18 Aprile 2023

Il negozio lesivo degli interessi dei creditori non dà luogo a nullità per illiceità di causa

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. Prima Sent., 24/01/2023, n. 2176, Pres. Cristiano, Est. Mercolino

Fallimento – Contratto – Negozio lesivo degli interessi dei creditori – Illiceità – Nullità – Esclusione – Rimedi

[1] In tema di nullità del contratto, la Corte di Cassazione ha affermato ripetutamente che, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l’ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass., Sez. III, 31/10/2014, n. 23158; Cass., Sez. II, 11/10/2013, n. 23158; Cass., Sez. I, 4/10/2010, n. 20576).  Tale principio è stato ribadito anche in riferimento all’ipotesi di stipulazione di un mutuo ipotecario in violazione dell’art. 216, comma 3, della legge fall., che punisce il reato di bancarotta preferenziale: in linea generale, si è infatti osservato che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, dal momento che l’art. 1418, primo comma, cod. civ., facendo salva l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso d’inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio, mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma; nel caso in cui il debitore abbia effettuato pagamenti o simulato titoli di prelazione con l’intento di favorire uno o più creditori a danno di altri, il predetto meccanismo è stato poi individuato nell’esercizio dell’azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione d’inefficacia dell’atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l’applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art.1344 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2021, n. 4694 e 4695; 28/09/2016, n. 19196).

Disposizioni applicate

Art. 1418 c.c., art. 1344 c.c.

CASO

In sede di opposizione allo stato passivo proposto dalla banca avverso lo stato passivo che ha escluso la natura privilegiata dell’ammissione del proprio credito nei confronti del fallimento, il curatore fallimentare si è costituito a sua volta eccependo la nullità del contratto di mutuo fondiario da cui è scaturito il credito sub judice, sia per superamento del limite di finanziabilità che per illiceità della causa.

Il tribunale ha rigettato la domanda della creditrice opponente e, con particolare riferimento alla questione di diritto oggetto del presente commento, ha escluso la fondatezza della domanda di nullità formulata dal curatore fallimentare, rilevando che la violazione dell’art. 216, comma 3 della Legge Fallimentare non comporta alcuna nullità e che l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri non è di per sé illecito, ovvero contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.

Avverso il decreto del tribunale la banca ha proposto ricorso per cassazione al fine di veder riconosciuta la natura privilegiata del proprio credito, mentre il curatore fallimentare ha resistito con controricorso insistendo con la cennata domanda di nullità.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo proposto dal curatore del fallimento con ricorso incidentale, avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di mutuo in questione, ritenuto dal resistente come contratto in frode alla legge. Secondo la Corte Suprema in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, dal momento che, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, l’ordinamento appresta rimedi speciali, nel caso di specie l’azione revocatoria.

QUESTIONI

Il presente commento si occupa di uno dei temi affrontati dalla sentenza in esame, ovvero la decisione della Suprema Corte in merito alla domanda di nullità per illiceità della causa ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario, svolta dal curatore fallimentare in sede di controricorso.

In particolare, il curatore fallimentare si è costituito nel giudizio di legittimità proposto dalla banca eccependo la nullità per illiceità della causa del contratto di mutuo fondiario da cui è sorto il credito della banca ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria e non in via privilegiata come richiesto.

Secondo la ricostruzione del resistente infatti il contratto di mutuo fondiario in questione sarebbe stato configurabile come contratto in frode alla legge, in quanto lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori (la norma imperativa violata è rinvenuta dal fallimento nell’art. 216, comma 3 della Legge Fallimentare, che disciplina la bancarotta preferenziale) e, in quanto tale, doveva essere dichiarato nullo.

Nel caso di specie, peraltro confermando un orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 19196 del 28 settembre 2016), la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha respinto la domanda formulata dal curatore fallimentare, per i motivi che seguono.

Osserva sul punto la Corte che l’art. 1418 c.c., comma 1, con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente” impone all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza della norma, abbia consentito la validità del negozio predisponendo comunque un “meccanismo” idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma.

Nel caso in cui il debitore abbia simulato titoli di prelazione con l’intento di favorire uno o più creditori a danno di altri (come potrebbe ritenersi nella fattispecie in esame), il predetto “meccanismo” è stato individuato dalla giurisprudenza nell’esercizio dell’azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione d’inefficacia dell’atto in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l’applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1344 c.c., norma che disciplina il contratto in frode alla legge.

Secondo la Corte infatti, in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, con la conseguenza che la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti.

La conclusione cui giunge la Corte è supportata altresì dalla circostanza per cui coloro che risultino danneggiati da tale atto negoziale pregiudizievole conseguono una protezione dall’ordinamento attraverso altri rimedi, speciali, che comportano in presenza di particolari condizioni l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia (cfr. Cass. civ. n. 23158 del 31 ottobre 2014).

Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa.

Pertanto, conclude la Cassazione, l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri – quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un’aspettativa giuridica tutelata o di impedire l’esercizio di un diritto – non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale (Cass. civ. sez. 1^, n. 20576 del 4 ottobre 2010, Cass. civ. S.U. n. 10603 del 25 ottobre 1993).

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