9 Giugno 2015

Motivazione della sentenza rinvio en bloc alla consulenza tecnica d’ufficio

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. VI-3, 2 febbraio 2015, n. 1815

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Procedimento civile – Prova in genere – Motivazione della sentenza – Giudice – Consulenza tecnica d’ufficio (C.p.c. 61, 62, 132, 191, 195; Disp. att. c.p.c. art. 118)

[1] Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte.

CASO
[1] In una causa di risarcimento del danno da responsabilità medica, il Tribunale rigetta la domanda facendo proprie le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio. L’attore soccombe anche in appello e ricorre per cassazione, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe aderito in modo acritico alle conclusioni del c.t.u. senza tenere conto dei rilievi del consulente di parte. La Corte di cassazione – condividendo la relazione ex art. 308 bis c.p.c. – respinge il ricorso, enunciando il principio riportato nella massima.

SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte conferma la legittimità della sentenza motivata de relato col richiamo alla relazione del consulente tecnico d’ufficio. Precisa che questa tecnica non è impedita dalle critiche formulate dal consulente di parte, a condizione che la consulenza tecnica d’ufficio ne tenga conto.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
[1] La sentenza in commento aderisce all’orientamento prevalente (v. Cass., 15 luglio 2014, n. 16149, in Mass. Foro it., 2014; Cass., 4 marzo 2011, n. 5229, in C.E.D. Cass., rv. 616633; Cass., 1° giugno 2010, n. 13433, in Resp. civ., 2010, 629; Cass., 9 gennaio 2009, n. 282, in Mass. Foro it., 2009; Cass., 3 aprile 2007, n. 8355, in Foro it., 2007, I, 3461), precisato da altra giurisprudenza nel senso che, dove la c.t.u. non abbia preso posizione, il giudice deve motivare espressamente sulle censure mosse dai periti di parte alle conclusioni del consulente d’ufficio (v. Cass., 21 marzo 2011, n. 6399, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 991 ss., che ritiene insufficiente a motivare l’adesione alle conclusioni del  consulente d’ufficio il “maggior credito” di cui il consulente d’ufficio godrebbe in quanto ausiliare del giudice).
L’indirizzo è criticato dalla dottrina per il “rischio” di ridurre la motivazione “ad un’apodittica affermazione di congruità dei risultati della consulenza”, quando, al contrario, ciò che rileva “ai fini di una motivazione compiuta” è “il perché dell’adesione prestata dal giudice a tali risultati”. V. Evangelista, voce “Motivazione della sentenza civile”, in Enc. dir., XXVII, Milano, 1977, 167; più recentemente Comoglio, Le prove civili, Torino, 2010, 891 ss. ha ravvisato nella garanzia costituzionale del giusto processo il fondamento del “corretto ed equilibrato” orientamento che attribuisce all’organo giudicante, anche in caso di adesione alle conclusioni dell’ausiliare, il compito di fornire una “particolareggiata motivazione”.