9 Maggio 2017

Nel caso di conto corrente cointestato, il creditore può pignorare solo la quota del proprio debitore

di Ruggero Siciliano Scarica in PDF

Corte d’Appello di Roma, sent. 17 ottobre 2016; Pres. Sorace.

Espropriazione – Espropriazione presso terzi – Pignoramento di conto corrente cointestato – Creditore di uno solo dei correntisti – Somme pignorabili – Quota del debitore (Cod. civ., art. 1298, 1854; Cod. proc. civ., art. 543, 546, 619)

[1] Il creditore non può pignorare la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato a più soggetti, ma deve limitarsi ad aggredire la sola quota del debitore, applicandosi l’art. 1298 c.c. e non il disposto di cui all’art. 1854 c.c., che disciplina soltanto i rapporti tra correntisti e banca, mentre i rapporti interni tra i cointestatari del conto sono regolati dall’art. 1298 c.c. e il credito, salvo prova contraria, si presume ripartito pro quota, in misura uguale, tra i cointestatari.

CASO

[1] Il creditore sottoponeva a pignoramento presso terzi due conti correnti di proprietà del suo debitore personale.

L’istituto di credito presso cui era stato effettuato il pignoramento dichiarava che i conti bancari erano intestati non solo al debitore personale del creditore procedente ma anche a tre suoi fratelli e rendeva indisponibile la somma di Euro 21.920,31 (1/4 del saldo complessivo di Euro 87.681,23), ovvero la quota spettante al debitore esecutato ex art. 1298 c.c.

Uno dei fratelli cointestatari dei conti correnti pignorati proponeva opposizione di terzo all’esecuzione rilevando che i detti conti fossero di proprietà anche di un altro fratello seppur quest’ultimo non figurasse formalmente come intestatario dei contratti.

L’opponente sosteneva, in particolare, che i conti correnti appartenevano al compendio ereditario materno e che le somme dovevano essere suddivise tra tutti i fratelli in ragione delle quote spettanti a ciascuno di essi come determinate dal de cuius nel testamento.

Al debitore pignorato si sarebbe pertanto dovuto attribuire, per testamento, il 13,3% del saldo attivo dei conti correnti.

Nel giudizio di opposizione si costituiva il creditore, il quale deduceva che i conti non rientravano nell’asse ereditario, poiché i relativi contratti erano stati stipulati in epoca successiva alla morte della madre dei cointestatari. Il creditore esponeva inoltre che il pignoramento aveva colpito l’intero ammontare dei conti correnti e non era limitato alla sola quota spettante al suo debitore personale.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione di terzo e confermava l’assegnazione al creditore pignorante della sola somma di Euro 11.689,24, determinata secondo le quote testamentarie.

Il creditore procedente proponeva appello. Innanzitutto deduceva che i conti correnti erano stati aperti dopo l’apertura della successione e pertanto non erano ricompresi nel patrimonio ereditario.

Il creditore sosteneva inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 1854 c.c. secondo il quale, nel caso di conto intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto: in forza di questa disposizione il pignoramento aveva avuto ad oggetto l’intero saldo attivo del conto.

Nel giudizio di appello si costituivano, nella qualità di eredi, i figli del debitore esecutato.

SOLUZIONE

[1] La Corte d’appello di Roma nella decisione esaminata ha parzialmente accolto l’appello proposto dal creditore procedente.

Il giudice di appello ha statuito che i conti correnti non facevano parte del patrimonio ereditario della madre dei cointestatari, perché i relativi contratti erano stati stipulati oltre due mesi dopo la morte della stessa.

Pertanto la ripartizione delle quote effettuata dalla madre nel testamento era irrilevante.

La Corte ha poi affermato che il creditore personale di uno solo dei cointestatari non può agire in via esecutiva sull’intero saldo del conto corrente, ma soltanto sulla quota del proprio debitore personale.

Secondo la Corte d’appello di Roma, nel caso di conto corrente cointestato trova applicazione l’art. 1298 c.c., secondo il quale il credito, salva prova contraria, si presume ripartito pro quota in misura eguale tra i cointestatari.

Sulla base di questa motivazione la Corte ha affermato che l’appellante poteva pignorare soltanto la somma di euro 21.920,31, pari al quarto dell’importo complessivo dei conti (euro 87.681,24).

QUESTIONI

[1] La decisione esaminata affronta il tema dei limiti di pignorabilità dei conti correnti cointestati.

La giurisprudenza nel caso analizzato, così come in altri analoghi, ha incentrato l’attenzione sulle norme civilistiche di diritto sostanziale da dover applicare nel caso di cointestazione di conti bancari, con particolare riguardo agli artt. 1854 e 1298 c.c.

Segnatamente, l’art. 1854 c.c. dispone che nelle ipotesi in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

L’art. 1298 c.c., invece, stabilisce che nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuni di essi. Al secondo comma è previsto che le parti di ciascuno dei debitori o dei creditori si presumono uguali, se non risulta diversamente.

La giurisprudenza afferma che l’art. 1854 c.c. disciplina soltanto i rapporti tra correntisti e banca, mentre nei rapporti interni tra i cointestatari del conto trova applicazione l’art. 1298 c.c. e il credito, salva prova contraria, si presume ripartito pro quota, in misura eguale, tra i cointestatari (cfr. ex multis, Cass. 18 agosto 1993, n. 8758; Cass. 9 ottobre 1998, n. 10028; Cass. 29 aprile 1999, n. 4327; Cass. 2 dicembre 2013, n. 26991).

Alla luce del principio di diritto ora esposto, il creditore procedente può pignorare il saldo del conto corrente soltanto nei limiti della quota spettante al proprio debitore personale e non anche le altre quote che, ai sensi dell’art. 1298 c.c., appartengono a soggetti estranei al rapporto debitorio.

Sul conto corrente e sulla pignorabilità delle somme in esso giacenti, si vedano: Fiorucci F., Il conto corrente bancario nella giurisprudenza di legittimità, su Eclegal, 23 maggio 2016; Carlozzo G., I singoli accrediti in conto corrente sono impignorabili, su Eclegal, 3 maggio 2017.