3 Marzo 2020

L’azione restitutoria delle somme pagate in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi revocato non va sospesa nelle more dell’impugnazione della sentenza di accoglimento dell’opposizione

di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDF

Cass, sez. VI, 21/11/2019, n. 30389 (ord.); Pres. Lombardo; Rel. Criscuolo

Procedimento d’ingiunzione – Opposizione – Revoca di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Effetto espansivo esterno della riforma – Restituzione delle somme pagate – Sospensione necessaria del processo avente ad oggetto la domanda restitutoria – Rapporto di pregiudizialità-dipendenza – Insussistenza

(c.p.c. artt. 282, 295, 336, 337, 653).

Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell’opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto.

CASO

La società La Villa del Parco S.r.l., in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva corrisposto all’avv. A.F. quanto da questi ingiunto. A seguito di opposizione, il decreto veniva revocato, senza che il Tribunale di Bologna, giudice dell’opposizione, statuisse in merito alle obbligazioni restitutorie. La sentenza di revoca del decreto ingiuntivo veniva impugnata dall’avv. A.F.

La società, con autonomo procedimento monitorio, adiva il Tribunale di Bologna, affinché ingiungesse all’avvocato di pagare alla società quanto versato da quest’ultima in forza del precedente decreto ingiuntivo revocato. Il Tribunale adito accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo nei confronti dell’avvocato. L’ingiunto, proposta opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo emesso, eccependo la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stata radicata la procedura monitoria in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che aveva revocato il precedente decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato. Impugnata la sentenza, la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna. La Corte riconosceva a colui che aveva pagato delle somme per effetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato, il diritto di agire per ottenere la restituzione di quanto corrisposto sia davanti allo stesso giudice dell’opposizione, sia in via autonoma ed altresì con il ricorso ad un procedimento monitorio.

Avverso la sentenza di secondo grado A.F. proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Con il primo motivo l’avvocato faceva valere la violazione degli artt. 336 e 633 c.p.c.: in assenza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, non poteva applicarsi l’art. 336 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente rilevava che l’assenza di un capo di condanna alle restituzioni nella sentenza di revoca del decreto ingiuntivo impediva alla società di intraprendere un’autonoma procedura monitoria per il recupero di quanto a suo tempo pagato.

Infine, con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 295 c.p.c.: essendo ancora pendente l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, l’azione restitutoria doveva essere sospesa in attesa dell’esito del giudizio di appello dal quale dipendeva.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, ribadendo l’applicabilità in via analogica dell’art. 336, comma 2, c.p.c. all’ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, da un lato, riconosce il diritto di agire anche con un autonomo ricorso monitorio per ottenere la restituzione di quanto pagato, dall’altro lato, esclude la necessità della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 ovvero ex art. 337, comma 2, c.p.c., anche nel caso in cui la sentenza che abbia revocato il decreto ingiuntivo sia ancora sub iudice.

QUESTIONI

Molteplici sono le questioni affrontate nella pronuncia in commento con riferimento al diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo successivamente revocato, in assenza di una statuizione sul punto nella sentenza di accoglimento dell’opposizione dell’intimato.

Nonostante una parte della giurisprudenza ritenga implicita nella domanda di revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, proposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, altresì la domanda di restituzione di quanto corrisposto, si pone il problema di individuare la tutela da riconoscere all’ingiunto ai fini del recupero del pagamento effettuato, ove la sentenza di accoglimento dell’opposizione nulla abbia disposto in merito alla restituzione delle somme pagate in forza del decreto ingiuntivo contestualmente revocato.

In continuità con un precedente e ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini ritengono applicabile in via analogica l’art. 336, comma 2, c.p.c. sull’effetto espansivo esterno della riforma, cui è equiparato l’accoglimento dell’opposizione. In particolare, la lacuna involontaria in merito alla disciplina delle conseguenze dell’accoglimento dell’opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sugli atti dipendenti viene colmata dall’applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., che regola le conseguenze della riforma o della cassazione di una sentenza, prevedendo che gli effetti si estendano anche agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. In forza dell’art. 336, co. 2, c.p.c., sorge immediatamente l’obbligo di restituire quanto conseguito, spontaneamente o a seguito di esecuzione forzata, sulla base della sentenza poi riformata, anche in assenza di un’espressa statuizione sulle restituzioni nella sentenza che riforma la decisione impugnata.

Invero, la sentenza di accoglimento dell’opposizione accerta l’insussistenza della pretesa sostanziale del creditore, sostituendosi al decreto ingiuntivo opposto, che viene caducato. Sebbene ad essere oggetto di riforma o cassazione non sia una sentenza, ma un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, si tratta in ogni caso di un titolo giudiziale che non può mantenere i propri effetti nell’ordinamento. Di conseguenza, come previsto dall’art. 336, co. 2, c.p.c. che estende gli effetti della riforma o cassazione della sentenza anche agli atti dipendenti dalla sentenza stessa, gli atti di esecuzione, spontanea o coattiva, compiuti in forza del decreto ingiuntivo revocato vengono travolti dalla sentenza di accoglimento dell’opposizione e di revoca del decreto: lo spostamento patrimoniale risulta essere così privo di una valida causa.

Accertato il diritto a ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, essendo venuto meno il titolo giudiziale che giustificava lo spostamento patrimoniale, occorre individuare le modalità di esercizio di tale diritto. Da un lato, l’ingiunto può reiterare la domanda di ripetizione al giudice dell’opposizione in sede di appello, dall’altro può agire con un separato e autonomo giudizio, anche attraverso il ricorso a una procedura monitoria, senza che sia necessaria una statuizione in ordine alle restituzioni nella sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, in quanto, analogamente a quanto avviene in caso di riforma di una sentenza provvisoriamente esecutiva, il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di un titolo esecutivo, successivamente riformato, sorge per il solo fatto della riforma o della cassazione del titolo.

Infine, la Corte ha affrontato la questione relativa ai rapporti sussistenti tra il giudizio avente ad oggetto la restituzione di quanto indebitamente pagato e il giudizio che decide sulla revoca del decreto ingiuntivo. Richiamando quanto precedentemente statuito (Cass. n. 19296/2005), ai fini della domanda di restituzione, non è necessario il passaggio in giudicato della pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, a seguito della modifica dell’art. 336, co. 2, c.p.c., non occorre il passaggio in giudicato della sentenza che riforma o cassa il precedente titolo giudiziale, affinché si verifichi l’effetto espansivo: fin dalla pubblicazione della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, l’ingiunto ha diritto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato.

Pertanto, ribadendo quanto deciso in diverse statuizioni precedenti (tra tutte Cass. n. 12773/2017), secondo la Corte non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra il procedimento d’impugnazione della sentenza di revoca e quello di opposizione a decreto ingiuntivo, così da sospendere tale ultimo giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., né ricorre un nesso di necessaria pregiudizialità, necessario per la sospensione ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.: il diritto alla restituzione sorge al momento della revoca del decreto ingiuntivo e non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’opposizione.