Mutuo solutorio: la soluzione delle Sezioni Unite
di Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona Scarica in PDFSezioni Unite – n. 5841 del 18 febbraio 2025[1]
Parole chiave: Contratti bancari – mutuo solutorio – titolo esecutivo
Riferimenti normativi Cod. Civ..: art. 832, art. 1214art. 1231, art. 1813, art. 1814, art. 1852; L.F. artt. 182-bis e 182-quater, art. 1852; C.P.C.: art. 474.
CASO
La questione sulla quale verte il provvedimento di legittimità trova fondamento in un provvedimento del Tribunale di Ferrara, emesso nel settembre 2016, avente ad oggetto l’utilizzo delle somme erogate a fronte di un Finanziamento Ipotecario e gli effetti che ne derivano in ragione della lamentata natura dell’utilizzo della somma erogata a pagamento solutorio (di obbligazioni pregresse), ed oggetto di impugnazione avanti la Corte d’Appello di Bologna che lo rigettava con sentenza resa pubblica il 4 marzo 2020., ritenendo come
- il fatto che l’importo erogato fosse stato utilizzato per estinguere i precedenti debiti ipotecari era legittimo e non privava il mutuo della sua causa in concreto;
- il mutuo fondiario non era mutuo di scopo[2].
SOLUZIONE
Le SU, quale base iniziale del processo di analisi, riprendendo le mosse dalle motivazioni della Pronuncia della Corte d’Appello, richiamava come essa avesse rilevato – tra le altre – che:
- l’accredito sul conto corrente, dimostrato dalla documentazione prodotta, equivale alla consegna prevista dall’art. 1813 cod. civ.;
- l’utilizzo della somma mutuata anche ove utilizzata per estinguere il mutuo precedente non escludeva l’avvenuta consegna e dimostrava l’esistenza di una causa concreta del negozio, servito al debitore per ripianare le passività pregresse;
La questione di diritto è ricondotta a quelli che le SU identificano quali tre quesiti posti con l’Ordinanza Interlocutoria della Seconda Sezione Civile[3]: il primo attiene alla validità o meno del c.d. mutuo solutorio, il secondo attiene alla possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, che il contratto di mutuo costituisca anche titolo esecutivo, con il terzo – indicato come subordinato – viene chiesto se l’eventuale risposta positiva ai primi possa valere “anche nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca «autonomamente e immediatamente», vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario”[4].
La Pronuncia offre un’approfondita disamina – richiamandone le rispettive e numerose decisioni – dei due orientamenti di legittimità definitisi nel tempo: un primo “tradizionale e prevalente”, ed un secondo emerso in anni più recenti[5] risolvendo, quindi, il contrasto dando continuità al primo orientamento. Le ragioni possono così riassumersi:
- in primis viene riportato alla sostanza la questione posta che si concentra nella domanda se il c.d. mutuo solutorio – cioè quello cui fa seguito la contestuale od immediata destinazione delle relative somme al ripiano di debiti pregressi – possa o meno considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo e, quindi, considerarsi valido o vada diversamente qualificato;
- nel richiamare l’art. 1813 cod. civ. sottolinea come la dottrina prevalente e la “pacifica giurisprudenza” la traditio deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, in ragione di un autonomo titolo di disponibilità, creato dal mutuante: a) che determina l’uscita della somma dal proprio patrimonio, b) determina l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, c) a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Nella sostanza, possiamo dire, le SU hanno ribadito come debba perfezionarsi, ad ogni effetto di legge, la completa titolarità della somma in capo al mutuatario al perfezionamento del contratto di mutuo escludendosi ogni intervento sulla stessa derivante da volontà del mutuante – ma non del mutuatario il quale, infatti, deve essere nella piena disponibilità circa l’utilizzo della somme -;
- viene esclusa, inoltre, la necessità di una “consegna materiale”, essendo sufficiente che la somma “sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario”[6] e fermo restando, prosegue la Pronuncia, l’altro elemento costitutivo rappresentato dall’assunzione da parte di quest’ultimo, dell’obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire il tantundem;
