9 Giugno 2015

Nelle procedure per misure di prevenzione iniziate prima del 13 ottobre 2011, il creditore può pignorare i beni oggetto di sequestro antimafia

di Giulia Carlozzo Scarica in PDF

Trib. Palermo, ord. 17 gennaio 2015

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Misure di Prevenzione – Mafia – Sequestro – Tutela del credito – Sospensione dell’esecuzione (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1; d. leg. 6 settembre 2011 n. 159, art. 55, 117; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter).

[1] Se il procedimento per misure di prevenzione è iniziato prima della entrata in vigore del “codice delle leggi antimafia”, ovvero prima del 13.10.2011, il creditore può espropriare i beni oggetto di sequestro fino a quando la confisca non diviene definitiva. Pertanto va rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione per difetto del fumus boni iuris nel caso di opposizione all’esecuzione su beni oggetto di sequestro in procedimenti per misure di prevenzione.

CASO
[1] Un amministratore giudiziario ha proposto un ricorso per opposizione all’esecuzione, con istanza di sospensione, avverso un pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene sul quale era stata disposta, in data anteriore alla entrata in vigore del c.d. codice delle leggi antimafia, d.leg. 6 settembre 2011 n. 159 (vale a dire in data anteriore al 13 ottobre 2011), la misura di prevenzione del sequestro ai fini della successiva confisca.
Il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di sospensione formulata dall’amministratore giudiziario per difetto del fumus boni iuris.

SOLUZIONE
[1] Nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo, la misura di prevenzione era iniziata prima del 13 ottobre 2011, ovvero prima dell’entrata in vigore del c.d. codice delle leggi antimafia, d.leg. 6 settembre 2011 n. 159.
Il codice antimafia ha introdotto alcune disposizioni dirette a regolare l’accertamento e la soddisfazione dei crediti all’interno del procedimento per misure di prevenzione e nell’art. 55 è stato introdotto il divieto di azioni esecutive sui beni soggetti a confisca o a sequestro.
L’art. 1, comma 194, l. 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che «a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive».
I commi successivi regolano le modalità di presentazione delle istanza per il riconoscimento dei crediti nel caso in cui si pervenga alla confisca definitiva.
Tuttavia l’art. 117 del codice antimafia pone un limite temporale: esclude l’applicazione delle norme introdotte dallo stesso codice ai procedimenti per misure di prevenzione iniziati prima del 13 ottobre 2011.
Per i procedimenti iniziati prima del 13 ottobre 2011, trova applicazione la disciplina previgente, ovvero la l. 31 maggio 1965, n. 575, Disposizioni contro la mafia, e successive modifiche ed integrazioni, nonché la l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013).
Il Tribunale di Palermo, in adesione con quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass., sez. un., 7 maggio 2013 n. 10532), ha interpretato restrittivamente il divieto contenuto nel comma 194 dell’art. 1, l. 228/2012, ed ha statuito che esso deve trovare applicazione soltanto per i beni confiscati in via definitiva e non già per i beni oggetto di sequestro o di confisca non definitiva, sui quali sarà possibile iniziare o proseguire le azioni esecutive.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
[1] La decisione del Tribunale di Palermo richiama come precedente un passaggio di una importante pronuncia della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7 maggio 2013 n. 10532 in Riv. dir. fall., 2013, 5, 415 ss.).
Si condivide la decisione del Tribunale di Palermo perché evita di paralizzare le azioni esecutive dei creditori su beni dei debitori sottoposti a misure di prevenzione, iniziate prima del 13 ottobre 2011 e che ancora non sono divenute definitive.
La scelta se iniziare l’esecuzione su beni che potrebbero formare oggetto di confisca definitiva è rimessa al creditore, che però corre il rischio che l’esecuzione venga successivamente dichiarata improcedibile (in caso di confisca definitiva).
Nel caso in cui la confisca dovesse divenire definitiva, ai creditori non resterà che ricorrere alle forme di tutela previste dall’art. 1 commi 194 ss., l. 228/2013.
Per maggiori approfondimenti, tra molti scritti dedicati al tema, cfr. Ziino, La tutela dei creditori nel caso di confisca quale misura di prevenzione: le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2013, in Riv. es. forzata 2013, 251 ss.; nonché Cass. 16 gennaio 2007, n. 845, in Riv. dir. fall., 2008, II, 493, con nota di Farina, sulla tutela dei creditori ipotecari e dell’aggiudicatario nell’espropriazione dei beni confiscati.