.L. n. 132/2014), a rendere chiaro che la negoziazione assistita obbligatoria vada espletata anche se sia stata preceduta da una diversa forma di alternative dispute resolution prevista obbligatoriamente.

Inoltre, un ulteriore elemento militante in tal senso si trae dallo stesso art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, nel quale il legislatore, dopo aver premesso la salvezza delle disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione, ha stabilito che, in questo caso, «il termine per l’avvio della negoziazione assistita, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi». La previsione della contestuale attivazione dei termini per l’espletamento delle istanze di conciliazione non avrebbe, infatti, alcun senso qualora le varie condizioni di procedibilità non potessero mai sommarsi fra di loro (cfr. in tal senso G. Di Marco, S. Campidelli, È costituzionalmente legittimo il cumulo mediazione-negoziazione assistita?).

Tuttavia, secondo Trib. Verona in epigrafe, l’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 «va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse».

Secondo tale principio, quindi, tale norma si riferisce, oltre che alla procedura ex art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), anche ai casi di mediazione ex contractu previsti dall’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 28/2010 e alle controversie agrarie in cui una delle parti possa svolgere una domanda di condanna di importo fino a cinquantamila euro, e che sono soggette, a pena di improcedibilità, al tentativo di conciliazione davanti all’ispettorato agrario ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 150/2011 (M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, cit.).

Secondo la logica interpretativa seguita dal Tribunale di Verona, quindi, «il caso in esame esula dall’ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo periodo del D.L. 132/2014, che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, quale è la presente in relazione alla prospettata condotta di diffamazione».

Ne deriva, dunque, che, in ogni caso, applicando la clausola di salvezza contenuta nell’art. 3, comma 1, 2° periodo, D.L. n. 132/2014, le controversie di valore non eccedente l’importo di cinquantamila euro non sono attratte dall’obbligo di negoziazione assistita se rientranti nelle materie per le quali è necessaria la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010.

Ciò quantomeno fino allo scadere del termine del periodo di quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della L. 9 agosto 2013, n. 98, qualora la disposizione che prevede la mediazione obbligatoria non dovesse essere reiterata.

L’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014 costituisce, ad ogni modo, una norma di dubbia legittimità costituzionale, in quanto prescindendo completamente dalla considerazione della durata della precedente fase conciliativa, può comportare una dilatazione eccessiva dei tempi di accesso alla giustizia, oltre che un aggravio di costi difficilmente giustificabile, ponendosi in contrasto non solo con il parametro dell’art. 24 Cost., per l’irragionevole compressione del diritto all’azione, ma anche con quello dell’art. 3 Cost. (sui profili di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 132/2014, v. Marinaro, Negoziazione: cala l’incostituzionalità, in Guida al dir., 2014, 49, 44 ss.; M. Vaccari, Profili di incostituzionalità della negoziazione assistita obbligatoria, cit.; G. Di Marco, S. Campidelli, È costituzionalmente legittimo il cumulo mediazione-negoziazione assistita?, cit.)