- l’aspetto, sostanziale e di estremo rilievo anche nell’operatività bancaria, è costituito da quella che le SU definiscono “immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate” attribuendone un “carattere distintivo dell’operazione”. È da ciò che “si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell’operazione alla stregua di mutuo”. Indubbiamente le SU ben colgono nel segno la natura e rilevanza di tale aspetto in quanto, nella pratica, la fase successiva all’operazione di concessione di mutuo – in tale caso pressoché sempre assistito da garanzie reali – è oggetto di trattativa complessivamente definita fin dall’inizio e, salvo rari casi, ne costituisce elemento sostanziale o comunque concorrente in termini rilevanti;
- tra i vari indirizzi considerati le SU optano per quello che adotta un metodo di analisi logico-giuridica della fattispecie “in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo la sequenza fatto-norma-effetto, sequenza che non richiede necessariamente anche un distanziamento temporale, ma che deve essere apprezzabile sul piano logico siccome idonea a dare spiegazione ai fatti accertati secondo il paradigma normativo più appropriato ed esaustivo”. Si osservi come venga data rilevanza alla non necessaria ricorrenza di un distanziamento temporale (vedasi ante quanto alle modalità di genesi e perfezionamento di simili contratti nella pratica);
- con riferimento alla nozione di disponibilità giuridica, le SU indicano come il relativo effetto si realizzi già in conseguenza e al momento dell’accredito a favore del mutuatario.
A tale proposito potrebbe osservarsi che, in tale ambito, non apparirebbe riconducibile un mero “conto di transito” [7] ad hoc costituiti quali partita meramente contabile, sulle disponibilità dei quali il mutuatario non possa impartire disposizione alcuna, in quanto impostati al mero ed unico fine di assicurare il diretto – forse meglio dire “certo” – passaggio della somma mutuata da erogarsi all’estinzione del finanziamento da pregresso -;
- viene esclusa, inoltre, la qualificazione del mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione, chiarisce la Pronuncia, della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell’operazione. L’accredito in conto corrente, intestato al mutuatario, delle somme erogate con il finanziamento, di per sé sarebbe sufficiente “ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo” ma “proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”;
- la Pronuncia, infine, indica come non vi siano ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell’operazione in termini di nullità negoziale. Ciò in quanto “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità”[8], sottolineando come sia “anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento”[9]. A tale proposito la Pronuncia ricorda come: a) anche ricorrendo l’ipotesi di atto in frode ai creditori, così come un mezzo anomalo di pagamento., il profilo rileverebbe l’operazione rileva però sotto il profilo dell’inefficacia, ma non dell’invalidità, proprio in quanto non risulterebbero violate norme imperative[10], b) gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell’ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato;
- un ulteriore aspetto, analizzato dalla Pronuncia, meritevole di attenzione, è la natura ipotecaria o meno, dell’obbligazione oggetto di ripiano tramite le somme erogate derivanti dal perfezionamento del mutuo ipotecario. Qualora attraverso l’erogazione cui non corrisponda una effettiva disponibilità delle somme al mutuatario, già debitore per oblazioni pregresse prive di garanzia reale, precedenti di legittimità[11], viene ribadito come In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest’ultimo un’effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, al ricorrere dell’ipotesi di estinzione di un’obbligazione precedente con mezzi anormali ovvero in quanto si verrebbe a costituire una garanzia per un debito preesistente.
Richiamando alcuni precedenti di legittimità[12], le SU ribadiscono, inoltre, come “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l’istituto mutuante al controllo dell’utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria»”. Giungendo, inoltre, ad escludere che l’eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l’applicazione dei rimedi della nullità[13].
Principi di diritto
“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.”
“Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Di seguito si riporta, per completezza concettuale espositiva del secondo tra i due sopra riportati, anche un ulteriore Principio di Diritto, contenuto in altra pronuncia delle SU[14] “«Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
Anche in questa occasione, oltre all’esposizione di un complesso e chiaro sillogismo, la Pronuncia offre alcune indicazioni, concretizzabili nell’operatività bancario – finanziaria quali presidi organizzativi, riconducibili al sistema della gestione dei rischi derivante dallo / connessi all’utilizzo del perfezionamento contrattuale delle Operazioni di finanziamento ipotecarie riconducibili alla tipologia oggetto della Pronuncia stessa[15]. Tali elementi possono essere così sintetizzati:
- la necessità di perfezionare per iscritto, in forma contrattuale ed opponibile ai terzi[16], anche le varie fasi contabili e gestionali delle somme erogate, in linea con le previsioni contrattuali assicurandone, non da ultimo, la facile ed immediata reperibilità in ogni momento (ricorrendo anche, ma non solo, all’acquisizione della data certa mediante i sistemi elettronico – digitali “Marca Temporale” noti al Settore Bancario fin dall’emanazione delle prime disposizioni normative domestiche (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e D.P.C.M. 30 marzo 2009[17]);
- a tale proposito ben potrebbe risultare utile una proceduralizzazione operativa che veda anche la successiva acquisizione (agevolata dalla digitalizzazione stessa) della pertinente relativa documentazione, da parte della competente struttura gestionale, quantomeno in sede di classificazione della posizione ad UTP o Sofferenze;
- particolare attenzione, ovviamente, andrà posta in occasione di fusioni, scissioni, cessione di Sportelli ovvero Rami d’Azienda, così come di Cartolarizzazione dei pertinenti crediti.
[1] Data pubblicazione 5 marzo 2025.
[2] “perché nessuna disposizione imponeva una specifica destinazione del finanziamento e i precedenti debiti estinti avevano la medesima garanzia ipotecaria, per cui non ricorreva neppure l’ipotesi di frode ai creditori e di revocabilità dell’atto”. Si osservi, peraltro, come le SU indichino come non si abbia mutuo di scopo: a) mancando l’obbligo di una parte nei confronti di un’altra parte a fornirle le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita, b) l’impegno della ricevente non solo a restituire l’importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo, c) inserendosi quindi, l’impegno assunto dal mutuatario, nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale.
[3] N. 18903 del 10/ luglio 2024.
[4] Precisano le SU «secondo quanto lamentato dai ricorrenti», quanto all’assenza dell’effettivo consenso.
[5] Per il cui contenuto espositivo, come dettagliatamente riportato dalle SU, si rinvia al testo della Pronuncia limitandosi, in questo ambito, ad esporre le motivazioni ritenute dai Giudici di Legittimità a sostegno della scelta effettuata.
[6] Mediante la creazione dell’autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario.
[7] Od altra formulazione utilizzata dal mutante e creditore.
[8] Fatto salvo, sottolinea la Pronuncia, salvo, in ogni caso, “l’accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità” (citando precedenti di legittimità: Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020)
[9] Richiamando le seguenti previsioni normative:[art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765.
[10] Citando precedenti di legittimità ((Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018)).
[11] Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01.
[12] Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007.
[13] Citando alcuni precedenti di legittimità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021).
[14] N. 5968 del 18 febbraio 2025 (pubbl. il 6 marzo 2025).
[15] Ma non solo, considerandosi anche certamente utili in tutte quelle ipotesi connesse alle varie forme di Risoluzione delle Crisi di impresa, come codificate e, non da ultimo, per quelle forme di sostegno “extra CCI” che gli Intermediari definiscono con la clientela nelle varie situazioni di criticità in cui possa venire a trovarsi.
[16] In primis qualsiasi Procedura Concorsuale od altre forme di Gestione delle Crisi di impresa, fermo il ricorso a dette tutele documentali probatorie anche nei rapporti con i privati.
[17] In merito, ed in particolare anche quanto all’onere probatorio in sede di contestazione circa la data certa acquisita mediante detti sistemi, si richiama una Pronuncia di legittimità Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12939/2017, dep. 23 maggio., cui hanno fatto seguito altre (citando anche recentissime Cass 34831/2020, Cass 21256/2024, Cass 26890/2024, Cass 6183/2025).
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